Pubblico Impiego: per gli esodati buonuscita dopo 24 mesi?
Data: Martedì, 24 novembre 2015 ore 07:56:58 CET Argomento: Istituzioni
Le precisazioni
dell’Inps sono racchiuse nel messaggio 8680/2014, che ha ricordato la
salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011. I lavoratori
salvaguardati nel pubblico impiego otterranno il pagamento della
buonuscita dopo 24 mesi dalle dimissioni. La vicenda coinvolge
soprattutto i 4300 lavoratori in congedo per assistere parenti
disabili.
I lavoratori del pubblico impiego che hanno presentato o presenteranno
domanda di cessazione dal servizio in quanto beneficiari di una delle
sei salvaguardie dalle nuove regole per il pensionamento, riceveranno
la prima rata del trattamento di fine servizio dopo 24 mesi. Lo ha
precisato l’Inps con il messaggio inps 8680/2014 con il quale
l’istituto ha ricordato che la salvaguardia disposta dal decreto legge
201/2011 e da successive norme per particolari categorie di
lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso
alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore
della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini
e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine
rapporto per i lavoratori che accedono alla salvaguardia.L’Inps
ricorda, pertanto, che i termini di pagamento del TFS per i lavoratori
salvaguardati sono quelli vigenti nel regime generale e
conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione
della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data
di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto
termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare
Inps 73/2014.
La questione interessa soprattutto i lavoratori del pubblico impiego
che fruiscono dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104/1992
(2500 in quarta salvaguardia ed altri 1800 lavoratori in sesta
salvaguardia più altri 5mila che stanno uscendo tramite i cd. vasi
comunicanti). In altri termini, secondo la disciplina generale, tali
lavoratori, riceveranno il pagamento dell’indennità di buonuscita, dopo
24 mesi dalla data di dimissioni volontarie. Scaduti questi termini,
l’istituto ha l’onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi
pena il pagamento degli interessi.
Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il
pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013.
L’erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini
sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la
prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l’erogazione
avverrà in tre rate con l’ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi
dalla seconda erogazione.
Chi invece ha raggiunto, grazie alla salvaguardia, un diritto a
pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila sono portati
rispettivamente a 90mila e 150mila euro in quanto rientranti nella
disciplina antecedente alla legge 147/2013.
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