Disoccupazione, non occupazione e collocamento dei disabili: le indicazioni operative
Data: Venerdì, 01 gennaio 2016 ore 01:00:00 CET Argomento: Istituzioni
Il
Ministero del Lavoro ha emanato la circolare esplicativa in merito allo
stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e al
collocamento dei disabili
In particolare con la circolare n. 34 del 23.12.2015, la Direzione
Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione, la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche
sociali e la Direzione Generale dei sistemi informativi,
dell’innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali forniscono i primi chiarimenti e
indicazioni operative, relativamente al decreto legislativo n.
150/2015, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione,
alla condizione di non occupazione e all’applicazione delle norme del
Capo II del suddetto decreto legislativo “Principi generali e comuni in
materia di politiche attive del lavoro”, al collocamento dei disabili
di cui alla legge n. 68/1999.
Nella circolare, con riferimento allo Stato di disoccupazione, il
Dicastero si premura di precisarne in primo luogo la nozione.
L'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 rubricato “Stato di
disoccupazione” stabilisce che sono considerati disoccupati “i
lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al
portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la
propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
concordate con il centro per l'impiego”.
Emerge, pertanto, che i requisiti richiesti sono due:
1. l'essere privi di impiego (componente soggettiva);
2. dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro (componente oggettiva).
Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per
avere accesso alla NASPI e all'ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo
n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015),
oltre che per l'iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il
collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal
decreto legislativo n. 151/2015).
Tuttavia, ai fini dell'accesso ai servizi ed alle misure di politica
attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione rappresenta certamente un
elemento che può essere considerato allo scopo di meglio mirare
l'intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresenta un
requisito esclusivo. In un'ottica di servizio nei confronti degli
utenti, infatti, un'assistenza nella ricerca di occupazione, nonché
nell'orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non
essere prestata nei confronti coloro che la richiedano, anche se
impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente
remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o
semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente
alle proprie aspettative.
Ciò nel rispetto della convenzione OIL n. 122/1964 sulla politica
d'impiego, nonché del principio di non discriminazione e di quanto
previsto dall'articolo 29, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, relativo al diritto di accesso ai servizi di
collocamento, secondo cui “ogni persona può accedere a un servizio di
collocamento gratuito”.
Nella circolare si rappresenta, tuttavia, l'opportunità di offrire i
servizi e le misure di politica attiva del lavoro prioritariamente ai
soggetti disoccupati, al fine di garantire servizi più rapidi ed
efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno, anche in ragione del
rispetto delle tempistiche dettate dal decreto legislativo n. 150/2015
(artt. 2 e 20).
Lo stato di disoccupazione può, tuttavia, essere considerato come
requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento
lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di
partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET, che
presuppone lo stato di disoccupazione): in questi casi lo stato di
disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due
momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento
dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla,
invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta
in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o
della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al
momento dell'evento da verificare (di volta in volta il momento della
registrazione ovvero dell'inizio della misura).
Relativamente alle Modalità di registrazione, nella circolare si
evidenzia come con riferimento alla dichiarazione di immediata
disponibilità, nelle more della piena operatività del portale nazionale
delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità
(DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per
l'impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali
esistenti che già prevedono tale modalità. In questo ultimo caso, i
sistemi regionali raccoglieranno le informazioni nell'ambito delle
schede anagrafiche e professionali (SAP) e provvederanno ad inoltrarle
al nodo di coordinamento nazionale attraverso il canale di cooperazione
applicativa, secondo gli standard tecnici di cui al decreto del
Ministro del lavoro del 30 ottobre 2007 e all'Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 20 febbraio 2014.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo n. 150/2015, secondo cui la domanda di ASpI, NASpI,
DIS-COLL e indennità di mobilità, resa dall'interessato all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. In questi casi, la
registrazione sarà resa disponibile per i sistemi regionali attraverso
il canale di cooperazione applicativa.
Una volta divenuto pienamente operativo il portale nazionale, le
registrazioni effettuate sullo stesso verranno instradate verso i
sistemi regionali mediante i sopra descritti canali di cooperazione
applicativa. Con successiva circolare della Direzione generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, ovvero con
atto dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),
saranno disciplinati i tempi e le ulteriori modalità di transizione
verso il sistema a regime, ivi compreso l'eventuale periodo transitorio
di utilizzo di entrambi i sistemi.
Per quanto attiene all'Accesso ai servizi ed alle misure di politica
attiva del lavoro, nella circolare si precisa che come già specificato,
con particolare riguardo alla richiesta dei servizi e all'accesso alle
misure di politica attiva del lavoro, la platea degli “utenti”, oltre
ai soggetti espressamente individuati dal suddetto articolo 18
(disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione),
comprende anche tutti che seppur già occupati, siano in cerca di altra
occupazione. Resta fermo, comunque, il criterio di priorità nei
confronti dei soggetti disoccupati sopra evidenziato.
Con riferimento, invece, all'assegno di ricollocazione, si precisa che,
a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2015, lo stesso
sarà riconosciuto, con le modalità definite dall'ANPAL, solo ai
disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione
ecceda i quattro mesi.
In merito alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai
soggetti percettori di NASPI, ASDI e DIS-COLL e indennità di mobilità,
lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l'impiego di
domicilio indicato nella domanda inoltrata all'Inps, mentre la
generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio
nazionale, il centro per l'impiego di riferimento, stante il principio
secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono
disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale, a prescindere
dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, comma 1,
lett. c) del decreto legislativo n. 150/2015).
Ministero del
Lavoro
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