Supplenze brevi: si deve e si può, per garantire il diritto allo studio e la sicurezza
Data: Sabato, 10 ottobre 2015 ore 03:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Come risulta dai commi
332 e 33 della Legge di stabilità 2015 non si sarebbe potuto
chiamare supplenti nel primo giorno di assenza dei docenti e nei primi
sette giorni di
assenza dei collaboratori scolastici e, come risulta da più parti, la
pedissequa applicazione
di tale disposizione sta provocando forte disagio nelle scuole, e in
particolare gravi lesioni
del diritto allo studio degli alunni e dei diritti dei lavoratori della
scuola, nonché problemi
di sicurezza e garanzia dell’igiene.
La nota ministeriale 2116 del 30 settembre 2015 prende atto
dell’impossibilità (nella
stragrande maggioranza dei casi) per le scuole di garantire il diritto
allo studio e la
sicurezza degli alunni senza poter sostituire con la nomina di
supplenti i docenti assenti
nel primo giorno di assenza e i collaboratori scolastici assenti nei
primi sette giorni di
assenza.
La consapevolezza che l’attività delle scuole sarebbe stata paralizzata
dagli assurdi divieti
previsti dalla legge di stabilità e l’esigenza di rispettare garanzie
irrinunciabili e norme di
rango superiore come il diritto allo studio garantito dalla
costituzione, la Legge 104 e la
legge sulla sicurezza, il rispetto del Ccnl sono alla base delle
indicazioni richiamate dalla
nota MIUR del 30 settembre
I dirigenti scolastici, dopo avere “prioritariamente messo in atto le
misure
organizzative”, allo scopo di garantire il diritto allo studio e
l’incolumità e la
sicurezza degli alunni, possono e sono tenuti a nominare i supplenti
dei docenti e dei
collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza.
Si tratta di un primo importante risultato frutto delle proteste del
personale della
scuola, della pressione esercitata dai COBAS e da altre organizzazioni
sindacali, ma
anche delle difficoltà palesate dai dirigenti scolastici.
Rimane il divieto assoluto di nomina per gli Assistenti tecnici, spesso
indispensabili per le
attività didattiche in laboratorio, che lede quella garanzia del
diritto allo studio che la
stessa norma vorrebbe comunque preservare. Resta, infine, gravissima la
situazione per gli
assistenti amministrativi con il divieto assoluto di nominare i
supplenti anche in caso di
assenze fino al termine dell’anno scolastico.
È risibile, infatti, la deroga relativa alle
istituzioni scolastiche in cui l’organico di diritto preveda meno di
tre posti, dato che, dopo
i vari dimensionamenti, ormai si tratta di casi rarissimi
Continua la mobilitazione dei COBAS affinché nella legge di stabilità
2016 sia
eliminato l’assurdo divieto di nominare i supplenti per gli assistenti
tecnici e
amministrativi e per consentire fin dal primo di assenza la chiamata
dei supplenti
docenti ed ATA ogni qualvolta si renda necessario.
lorenzoperrona@hotmail.com
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