Tempo di iscrizioni alle superiori. Vademecum su tasse obbligatorie e contributi volontari
Data: Sabato, 08 luglio 2017 ore 07:00:00 CEST
Argomento: Rassegna stampa


In questi giorni le famiglie degli studenti che hanno superato l’esame di licenza media dovranno perfezionare l’iscrizione alla scuola superiore. Ed ecco che le segreterie del secondo ciclo, oltre alla consegna del certificato di diploma ed alla certificazione delle competenze, chiederanno anche il versamento di un contributo volontario.
Non è un caso, quindi, che, l’Usr Veneto, con la recente nota 8206 del 26 maggio, è tornato sulla spinosa materia delle tasse e dei contributi scolastici da versare al momento dell’iscrizione alle istituzioni scolastiche, per ribadire alcuni concetti tra cui la netta distinzione tra le tasse scolastiche erariali e i contributi scolastici. A tal riguardo la nota regionale richiama anche le circolari Miur del dipartimento per l’istruzione protocollo 312/2012 e protocollo 593/2013.
Le tasse scolastiche
Le tasse scolastiche, espressione della potestà impositiva dello Stato, vanno pagate obbligatoriamente quando previste e cioè solo negli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, articolo 1, comma 622, legge 296/2006). La normativa vigente in tema di tasse scolastiche (Dlgs 297/1994, articolo 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma. L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
I contributi scolastici
I contributi scolastici, per il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione previsto dall’articolo 34 della Costituzione, possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie e, quindi, facoltative per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni e per raggiungere livelli qualitativi più elevati nelle scuole. Tale possibilità, del resto, è contemplata dal Di 44/01 che, nell’ottica della riconosciuta autonomia giuridica alle scuole, ha previsto che “la riscossione delle rette, delle tasse dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”.
Tale previsione lascia intendere, pertanto, la riconosciuta facoltà alle scuole di ogni ordine e grado e, quindi, anche al segmento dell’obbligo scolastico, di richiedere contributi agli alunni, previsione precedentemente limitata dal Rd 969/1924 (oggi abrogato dal Dlgs 179/09) agli istituti tecnici e professionali, e dal Rdl 749/1924 agli istituti commerciali, che contemplavano la possibilità per le scuole di prevedere speciali contributi, con l’approvazione del ministro, per spese di laboratorio, per le esercitazioni, ecc.
Naturalmente la decisione di richiedere contributi alle famiglie per la realizzazione di progetti, o per ulteriori azioni formative, deve essere condivisa dalle famiglie stesse, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori nel consiglio di istituto, alla redazione del programma annuale, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati (compresi i contributi degli alunni con le relative finalizzazioni) e all’approvazione del conto consuntivo.
La nota evidenzia, tuttavia, che subordinare la regolarità dell’iscrizione degli alunni (vincolata solo al corretto pagamento delle sole tasse erariali) al preventivo versamento del contributo scolastico si configura come una procedura illegittima e una violazione del dovere d’ufficio.
La nota invita i dirigenti scolastici ad evitare che le segreterie si discostino da quanto previsto dalla norma, e, nel caso di prassi non corrette, ad assumere immediati interventi correttivi.
Nuova detraibilità delle spese alla luce della legge 107
Sempre la nota regionale sopra citata rammenta che le spese per l’istruzione non universitaria sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 19 per cento (fino al limite massimo, per l’anno 2016, di euro 564 per alunno o studente).
Il comma 151 della legge 107 ha, infatti, modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica: le tasse (di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, i contributi volontari, la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto, il pre e post scuola, le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola, ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
Non spetta, invece, la detrazione per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado; al servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

Laura Virli
Il Sole 24 Ore





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