ASA Scuola - Il verbale d’invalidità anche se scaduto è ancora valido: da rifare l’assegnazione provvisoria di scuola dell’infanzia della provincia di Catania
Data: Domenica, 22 ottobre 2017 ore 07:30:00 CEST Argomento: Giurisprudenza
Con Ordinanza
del 18/10/2017, il Tribunale Ordinario di Lucca dichiara il diritto
della ricorrente A.M. difesa dall’Avvocato Cinzia Caruso del foro di
Catania, “a beneficiare, in merito all’Assegnazione provvisoria 2017/18
della precedenza di cui all’art. 8 co. 1 punto IV lettera i) del CCNI e
condanna il MIUR alla conseguente assegnazione in una delle sedi di
Catania secondo l’Ordine delle preferenze espresse.”
Da rifare le assegnazioni provvisorie
2017/18 di scuola dell’infanzia di Catania!
I fatti: l’insegnante di scuola dell’infanzia A.M. presentava
regolare istanza per partecipare all’Assegnazione Provvisoria 2017/18
per la provincia di Catania ma si vedeva respingere il proprio diritto
a beneficiare della precedenza prevista dalla L.104/92 art. 33 comma 5,
per l’assistenza al padre disabile in condizione di gravità art. 3
comma 3 con la seguante motivazione: “La rivedibilità del soggetto
affetto da gravità è prevista nel Giugno 2017, e pertanto non travalica
l’inizio dell’anno scolastico di riferimento. Leggasi Art. 8. C1 punto
IV, lettera I (vedi note ai punti g,h,i,n,) […]”
Vani i tentativi di far capire al funzionario responsabile della scuola
dell’Infanzia dell’ATP di Catania che secondo la nuova normativa, L.
114/2014, il disabile non può più prenotare la visita di revisione ma
deve attendere che sia l’INPS a convocarlo secondo la propria
discrezionalità e le proprie tempistiche e che FINO A QUEL MOMENTO , IL
VERBALE CONTINUA A MANTENERE LA PROPRIA TOTALE VALIDITA’!
Lo stesso Stefano Guarnera, segretario del sindacato ASA SCUOLA, è
intervenuto personalmente presso il funzionario producendo oltre che la
Legge citata, anche le circolari INPS n°1 del 23/01/2015 e n° 127 dell’
08/07/2016 che sottolineano la CHIARA indicazione normativa del comma 6
bis dell’Art. 25 della Legge 114/2014 e cioè “la proroga degli effetti
del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in
modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more
della definizione dell’iter sanitario di revisione”.
Tuttavia il funzionario è rimasto impassibile ed ha invitato il
sindacalista a far fare ricorso giudiziario all’insegnante, senza
curarsi delle inevitabili conseguenze!
“A più di un mese dall’inizio dell’Anno scolastico, sono da rifare le
Assegnazioni Provvisorie della scuola dell’Infanzia della Provincia di
Catania – sottolinea il Segretario dell’ASA SCUOLA Stefano
Guarnera – al fine di assegnare all’insegnante A.M. la sede che
le spettava di diritto. La già disastrata situazione scolastica, viene
dunque ulteriormente scossa da errori messi in atto da funzionari
responsabili che non attuano le normative e incomprensibilmente non
accettano di rivedere le convinzioni alla luce delle nuove normative. A
causa di quest’errore, il MIUR è anche stato condannato al risarcimento
delle spese di lite, che il Giudice ha liquidato in euro in 1823,00
oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Affinchè queste spese non siano pagare con i soldi di tutti noi
contribuenti, l’Avv.to Cinzia Caruso è pronta ad inoltrare richiesta
formale all’Amministrazione ed alla Corte dei Conti affinchè le stesse
siano addebitate al funzionario che ha commesso il palese e più volte
segnalato errore.”
Sindacato ASA Scuola
segreteria@asascuola.it
|
|