Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi
Data: Mercoledì, 29 marzo 2017 ore 08:00:00 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
Oggetto:
Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi
Con la presente nota si trasmettono gli ultimi Chiarimenti
interpretativi in tema di alternanza scuola lavoro, che intendono dare
risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle
famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti
nelle esperienze di alternanza.
Nell’auspicio che i suddetti Chiarimenti possano facilitare la
progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi attivati da
codeste istituzioni scolastiche, si richiamano di seguito alcuni
principi di riferimento utili per individuare le soluzioni relative ai
casi concreti:
a) i percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del
curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della
legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni
scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie
degli studenti coinvolti;
b) la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza
scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano
le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli
studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente
scolastico dà attuazione;
c) l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai
percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39
dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire
il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive
rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi
di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella
contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di
gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;
d) per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo
d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse
all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base
all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007;
e) rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma
33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e
programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una
convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor
interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze
coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo
educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente;
f) gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro
mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità
formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali;
essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito
dell’istituzione scolastica che presso il sogetto ospitante, da una o
più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor
interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/42778/11210
IL DIRETTORE
GENERALE
Carmela Palumbo
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