Cosa comporta l’attivazione di una Convenzione Consip successiva all’indizione di una gara?
Data: Domenica, 13 marzo 2016 ore 06:00:00 CET Argomento: Redazione
Le istituzioni scolastiche che, in mancanza di
Convenzioni attive, hanno attivato autonome procedure ( Prevedendo nel
bando apposita clausola di salvaguardia - d.l. 95/2012, art. 1, comma 1
e comma 3 e già precisato da questa AdG con nota prot. AOODGAI / 3354
del 20 marzo 2013), nel
caso in cui dette Convenzioni si rendano disponibili, possono valutare
l’applicabilità delle seguenti
alternative.
Nel caso in cui l’attivazione della Convenzione sia avvenuta dopo
l’avvio e prima della stipula del contratto
della procedura la stazione appaltante, applicando la clausola di
salvaguardia prevista nel bando, si riserva di
annullare la gara e procedere con l’acquisto della Convenzione.
Nel caso in cui l’attivazione della Convenzione sia avvenuta in fase
esecuzione del contratto, la stazione
appaltante può procedere alla revoca del contratto (d.lgs. 163/2006,
art. 134) laddove la convenzione risulti
economicamente più conveniente. Se, invece, i parametri prezzo-qualità
offerti dalla ditta siano più
vantaggiosi o comunque allineati rispetto a quanto offerto da Consip o,
qualora non lo fossero, la ditta
aggiudicataria decida di adeguarvisi, non si rende necessario revocare
il contratto.
La condizione risolutiva viene meno anche nel caso in cui la fornitura
di cui alla Convenzione non sia
compatibile con quanto già realizzato dalla ditta aggiudicataria e una
eventuale sostituzione impedisca il
completamento dell’infrastruttura, ovvero la ditta convenzionata non si
renda disponibile a rilasciare le
certificazioni del caso.
redazione@aetnanet.org
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