Lettera a DS Sicilia su recupero giorni sospensione attività didattica 2017.18
Data: Lunedì, 09 ottobre 2017 ore 07:30:00 CEST
Argomento: Sindacati


Chiarimenti sull'art. 4 del D. A. n. 6378 del 22.08.2017 relativo al recupero dei giorni di sospensione didattica deliberati dalle istituzioni scolastiche. L'inizio del nuovo anno scolastico ha visto l'affermarsi tra un numero consistete di Dirigenti Scolastici della nostra Regione di un'interpretazione che riteniamo errata dell'art. 4 in oggetto laddove recita: "prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso".

Già lo scorso anno scolastico, a fronte di un'identica formulazione del citato art. 4, abbiamo avuto notizia di Dirigenti Scolastici che hanno escogitato i più fantasiosi modi per far recuperare ai docenti i giorni di sospensione didattica deliberati dal Consiglio d'Istituto "ai fini della compensazione delle attività non effettuate".

Invano lo scorso anno scolastico la nostra O. S. ha chiesto formalmente all'Assessore regionale all'istruzione che facesse chiarezza sull'argomento, e purtroppo il decreto assessoriale sul calendario scolastico per l'a. s. 2017/2018 ricalca pari pari quello dell'anno precedente. Stante così le cose, non possiamo far altro che confermare quanto abbiamo scritto lo scorso anno scolastico in proposito.

Nel citato art. 4 è espressamente indicato che "nell'ambito del calendario i Consigli di Circolo e di Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico". Tali "adattamenti vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma del D.Leg.vo 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione".

È quindi del tutto evidente che laddove i predetti adattamenti garantiscano lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni gli stessi sono del tutto legittimi e gli eventuali giorni di sospensione delle attività didattiche, deliberati dagli OO.CC., non devono quindi essere recuperati.

Qualsiasi richiesta dei DS ai docenti di effettuare ore di lavoro per recuperare eventuali sospensioni di attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto, sono evidentemente illegittime, a patto che siano garantiti agli alunni i 200 giorni minimi di lezione. Tali richieste, se concretizzate, rappresenterebbero l'imposizione di un lavoro straordinario che, in quanto tale, sarebbe facoltativo e da remunerare a parte.

Siamo pronti a sostenere eventuali contenziosi da parte dei lavoratori della scuola che si dovessero trovare a fronteggiare illegittime richieste da parte dei DS.

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