Bonus ad libitum. Un Dirigente ateo e anticlericale esclude dal bonus il docente di religione
Data: Martedì, 23 agosto 2016 ore 08:30:00 CEST
Argomento: Redazione


Ha fatto scalpore la notizia circolata nella rete WhatsApp con la quale si denuncia che un Dirigente scolastico della provincia di Roma, esclude dal bonus l'insegnante di religione con la motivazione che, essendo egli ateo e anticlericale non condivide la presenza dell'insegnamento della religione nella scuola statale e non è utile alla formazione dello studente. Ecco che il bonus, espressione e beneficio della "buona scuola" rimane a vantaggio di pochi e "ad libitum" del dirigente che esercita ampia discrezionalità nell'assegnazione del beneficio economico, pur avendo avuto le indicazioni del Comitato di valutazione, che certamente non si è espresso in tal modo. La gravità del fatto di matrice evidentemente discriminatoria e ideologica viene segnalata anche ai fini di un'eventuale verifica di riscontro sulla veridicità dei fatti.

Magari in quella scuola si realizzano progetti di legalità, ai quali lo stesso docente di religione partecipa, si denuncia la discriminazione razziale, si combatte il bullismo e la violenza e poi si mettono in atto azioni discriminatorie di chiara matrice ideologica.
Per fortuna sono casi sporadici, ma non possono passare sotto silenzio, anche a difesa della categoria dei Dirigenti che applicano le norme nel rispetto delle persone, delle leggi e dei criteri funzionali allo sviluppo di una "Buona scuola".

Non si può accettare che l'autonomia e la discrezionalità assegnata al Dirigente venga utilizzata come arma ideologica e discriminatoria.
Non è certamente questo lo spirito della "Buona scuola", che tende alla qualità dei servizi e allo sviluppo di competenze degli studenti, e tali atteggiamenti sono in contrasto con il criterio nazionale del bonus, inteso quale riconoscimento del merito e del positivo contributo che i singoli docenti hanno apportato al piano di miglioramento della scuola.

Al di là dell'anzianità di servizio, delle funzioni e degli incarichi svolti a scuola, già in parte finanziati da specifiche voci di bilancio (fondo d'Istituto, funzione vicaria e funzione strumentale), il bonus aggiuntivo tende a riconoscere il merito ed il contributo specifico apportato alla crescita della scuola per un'efficiente qualità dei servizi e delle prestazioni a vantaggio dell'utenza e per la crescita della scuola.
Il docente di Religione, che insegna una disciplina curriculare, anche se disciplinata dalle norme Concordatarie e dell'Intesa tra la CEI e il MIUR, fa parte integrante dell'organico dell'autonomia della scuola, che comprende adesso non solo i docenti curriculari, ma anche quelli di sostegno e di potenziamento.
E i docenti di Religione, che esercitano un insegnamento curricolare, come mai non vengono considerati parte integrante dell'organico dell'autonomia?

Nella Legge 107, infatti, forse per una svista o dimenticanza non è stata esplicitata la funzione e il compito della Religione come insegnamento curriculare, o forse anche per l'atipicità della nomina dei docenti che per norma Concordataria richiede il visto dell'Ordinario locale.
Tale procedura non dovrebbe inficiare il compito educativo e formativo né tanto meno la funzione curriculare dei docenti di Religione che nella scuola alla pari con i docenti curriculari è titolare dei medesimi diritti e doveri dei docenti di ruolo.

E' ben chiaro, infatti, che una volta ottenuto il visto, il docente di religione è un docente di ruolo a tutti gli effetti e quindi non si comprendono le sottolineature di eccezione e le differenziazioni che ancora permangono, anche nell'attribuzione della funzione vicaria, svolta in maniera lodevole ed eccellente da circa 600 docenti di Religione nelle scuole d'Italia.

Il Ministero non può disattendere le Leggi e le Norme Concordatarie e gli accordi derivanti dall'Intesa e quindi si auspica che nelle leggi deleghe che dovranno far chiarezza su alcuni adempimenti applicativi della Legge 107 si possano rivedere alcune espressioni poco chiare del testo della Legge 107/2015, già al secondo anno di applicazione, pur con tutte le connesse problematiche attuative.

Giuseppe Adernò





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