Il bonus è per i docenti, ma il lavoro è per gli Ata
Data: Venerdì, 23 settembre 2016 ore 08:00:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
Ancora un volta oltre al
danno la beffa per numerosi Direttori SGA ed Assistenti Amministrativi
della scuola (personale ATA) che, contrariamente a quanto stabilito con
nota MIUR prot. 5219 del 15-10-2015, si stanno ritrovando, in questi
giorni, non solo a rendicontare le spese sostenute dai docenti, grazie
ai 500 euro di bonus formativo (forse in Carta elettronica l’anno
prossimo), ma anche ad assumersi, per ovvia derivazione, tutte quelle
responsabilità che scaturiscono dal gravoso lavoro e dalle valutazioni
che sono stati chiamati a fare e ad attestare nell’allegato B della
nota MIUR n. 12228 del 29-08-2016, relativamente all’ammissibilità o
non ammissibilità della spesa sostenuta da parte dei docenti in
relazione all’elenco di cui all’art. 4 del DPCM 23-09-2015.
Non si tratta di un semplice controllo di forma, che ci potrebbe pure
stare, ma si tratta più specificatamente di entrare nel merito di
numerose questioni che dall’esame di questa natura potrebbero
discendere.
Infatti, per distinguere l’ammissibilità o non ammissibilità di una
spesa sostenuta dai docenti, gli “uffici amministrativi della scuola”
non dovranno solo controllare che ci sia la dichiarazione, che la
domanda sia presentata nei termini o che ci siano tutti i documenti
giustificativi della spesa, ma dovranno necessariamente appurare che,
ad esempio, i documenti comprovanti l’iscrizione a corsi per attività
di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali siano stati effettuati presso enti accreditati o
qualificati presso il MIUR o che la spesa per un corso di formazione
organizzato da una scuola sia coerente con le attività individuate
nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano
nazionale di formazione” (legge 107/2015, art. 1, comma 121) e via
dicendo.
Un aspetto quest’ultimo che, con il punto 5 della citata nota
prot. n. 5219, era stato demandato ai revisori dei conti a cui le
scuole avrebbero dovuto unicamente sottoporre, per i dovuti controlli e
valutazioni, le rendicontazioni sottoscritte dai medesimi docenti e
comprovanti l’effettivo utilizzo della somma di cui all’art. 3 del DPCM
23/09/2015 e per le finalità e le modalità di cui all’art. 4 (modello
A).
Dopo quasi un anno il quadro è mutato e con nota MIUR n. 12228 del
29-08-2016, indirizzata ai Dirigenti Scolastici, si sollecita, non già
le istituzioni scolastiche nel loro complesso, ma gli “uffici
amministrativi della scuola” a sincerarsi che tutti i destinatari del
bonus (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
settembre 2015) abbiano prodotto formale rendicontazione e anche a
rendicontare e a entrare nel merito dell’ammissibilità o non
ammissibilità della spesa con un modello B allegato che, pur riportando
la firma del Dirigente Scolastico, si traduce, ed anche questo è
abbastanza scontato e consolidato, in lavoro capillare per gli uffici
di segreteria (personale ATA). Un lavoro che anche in questa occasione,
guarda caso, ha previsto e prevede specifiche competenze perché, le
informazioni, i chiarimenti e gli approfondimenti sull’argomento, anche
nei momenti di ricezione dei rendiconti formulati dai docenti,
sono stati richiesti ovviamente al personale di segreteria,
nonostante per i DSGA e gli Assistenti Amministrativi la Legge 107/2015
non ha ritenuto, né per questo e né per altri casi, che fosse
necessario il riconoscimento di un bonus finalizzato alla loro
formazione. A tutto ciò si aggiunge che non è stato loro
indirizzata, in tempi utili, una briciola di nota atta a chiarire, a
poter organizzare anzitempo il lavoro e a illustrare quanto da tutto
ciò sarebbe scaturito. Non ci si avvalga, per cortesia, almeno questa
volta, della solita questione che vede interessare come sovrano di
tutto il Dirigente Scolastico, non solo perché in fondo la sorpresa ha
interessato anche questa figura professionale, ma soprattutto perché
mai come questa volta, pur evitando di fare precipuo riferimento agli
uffici di “Segreteria” e di chi in quel mondo ci lavora (personale
ATA), si è preferito, forse consci delle polemiche che ne sarebbero
scaturite, opportunamente aggirare l’ostacolo ricorrendo al temine più
generico ed inglobante di “uffici amministrativi della scuola”. E non
poteva essere altrimenti perché è abbastanza risaputo che il rapporto
funzionale con la dirigenza, che la Legge 107/2015 non ha voluto
riconoscere neanche al DSGA, si traduce nei fatti nella mole di lavoro
che quotidianamente viene scaricata al personale amministrativo delle
scuole. Un lavoro portato avanti non solo con diligenza, ma con quella
autonomia operativa che spesso, al contrario, porta la dirigenza a
prendere atto, condividere e firmare.
Il personale di segreteria non è nei fatti un mero esecutore di ordini
di servizio, ma in numerosi casi è costretto autonomamente ad
informarsi, a confrontarsi ed a trovare anche le soluzioni, cosa che
giuridicamente ed economicamente si fa fatica a riconoscere
adeguatamente. Un impegno, diacronico e sincronico, che costringe
il personale di segreteria ad avere una conoscenza della scuola a
360° .
Competenze contestualizzate che spesso scaturiscono dal coordinamento
di più aspetti e più aree di pertinenza che qualcuno sta pensando di
poter agevolmente sostituire con la digitalizzazione e
l’esternalizzazione del servizio.
In un anno in cui aleggiavano speranze circa il non coinvolgimento del
personale ATA relativamente alla rendicontazione del bonus, il
silenzio, interrotto da qualche faq ministeriale sull’argomento, aveva
portato il personale amministrativo della Scuola ad illudersi che, pur
non beccando un euro, almeno in questa occasione l’avrebbe fatta franca
in termini, non tanto di lavoro, ma di responsabilità che, espresse o
tacite, dirette o derivate, scaturiscono da tutti quei controlli,
dichiarazioni, comunicazioni ed attestazioni di questa natura.
Agata Scarafilo
Scuola e
Amministrazione
|
|