
Se l’alunno cade a causa del dispetto di un compagno
Data: Martedì, 08 dicembre 2015 ore 01:30:00 CET Argomento: Rassegna stampa
Con sentenza n.
23202 del 13/11/2015, la Corte di Cassazione si è trovata a dover
decidere in merito alla richiesta di risarcimento danni proposta dai
genitori di un alunno di una scuola media che si era infortunato a
causa del “dispetto” di una compagna.
In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti, l’alunno in
questione, impegnato insieme ad altri compagni a pitturare le pareti
dell’aula, era caduto a terra, battendo violentemente il coccige,
perché, mentre stava per sedersi, una sua compagna gli aveva sottratto
la sedia. La caduta aveva provocato un ematoma spinale all’infortunato,
con invalidità temporanea assoluta e parziale e postumi permanenti dei
quali i genitori hanno richiesto appunto il risarcimento.
La Cassazione, nel ribaltare i due precedenti gradi di giudizio, ha
stabilito che nel caso in questione l’alunno ha diritto al risarcimento
da parte della scuola, e quindi del Miur, perché il ragazzo era caduto
sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico, in assenza della
maestra.
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per
superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ.
grava sull’insegnante, è necessario dimostrare che sono state adottate,
in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee
ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al
determinarsi della serie causale causativa dell’evento e che,
nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua
repentinità e imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace
intervento.
Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame non solo erano mancate le
misure organizzative più elementari per mantenere la disciplina, e per
questo non poteva essere invocata l’imprevedibilità dell’azione
dannosa, ma inoltre la scuola non era stata in grado di dimostrare che,
a causa della natura repentina e imprevedibile del fatto, non era stato
possibile intervenire tempestivamente ed efficacemente.
Per tali ragioni, la Cassazione ha dato ragione ai genitori del minore,
condannando il Miur al risarcimento del danno.
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