Supplenze brevi: si deve e si può, per garantire il diritto allo studio e la sicurezza
Data: Sabato, 10 ottobre 2015 ore 03:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


Come risulta dai commi 332 e 33 della Legge di stabilità 2015 non si sarebbe potuto chiamare supplenti nel primo giorno di assenza dei docenti e nei primi sette giorni di assenza dei collaboratori scolastici e, come risulta da più parti, la pedissequa applicazione di tale disposizione sta provocando forte disagio nelle scuole, e in particolare gravi lesioni del diritto allo studio degli alunni e dei diritti dei lavoratori della scuola, nonché problemi di sicurezza e garanzia dell’igiene. La nota ministeriale 2116 del 30 settembre 2015 prende atto dell’impossibilità (nella stragrande maggioranza dei casi) per le scuole di garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni senza poter sostituire con la nomina di supplenti i docenti assenti nel primo giorno di assenza e i collaboratori scolastici assenti nei primi sette giorni di assenza.

La consapevolezza che l’attività delle scuole sarebbe stata paralizzata dagli assurdi divieti previsti dalla legge di stabilità e l’esigenza di rispettare garanzie irrinunciabili e norme di rango superiore come il diritto allo studio garantito dalla costituzione, la Legge 104 e la legge sulla sicurezza, il rispetto del Ccnl sono alla base delle indicazioni richiamate dalla nota MIUR del 30 settembre I dirigenti scolastici, dopo avere “prioritariamente messo in atto le misure organizzative”, allo scopo di garantire il diritto allo studio e l’incolumità e la sicurezza degli alunni, possono e sono tenuti a nominare i supplenti dei docenti e dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza.

Si tratta di un primo importante risultato frutto delle proteste del personale della scuola, della pressione esercitata dai COBAS e da altre organizzazioni sindacali, ma anche delle difficoltà palesate dai dirigenti scolastici. Rimane il divieto assoluto di nomina per gli Assistenti tecnici, spesso indispensabili per le attività didattiche in laboratorio, che lede quella garanzia del diritto allo studio che la stessa norma vorrebbe comunque preservare. Resta, infine, gravissima la situazione per gli assistenti amministrativi con il divieto assoluto di nominare i supplenti anche in caso di assenze fino al termine dell’anno scolastico.

È risibile, infatti, la deroga relativa alle istituzioni scolastiche in cui l’organico di diritto preveda meno di tre posti, dato che, dopo i vari dimensionamenti, ormai si tratta di casi rarissimi Continua la mobilitazione dei COBAS affinché nella legge di stabilità 2016 sia eliminato l’assurdo divieto di nominare i supplenti per gli assistenti tecnici e amministrativi e per consentire fin dal primo di assenza la chiamata dei supplenti docenti ed ATA ogni qualvolta si renda necessario.

lorenzoperrona@hotmail.com





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