Subdole menzogne e colposa superficialità sono a fondamento de La buona scuola
Data: Lunedì, 17 agosto 2015 ore 01:30:00 CEST Argomento: Opinioni
Legge 107/15 -
Art. 1 – comma 78.
“Per dare piena attuazione all'autonomia
scolastica e alla riorganizzazione del sistema di
istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali ..”
Rispetto delle competenze degli organi collegiali.
Legge 107/2015 - Art. 3 – comma 4.
“Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione
e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.
Il piano e' approvato dal consiglio d'istituto”.
Il Consiglio di Circolo di Istituto è declassato, espropriato delle
responsabilità strategiche.
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Dirigenza pubblica -
Art. 37
dispone di “rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di
indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le
funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”.
DPR 275/1999 – Art. 3 - comma 3
“Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti
sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e
delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal
consiglio di circolo o di istituto”.
T.U. 297/1994 – Art. 10
Comma 1) “Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta
gli indirizzi generali”
Comma 3) lettera d) delibera i “criteri generali per la programmazione
educativa”.
Per dare piena attuazione all'autonomia
scolastica
La definizione di “Autonomia scolastica” è scolpita nell’art. 1 comma
2) del DPR 275/1999:
“L'autonomia delle istituzioni scolastiche e' garanzia di libertà
di insegnamento e di pluralismo culturale
e si sostanzia nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana ..”
formulazione confermata e rinforzata dall’art. 2 comma 1) lettera a)
della legge 53/2003:
“è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali,
nazionale ed europea”.
La legge 107/2015, in antitesi con tale definizione, calpestando i
fondamenti dello Stato di diritto, cestina la norma definendo
“l'autonomia delle istituzioni scolastiche” in base
“all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”: disposizione
che aveva delegato il potere legislativo al governo in carica nel 97,
facoltà estinta dalla promulgazione del corrispondente decreto.
Enrico Maranzana
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