Consiglio di Stato sulla questione dei diplomati magistrali: stipuleranno contratti a tempo indeterminato
Data: Venerdì, 20 novembre 2015 ore 03:30:00 CET Argomento: Giurisprudenza
E’ di poche
ore fa l’ordinanza dell’Ecc.mo Consiglio di Stato che ha confermato le
nostre ragioni in merito alla richiesta di chiarimenti proposta dal
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e discussa
all’udienza camerale del 10 novembre 2015 relativamente ai giudizi
patrocinati dagli Avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Umberto
Cantelli per conto delle associazioni ADIDA e La Voce dei Giusti.
“Il Consiglio di Stato continua a
darci ragione e, difatti, l’ordinanza, di cui avevamo anticipato la
particolare complessità, ha ribadito al MIUR la necessità non solo
dell’inserimento in GAE (che oramai per i diplomati magistrali è
pacifico) ma anche della possibilità di stipulare contratti a tempo
determinato e indeterminato per i ricorrenti” spiegano i due
legali delle associazioni Bonetti e Delia.
Nel provvedimento infatti si legge: “l’ordinanza
cautelare n. 1089/2015 non è opponibile a chi è risultato utilmente
inserito nella graduatoria relativa alla Fase zero; con la
conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a stipulare con gli
appellanti contratti a tempo determinato nonché contratti a tempo
indeterminato limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili
in esito alle operazioni del predetto piano straordinario”
ma non è tutto. L’articolato provvedimento prosegue tutelando tutti i
ricorrenti non solo in questa fase, ma anche per il futuro affermando
che “piena tutela ai ricorrenti,
peraltro, sarà somministrata dall’anno scolastico successivo in poi”.
Per quanto concerne la fase “0” (quella precedente al piano
assunzionale del Governo), poi, il Collegio ha ritenuto di non
stravolgere le assegnazioni già fatte, in quanto ciò avrebbe potuto
comportare problematiche peculiari per soggetti, estranei al ricorso,
assegnatari di ruoli.
Il Collegio tuttavia chiarisce che in ogni caso i ricorrenti dovranno
essere immediatamente destinatari di contratti ove vi siano posti
disponibili.
Altro importantissimo passo in avanti viene fatto infine sul
commissariamento in quanto l’ordinanza cautelare che n. 1089/2015 che
ha sospeso l’efficacia del D.M. 1° aprile 2014, n. 235 nella parte in
cui non consentiva l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento, è
un atto generale e quindi ha valenza nei confronti di tutti gli Uffici
Scolastici Regionali. Pertanto “posto
che il commissario ad acta già in sede di decreto monocratico
era stato individuato nel Prefetto di Milano - con riguardo al D.D.G.
12 giugno 2015 con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano aveva
dato esecuzione all’ordinanza n. 1089/2015 con una iscrizione meramente
cartolare di una parte dei ricorrenti – in relazione alla emersione del
carattere ultraregionale della questione controversa il
commissario ad acta deve ora intendersi invece individuato
nel Direttore Generale della Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, perché in caso di
ulteriore inottemperanza da parte dell’Amministrazione provveda
all’esecuzione, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio”.
“Non ci fermeremo” commentano dall’ADIDA e da La Voce dei Giusti
Valeria Bruccola e Francesca Bertolini “e chiederemo l’estensione di
questi principi a tutti i docenti precari, anche non ricorrenti”.
adida.associazione@gmail.com
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