Corte D’Appello di Bologna: - Il D.S. non può comminare una sanzione di sospensione dal servizio per i docenti. Grande vittoria del Sindacato 'Politeia Scuola'
Data: Lunedì, 03 dicembre 2018 ore 08:30:00 CET Argomento: Giurisprudenza
Ha dell'incredibile -
ma è tutta vera - la storia della nostra iscritta che si è trovata nel
lontano 2013 destinataria del provvedimento d'irro- gazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per tre
giorni da parte del Dirigente Scolastico di un I.C. di Castel- franco
Emilia nel Modenese. Sembrava tutto finito, quando il giudice del
lavoro del Tribunale di Modena in data 12/08/2013, in accoglimento del
ricorso della nostra assistita, ha dichiarato la nullità del
provvedimento d'irrogazione della sospensione dall'insegnamento per tre
giorni, in quanto emesso dal Dirigente Scolastico, anziché dall'ufficio
scolastico competente (il Provveditorato). E invece niente affatto: il
Miur, il giorno 05/06/2017, rappresentato e difeso dall'avvocatura
dello Stato, (immagino dopo segnalazione da parte del suo ufficio
scolastico competente della nostra Provincia) quattro anni dopo,
avverso tale sentenza del Tribunale di Modena e contro la nostra
iscritta, promosse causa alla Corte D'Appello di Bologna.
Ebbene anche in questo caso la Corte D'Appello di Bologna, il giorno
18/09/2018 ha dato ragione alla nostra assistita, tra l'altro difesa
dall'Avv. Cesarano Antonio, Avvocato della nostra associazione
Sindacale "Politeia Scuola", respingendo definitivamente l'appello
principale proposto dal Miur, compensando fra le parti le spese del
presente grado del giudizio con la seguente sentenza:
".........il D.S. è competente all'irrogazione diretta soltanto delle
sanzioni disciplinari adella censura e dell'avvertimento scritto; per
le infrazioni punibili con sanzione più grave, tra cui quella della
sospensione con un massimo edittale "fino a un mese", il dirigente deve
trasmettere la notizia del fatto all'ufficio istituito presso l'ufficio
scolastico regionale. La condivisione da parte di questa Corte
dell'ermeneutica esaustivamente espressa dal primo Giudice (v. Cass.
S.U. sent.n. 642/2015), ...comporta il rigetto dell'appello proposto
dal Miur."
Però quello che ancor di più colpisce l'utente contribuente è che l'av-
vocatura dello stato (l'ente che, per legge, difende prevalentemente lo
Stato e le sue varie articolazioni), comunque vadano, nel complesso le
controversie che gestisce, non corre nessun rischio "di impresa",
poiché saremo sempre noi contribuenti a pagarla, anche quando lavora
contro di noi.?
Stessa cosa vale anche per le varie articolazioni dello stato che
possono punire o sanzionare impunemente, tanto saranno sempre difesi
senza oneri aggiuntivi dall'avvocatura dello stato, pagata con i nostri
soldi. Evidentemente con questa causa promossa alla Corte D'Appello, il
Miur voleva:
sancire il diritto alla libertà di scelta dei Dirigenti Scolastici di
poter sanzionare (soprattutto i contrastivi) con la sospensione dal
servizio fino a 10 giorni.
Invece ha sancito l'esatto contrario.?
Per la Politeia
prof. Lioumis Ioannis
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