Disoccupazione, non occupazione e collocamento dei disabili: le indicazioni operative
Data: Venerdì, 01 gennaio 2016 ore 01:00:00 CET
Argomento: Istituzioni


Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare esplicativa in merito allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e al collocamento dei disabili
In particolare con la circolare n. 34 del 23.12.2015, la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali e la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscono i primi chiarimenti e indicazioni operative, relativamente al decreto legislativo n. 150/2015, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e all’applicazione delle norme del Capo II del suddetto decreto legislativo “Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro”, al collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Nella circolare, con riferimento allo Stato di disoccupazione, il Dicastero si premura di precisarne in primo luogo la nozione.
L'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 rubricato “Stato di disoccupazione” stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.

Emerge, pertanto, che i requisiti richiesti sono due:

1. l'essere privi di impiego (componente soggettiva);
2. dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all'ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l'iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015). 
Tuttavia, ai fini dell'accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione rappresenta certamente un elemento che può essere considerato allo scopo di meglio mirare l'intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresenta un requisito esclusivo. In un'ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un'assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell'orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative.
Ciò nel rispetto della convenzione OIL n. 122/1964 sulla politica d'impiego, nonché del principio di non discriminazione e di quanto previsto dall'articolo 29, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto di accesso ai servizi di collocamento, secondo cui “ogni persona può accedere a un servizio di collocamento gratuito”.
Nella circolare si rappresenta, tuttavia, l'opportunità di offrire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro prioritariamente ai soggetti disoccupati, al fine di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno, anche in ragione del rispetto delle tempistiche dettate dal decreto legislativo n. 150/2015 (artt. 2 e 20).
Lo stato di disoccupazione può, tuttavia, essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET, che presuppone lo stato di disoccupazione): in questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell'evento da verificare (di volta in volta il momento della registrazione ovvero dell'inizio della misura). 
Relativamente alle Modalità di registrazione, nella circolare si evidenzia come con riferimento alla dichiarazione di immediata disponibilità, nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l'impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità. In questo ultimo caso, i sistemi regionali raccoglieranno le informazioni nell'ambito delle schede anagrafiche e professionali (SAP) e provvederanno ad inoltrarle al nodo di coordinamento nazionale attraverso il canale di cooperazione applicativa, secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro del 30 ottobre 2007 e all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui la domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. In questi casi, la registrazione sarà resa disponibile per i sistemi regionali attraverso il canale di cooperazione applicativa. 
Una volta divenuto pienamente operativo il portale nazionale, le registrazioni effettuate sullo stesso verranno instradate verso i sistemi regionali mediante i sopra descritti canali di cooperazione applicativa. Con successiva circolare della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, ovvero con atto dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), saranno disciplinati i tempi e le ulteriori modalità di transizione verso il sistema a regime, ivi compreso l'eventuale periodo transitorio di utilizzo di entrambi i sistemi.  
Per quanto attiene all'Accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, nella circolare si precisa che come già specificato, con particolare riguardo alla richiesta dei servizi e all'accesso alle misure di politica attiva del lavoro, la platea degli “utenti”, oltre ai soggetti espressamente individuati dal suddetto articolo 18 (disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione), comprende anche tutti che seppur già occupati, siano in cerca di altra occupazione. Resta fermo, comunque, il criterio di priorità nei confronti dei soggetti disoccupati sopra evidenziato. 
Con riferimento, invece, all'assegno di ricollocazione, si precisa che, a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2015, lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall'ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi. 
In merito alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai soggetti percettori di NASPI, ASDI e DIS-COLL e indennità di mobilità, lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l'impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all'Inps, mentre la generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l'impiego di riferimento, stante il principio secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 150/2015).

Ministero del Lavoro





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