Realizza un abuso di mezzi di correzione l’insegnante che, con continui atteggiamenti offensivi e minatori, umili e denigri i propri alunni
Data: Domenica, 03 gennaio 2016 ore 02:00:00 CET Argomento: Rassegna stampa
La Corte di
Cassazione, con la sentenza 47543/2015 ha confermato quanto stabilito
dai giudici d’Appello, dichiarando inammissibile il ricorso presentato
da un’insegnante dichiarata responsabile dei delitti di abuso di mezzi
di correzione nonché violenza privata aggravata.
L’insegnante aveva assunto atteggiamenti offensivi e minacciosi verso
gli studenti, rivolgendo loro continue offese e minacce e costringendo
alcune allieve, che si erano lamentate dinnanzi al dirigente scolastico
delle espressioni pronunciate nei riguardi loro e dei compagni, a
scrivere sotto minaccia di bocciatura e di carcere una lettera al
dirigente per ritrattare le precedenti accuse.
Per tali motivi la Corte di Cassazione ha superato le censure dedotte
dalla ricorrente confermando la condanna per i delitti di abuso di
mezzi di correzione aggravato e continuato (le condotte si erano
infatti protratte per un ampio lasso di tempo), nonché violenza privata
aggravata (per l’aver costretto sotto minaccia a scrivere la lettera al
dirigente)
La ricorrente riteneva non sussistente l’abitualità del comportamento e
su tale base fondava la richiesta di applicazione del nuovo istituto
della “non punibilità per particolare tenuità del fatto” di cui al
131bis c.p.. I giudici della Corte hanno, però, confermato l’impianto
accusatorio sostenuto dai giudici di merito affermando che i
comportamenti dell’insegnante, protratti nel tempo e ritenuti
costituenti una continuazione criminosa, non possono che essere
ritenuti abituali e da tale affermazione discende l’inapplicabilità del
131bis.
I giudici hanno, inoltre, evidenziato la “grave pressione minacciosa”
esercitata sulle allieve per indurle a scrivere la lettera al
dirigente, ciò rappresentando un evidente ipotesi di violenza privata.
Gli altri comportamenti, invece, come le minacce di bocciatura e voti
bassi, rimangono nell’alveo dell’abuso di mezzi di correzione, reato
che si sostanzia nel “comportamento dell’insegnante che umili, svaluti,
denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per
la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o
disciplinare deve essere sempre esercitato con mezzi consentiti e
proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza
superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti
afflittivi dell’altrui personalità“.
Nel caso in esame dunque la presenza di comportamenti non isolati e
coinvolgenti un numero significativo di studenti, hanno condotto i
giudici di Cassazione a dichiarare inammissibile il ricorso
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