No comitati di valutazione. una battaglia fondamentale che perderà solo chi non l'avrà combattuta
Data: Domenica, 27 dicembre 2015 ore 03:30:00 CET
Argomento: Sindacati


Perché presentare e votare ORA come Collegi dei Docenti una mozione che impegna i Collegi stessi a non eleggere i due membri nei comitati per la valutazione del 'merito' (ed a fare altrettanto, dove possibile, per i membri di pertinenza dei Consigli di Istituto). Le motivazioni dell'Unicobas che spiegano come NON SIA VERO che non ci sarebbe nient'altro da fare che entrare nei comitati di valutazione. S'aggira nella categoria il timore che la mancata nomina dei due membri del comitato di valutazione previsto dalla L. 107 per la stesura dei criteri atti all'attribuzione del 'bonus' di merito lascerebbe 'mano libera' ai dirigenti, mentre solo la formalizzazione di un comitato al completo darebbe ai dirigenti la possibilità di operare. Vediamo le questioni una per una.

Questione 'Collegio Perfetto'
È vero che:
 ('Nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare un collegio perfetto - ossia ove è necessaria la partecipazione di tutti i membri - è costituito dalla previsione, oltre ai componenti effettivi, di componenti supplenti, potendosi trarre, solo in tal caso, l’univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell’organo richieda la presenza di tutti i membri') Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 5139 dell'1 ottobre 2002.

Però, sia pure "il criterio 'più sicuro' per individuare un collegio perfetto"  la previsione di membri supplenti non è 'conditio sine qua non' per la definizione di un collegio perfetto. Invece è caratteristica della giurisprudenza in materia quella di considerare perfetti i collegi 'valutativi' o 'giudicanti' (ed il comitato di valutazione è 'valutativo' per definizione). Inoltre, a ben vedere, è proprio il comitato di valutazione del servizio dei neo-assunti ad essere 'integrato' dalla L. 107 perché diventi ANCHE comitato di valutazione tout court (mansione che peraltro già aveva, e conserva ancora, anche per la riabilitazione). Ne discende che l'attuale mancanza di cenno alla presenza di membri supplenti (L. 107) è certamente suscettibile di poter venire valutata come contraddittoria e lacunosa laddove la L. 107 demanda al nuovo comitato ('integrato') le stesse funzioni del vecchio relativamente ai neo-assunti o in caso di contenzioso per la 'riabilitazione', perché ne ribadisce le medesime competenze eliminando le vecchie garanzie relative ai membri supplenti (tipiche di un collegio perfetto, ché altro non potrebbe essere). Basta pensare ad una valutazione del servizio dei neo-assunti senza i membri nominati dal Collegio (anche solo se non sostituiti quando impediti) o senza il tutor. Ma tutto ciò, per antonomasia, apre di nuovo la strada ad una valutazione negativa della legge e ad un possibile fumus di incostituzionalità sul resto delle operazioni 'valutative' laddove i criteri venissero decisi in assenza della nomina dei membri di competenza del Collegio.

Gli organi collegiali sono, in giurisprudenza, spesso 'automaticamente assimilati' ai collegi perfetti.
Può essere considerato 'collegio imperfetto' un organismo per legge rappresentativo di DIVERSI organismi AVENTI PERSONALITÀ giuridica? La ratio propende per il collegio perfetto proprio per la composizione plurima, non 'surrogabile' da rappresentanze e/o nomine non attribuibili proprio a QUELLA rappresentanza composita. Tutti sanno peraltro che il Collegio Docenti conserva personalità giuridica anche dopo la L. 107. Peraltro risulta indubbio come la scelta dei membri del comitato, operata dalla L. 107 non sia 'causale', ma destinata a realizzare 'eterogeneità di provenienza, esperienza, possesso di titoli accademici', o che sia 'chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali', come indica questa sentenza del TAR Sardegna 'sulla legittimità delle disposizioni di un bando di gara che prevedano la possibilità, per la commissione giudicatrice, di operare in composizione ridotta, e non con il "plenum" dei suoi componenti', ovvero relativamente ad un bando nel quale non era specificato se la Commissione fosse o meno 'collegio perfetto'. Il TAR rigetta il ricorso, ma afferma:

'La caratteristica del c.d. "collegio perfetto" riposa nella circostanza che esso deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale'.
Ed afferma anche di (poter) rigettare il ricorso innanzitutto perché:
'(...) non c’è quella eterogeneità di provenienza, esperienza, possesso di titoli tecnici/accademici, la cui necessaria contemporanea compresenza garantisce lo svolgimento dei lavori della Commissione e che giustifica, nel silenzio della legge, l'attribuzione in via ermeneutica della qualifica di "collegio perfetto" alla Commissione,'
nonché dal momento che il bando già prevedeva espressamente decisioni della Commissione in assenza del plenum (ma perché, non sussistendo le caratteristiche di cui sopra, poteva non prevederle):
'la previsione nel bando della possibilità che la Commissione renda il proprio parere in assenza del plenum dei propri componenti non appare indebita manifestazione dell'esercizio del potere regolamentare'. (TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 13/01/2011 n. 19, d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1)
Tutto il contrario, ci sembra di capire, per ciò che attiene alla L. 107 che, invece, proprio 'in via ermeneutica' (quindi non serve certo che il comitato sia espressamente qualificato come 'collegio perfetto', né che per definirlo tale siano previsti membri supplenti perché si possa aprire un contenzioso di merito), nonostante la 'sagacia' e la 'cattiveria' del legislatore, pare suggerire proprio il contrario.

In CONCLUSIONE, sotto il profilo 'tecnico', trattasi di mera interpretazione delle norme. Trattasi quindi di OPINIONI: nessuno oggi ha la possibilità di affermare con certezza l'una cosa o il suo contrario. Qualora nasca un contenzioso, la legge demanda alla Magistratura la soluzione di tali casi di specie. E noi riteniamo ci sia materia per proporre contenziosi di tal genere e che sia anche politicamente utile proporne. È del resto evidente che l'operato di un dirigente che agisse senza l'ausilio del comitato di valutazione, o che acquisisse i criteri per la 'valutazione' da un comitato privo dei membri di spettanza del Collegio, sarebbe molto più attaccabile che non il contrario.

Ma è soprattutto SOTTO IL PROFILO POLITICO che va esaminata la questione. Infatti l'una cosa non esclude l'altra. Quello che noi sosteniamo è la necessità politica di AVVIARE PER PRIMA la battaglia contro l'elezione del comitato, sia per il valore dirompente che ha, sia perché non inficia la possibilità di portare avanti (ma solo in caso di sconfitta) seconde opzioni, come anche la nomina dei membri del comitato. Non possiamo centrare l'attenzione sulla questione 'collegio perfetto sì o no' (sulla quale nei contenziosi che s'apriranno potremmo aver torto, ma anche RAGIONE) e perdere di vista che OGGETTIVAMENTE:

a) i criteri non sono di competenza del Collegio Docenti, bensì del comitato di valutazione: quindi è perfettamente inutile pensare di poter 'imporre'  criteri 'quantitativi' o altro tramite la delibera di un organismo che non è proprio preposto a farlo, come inutile sarebbero le cd. 'deleghe di mandato', sia perché istituzionalmente non previste, sia perché al massimo impegnerebbero solo 2 dei membri di un comitato che ha ben altra 'maggioranza';

b) il comitato è composto di 7 membri ed i docenti sono SOLO 3 (uno dei quali nominato dal Consiglio di Istituto), quindi i 'criteri' verranno comunque decisi da una maggioranza che non ci 'premia': ergo, elezione o meno del comitato, l'arbitrarietà del dirigente (e, aggiungeremo, ancor più, del burocrate aggiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale) non verrà certo contrastata con l'elezione dei 2 docenti di nomina del Collegio e di uno di nomina del Consiglio;

c) paradossalmente, persino la deliberazione di criteri meramente quantitativi e/o di 'funzione', qualora venissero adottati col placet delle componenti di genitori e studenti (unica strada che ci potrebbe garantire un'affermazione di tal tipo), non garantirebbe il blocco dell'operazione 'meritocratica', perché, come vedremo entro la fine dell'anno, l'attribuzione del bonus dovrà seguire una prassi ed una attribuzione formale che nulla avrà a che fare con logiche 'quantitative' et similia;

d) la discrezionalità è peraltro già del tutto evidente e RESTA COMUNQUE ASSOLUTA, perché NON è il comitato che 'valuta', bensì IL DIRIGENTE, inaudita altera parte (mentre invece, per poter 'valutare' deve aver ottenuto i criteri elaborati dal comitato);

e) i soldi del bonus non sono gestibili nella contrattazione di istituto e qualsiasi ricorso avviato in tale direzione (presumibilmente da Confederali & C:) è reso nullo in radice dalla precisa previsione abrogativa, prevista nella L. 107, della norma specifica che PRIMA di questa legge faceva di ogni fonte economica di provenienza Miur relativa alla retribuzione accessoria riserva di contrattazione (cosa che resta solo per il Fis);

f) il famoso comitato potrà quindi 'funzionare con la sola condizione che si raggiunga il numero legale (almeno 4 componenti)', come sostiene Vito, solo se sarà ritenuto collegio perfetto: e chi se la prende la responsabilità di ritenerlo tale, il dirigente scolastico? Inoltre, l'assenza formale della previsione di membri supplenti non implica certo, nel caso di decadenza, scomparsa, dimissioni, trasferimento di uno o più membri, che non si DEBBA eleggerne di nuovi oppure si vuol davvero credere che, dopo esserci piegati subito e senza colpo ferire alla nomina dei - e nei - comitati, ci si debba anche rassegnare ad avere poi comitati-ombra, amputati ed incompleti perché '...tanto non è un collegio perfetto' (e solo perché la legge renziana non ne fa espressamente menzione)? Quale magistrato non ci darebbe ragione se, a fronte di un dirigente 'sordo', chiedessimo di imporre nuove elezioni dopo la decadenza di qualche membro? Ed a quel punto continueremmo a credere di non poter considerare il comitato un collegio perfetto? Come si vede, non sono poche le 'frecce' a favore della nostra tesi. Quando si ragiona in termini giuridici occorre saper distinguere fra giudizi di fatto e giudizi di valore: noi siamo convinti CHE SI POSSA FARE - E VINCERE - GIÀ OGGI UNA BATTAGLIA PERCHÈ IL COMITATO VENGA RICONOSCIUTO QUALE COLLEGIO PERFETTO (ma non per entrarci, bensì per fare il contrario e depotenziare uno dei cardini distruttivi imposti dalla legge);

g) ALTRE CONSIDERAZIONI TECNICO-POLITICHE ERANO GIÀ CONTENUTE NELLA NOSTRA 'LETTERA APERTA', OGGETTO DI QUESTO DIBATTITO. NELL'ORDINE:

1) La legge riconosce invece al Collegio, quale entità giuridica autonoma e compiuta, la titolarità esclusiva nella nomina di due membri. Proprio per quella stessa autonomia e personalità giuridica (sancita anche in altri termini), risulta quindi indubbio che il Collegio possa rifiutarne l’elezione.

2) COMPOSIZIONE E NATURA GIURIDICA DEL COMITATO. Il comitato deve essere composto da membri scelti da due diversi organismi ed appunto per queste caratteristiche di rappresentanza plurima (aventi a che fare con la valutazione), si configura come collegio perfetto, inesistente se non nella sua completezza. Proprio il criterio della rappresentanza diretta di due diversi organismi esclude la possibilità giuridica di una 'surroga' dei non eletti da parte del dirigente. D’altra parte l’approvazione da parte del Collegio, a maggioranza semplice, di una mozione che ne escluda la nomina, impedisce qualsiasi successivo ritorno sul punto, o qualsiasi successiva ‘elezione’ fino a che non sia il Collegio stesso a rivedere a maggioranza la posizione adottata. Questo è l’unico modo per raggiungere lo scopo: far sì che il comitato non esista. In assenza di criteri elaborati con il coinvolgimento istituzionale di membri designati dal Collegio, proprio per la natura di rappresentanza plurima che la legge assegna al comitato, non esiste alcuna possibile definizione 'premiale' legittima. Verrebbe meno così persino l’entità giuridica alla quale la legge indica di rivolgere la domanda di ‘valutazione’. Qualsiasi modus operandi che non tenga conto di tutto ciò sarebbe certamente viziato e darebbe luogo a fondati contenziosi derivanti da atti del tutto arbitrari immediatamente annullabili dalla magistratura, unico ente deputato ad interpretare la legge sulla questione dirimente della natura giuridica del comitato o al rinvio della stessa alla Suprema Corte per sospetto di non costituzionalità. Qui s'evince una delle (tante) debolezze della legge 107, debolezze che noi dobbiamo metterci in condizione di poter 'stanare'.

Viceversa, l’integrazione piena dei membri del comitato darebbe necessariamente il via alla svilente operazione ‘meritocratica’ clientelare e familista, senza che sia possibile alcun contenzioso degno di pregio, perché, 'perfezionato' il comitato e determinati i criteri, il dirigente avrebbe piena facoltà di operare discrezionalmente, potendosi avvalere comunque di un comitato formalizzato e dal momento che la valutazione è assegnata al dirigente ed a nessun altro, indipendentemente dai criteri stessi.

È del tutto evidente infatti quanto sarebbe futile appellarsi a qualsiasi ‘criterio’: destinare ogni contenzioso a questo debole appiglio significherebbe giocoforza accettare pedissequamente la logica ‘premiale’: a) perché il dirigente, nello spirito della legge, potrà varare solo manovre premiali aventi nulla a che fare con qualsiasi criterio quantitativo; b) perché tali contenziosi assumerebbero per forza di cose il senso giuridico della rivendicazione personale, volta ancora una volta al proprio riconoscimento ‘premiale’ contrapposto a quello altrui; c) perché i famosi ‘criteri’ nella stragrande maggioranza delle scuole saranno decisi dal dirigente contro la volontà dei docenti ‘eletti’ (quand’anche questi non si rivelassero semplicemente dei ‘complici’): come si sa i docenti sono 'strutturalmente' in minoranza nel comitato. Di più: persino quel dirigente che volesse operare nel modo migliore possibile contro la L. 107 e rispettare un ‘patto d’onore’ con il Collegio (ché di più non si può dare né sperare), anziché essere ‘coperto’ da una delibera del Collegio contro l’elezione del comitato, una volta che il comitato risultasse eletto sarebbe esposto al ‘dovere’ di operare all’assegnazione del ‘bonus’ di merito, in primis dal vero dominus di tutta l’operazione di definitiva privatizzazione dello status giuridico dei docenti: il membro nominato dall’amministrazione, che sarà presente in ogni scuola.

L’unico contenzioso valido e vincente resta quindi quello contro la titolarità del comitato stesso, ma a condizione di renderlo incompleto (e per questo inesistente): se operasse come non può, costituendosi come collegio imperfetto senza l'ausilio del nostro voto e definendo poi i ‘criteri’ senza poterlo fare in assenza di membri eletti dal Collegio Docenti o, peggio, con membri surrogati discrezionalmente dal dirigente o da minoranze operanti all’esterno e contro la delibera del Collegio.

3) LA VALENZA POLITICA DEVASTANTE CHE AVREBBE L’ASSENZA, QUI ED ORA, DI QUALSIASI BATTAGLIA, SENZA ‘SE’ E SENZA ‘MA’, CONTRO LA NOMINA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE. Abbiamo lottato contro la legge 107 definendola inemendabile, abbiamo lottato contro il ‘preside sceriffo’ (al quale inizialmente era stato assegnato un potere autoreferenziale assoluto), per poi ‘validare’ quest’operazione di falsa democrazia ‘mimetica’ entrando in comitati dove – ‘criteri o non criteri’ – decide comunque il dirigente da solo? Hanno appena edulcorata la legge per dare la parvenza di un’apertura ‘partecipativa’ tirando in ballo il Collegio nell’elezione di due membri (naturalmente minoritari, condizionati e condizionabili) e noi ce la beviamo e non appena inizia il nuovo anno ci vogliamo ‘accomodare’ nel comitato come se nulla fosse e senza neppure combattere? Una battaglia dove si tratta solo di votare, nella quale la categoria può essere sconfitta solo da se stessa? Fra quanti si oppongono sinceramente alla L. 107 (e non lo sono certo tutti coloro i quali si 'agitano' solo in apparenza), chi non vuole combattere contro l'istituzione del comitato di valutazione è perché ha paura di 'perdere': ma se anche solo il 10% delle scuole riuscisse a deliberare contro il comitato di valutazione, sarebbe comunque una grande vittoria, perché darebbe seguito reale e tangibile ai facili proclami, evitando con i fatti a tutti noi l'immagine della servitù volontaria, dell'unanimità degli imbelli, degli sconfitti senza fegato né onore, incapaci di alzare la testa, incapaci di disobbedienza civile persino quando si tratta di votare, incapaci di qualsiasi levata d'orgoglio se, più ancora che con uno sciopero, si tratta di schierarsi apertamente e direttamente di persona contro una legge ingiusta, nemmeno quando ci colpisce direttamente (e con noi l'anima intera della scuola pubblica)! Chi ha paura oggi di 'sfondare' inizialmente solo nel 10% degli istituti, deve ricordare che tutta la scuola guardò con attenzione quelle appena 250 delibere contro il piano Renzi faticosamente raccolte all'inizio dello scorso anno scolastico. Rappresentavano solo il 2,5% delle scuole italiane, ma furono capaci di svegliare la categoria, premessa ai plebiscitari scioperi di fine anno. Che senso avrebbe più quel Collegio Docenti dove neppure uno dei suoi membri fosse determinato a presentare e, quindi, come consentito dalle norme, porre in votazione una delibera contro il comitato di valutazione? Questa è una battaglia che perderà davvero solo chi non la combatterà. In questa fase i dirigenti sono i primi a temporeggiare: non è per nulla facile neppure per loro sostenere uno scontro muro contro muro. In più, la maggioranza dei Consigli di Istituto devono venire rinnovati e sarebbe ridicolo fargli nominare membri del comitato. Infine, il membro 'esterno', il burocrate aggiunto del quale ci faranno dono gli Uffici Scolastici decentrati, con la bagarre sulle assunzioni non arriverà prima di Gennaio. Anche solo il 10% di delibere intransigenti oggi garantirebbe una moltiplicazione istituzionale dei NO quando si entrerà nel vivo dello scontro. Questo non è un anno come gli altri: non possiamo darci per vinti senza combattere. Eleggere il comitato di valutazione è passaggio definitivo ed irreparabile. Votare di non eleggerlo ha un grande significato politico, ma al tempo stesso non compromette nulla. Non compromette la posizione dei neo-assunti, per i quali il Collegio ha già nominato i tutor, né la valutazione del loro servizio, necessaria a Giugno, quando si potrà eleggere il comitato solo per questo scopo. Si sarà ottenuto così che per tutto l'anno il comitato di valutazione non abbia potuto elaborare l'operazione premiale, avendo acquistata intanto come categoria la possibilità di verificare nel frattempo come procede la battaglia contro la L. 107. Nominandolo adesso, invece, l'organismo sarebbe comunque perfetto e non se ne potrebbe impedire l'uso 'premiale'. Anche il portfolio ed il tutor (per gli alunni) erano (e sono) 'legge' dai tempi della Moratti: oggi in quante scuole esistono mai? Persino il 'concorsone' a quiz per i docenti era sancito da più di 7 mesi nel contratto nazionale di lavoro, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Snals e pubblicato su Gazzetta Ufficiale, quando, il 17 Febbraio 2000 venne spazzato via dalla rivolta della scuola: semplicemente non sono passati nella categoria. Infine, in una fase di stallo apparente, che richiede il massimo di impegno ed informazione, è proprio questo il segnale che s'intende dare? Quale immagine si darebbe ad una categoria che vedesse - senza colpo ferire e senza aver tentato almeno in prima battuta TUTTE le strade percorribili per impedire la creazione dei comitati di valutazione - proprio quelli che hanno trainato gli scioperi, le figure (almeno apparentemente) più coscienti, quelli dell'assoluta inemendabilità, che sino a ieri avevano dichiarato di voler trasformare la scuola in un 'Viet Nam', entrare o venire eletti proprio in quei comitati di valutazione che sono uno dei cardini della controriforma ...'perché tanto non se ne può fare a meno'? Siamo seri: sarebbe la fine di qualsiasi credito, di qualsiasi speranza, per una categoria già molto incline alla delusione!

h) dal nostro punto di vista ne discende che l'unico appiglio al quale ci si potrà appellare con più di qualche ragione giuridica (e con tutte le ragioni di principio e le motivazioni etiche del caso) sarà l'eventuale ASSENZA DEI CRITERI dovuta all'INESISTENZA  del comitato come entità formalizzata e 'perfetta' o alla presenza di criteri non validi perché elaborati SENZA LA PRESENZA della componente docente, specificamente menzionata dalla L. 107. A noi pare davvero l'unica chance per tentare di BLOCCARE SUL NASCERE E SUL SERIO l'operazione 'merito'. Viceversa, nonostante la buona volontà, intanto praticheremmo un obiettivo di ripiego senza aver almeno provato a mirare più in alto; secondariamente, di fatto, tenteremmo al massimo di 'edulcorare' il 'merito' (ma con ancora minori possibilità di riuscita, facilitando in realtà l'assuefazione della categoria).

TETTO DEL 10%. La previsione contenuta nella L. 107 relativamente alla percentuale massima dei collaboratori del dirigente prefigura probabilmente la scelta prevalente che verrà operata nelle scuole relativamente all'attribuzione di salario accessorio per 'merito' laddove verranno nominati i comitati di valutazione, perché, proprio come scrive Vito stesso: '...è molto probabile che questi docenti diventino destinatari del bonus', anche se 'questo non esclude che altri possano accedervi'. Ma la cosa non sposta di molto il fulcro del dibattito.

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