La «Buona scuola» di Renzi, una profonda ferita
Data: Domenica, 09 agosto 2015 ore 01:30:00 CEST
Argomento: Rassegna stampa


Sulla «Buona scuola» di Renzi e sulla legit­ti­mità della legge che l’ha impo­sta al Paese che si oppo­neva, non si è andati molto più in là di giu­dizi «tec­nici» rispet­ta­bi­lis­simi, ma cen­trati su aspetti sin­goli del prov­ve­di­mento. Valga, per tutti, quello auto­re­vole e ben fon­dato del giu­dice Impo­si­mato, per il quale una sen­tenza della Corte Costi­tu­zio­nale ha già boc­ciato per l’arbitrarietà dei cri­teri di sele­zione del per­so­nale nell’amministrazione Pub­blica un espe­ri­mento di chia­mata diretta da parte dei pre­sidi voluto dalla regione Lom­bar­dia. Giorni fa, tut­ta­via, e non è certo un caso, su «Furo­ri­re­gi­stro», rivi­sta on line della scuola mili­tante che una sto­ria ce l’ha, Enrico Maran­zana ha posto il pro­blema in ter­mini più gene­rali, dimo­strando quale pro­fonda ferita abbia pro­cu­rato Renzi non alla scuola, ma alla lega­lità repub­bli­cana.

L’ha fatto con la penna lucida, carat­te­ri­stica della parte migliore del mondo della for­ma­zione, e con lo «sguardo lungo» d’una rivi­sta che non ha mai can­tato nel coro. Come l’Esecutivo dovrebbe ben sapere, ha osser­vato, infatti, Maran­zana, «l’esercizio della fun­zione legi­sla­tiva non può essere dele­gato al Governo se non con deter­mi­na­zione di prin­cipî e cri­teri diret­tivi e sol­tanto per tempo limi­tato e per oggetti defi­niti». Non si tratta dell’invenzione estem­po­ra­nea di un astuto avver­sa­rio di Renzi; siamo di fronte all’articolo 76 della Costi­tu­zione, che superò le fon­date riserve di quanti vede­vano nella «delega» una meno­ma­zione del pre­sti­gio delle Camere, solo quando, dopo un’accesa discus­sione, si giunse a un accordo sulla for­mula del «tempo limi­tato».

In altri ter­mini, quando si decise che in tema di dele­ghe la Costi­tu­zione impo­nesse al Governo due limiti insor­mon­ta­bili: il rispetto dei tempi e dei cri­teri pre­vi­sti e il prin­ci­pio per cui la firma del Pre­si­dente della Repub­blica sulla legge che ne deriva esau­ri­sce il valore della delega accordata. Così stando le cose, annota Maran­zana, «la legge 107/2015 infrange tale prin­ci­pio», per­ché dichiara espli­ci­ta­mente che la sua ragione d’essere è una legge delega: «La pre­sente legge», scri­vono infatti gli esten­sori, con sin­go­lare impron­ti­tu­dine, «dà piena attua­zione all’autonomia delle isti­tu­zioni sco­la­sti­che di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc­ces­sive modi­fi­ca­zioni». Essa non si pro­pone, però, di dar vita a un «sistema edu­ca­tivo di istru­zione e for­ma­zione» come volle la legge 53/2003, ma ad un «sistema nazio­nale di istru­zione e formazione».

Cosa si nasconda die­tro lo stra­vol­gi­mento dei limiti costi­tu­zio­nali di ogni «legge delega» e l’inaccettabile for­mula delle «suc­ces­sive modi­fi­ca­zioni» non è facile dire, ma ancora più dif­fi­cile è capire quali siano i valori morali che ispi­rano l’azione poli­tica di un Governo capace d’ignorare un dato incon­tro­ver­ti­bile: la legge cui fa rife­ri­mento, fir­mata da Bas­sa­nini, non rimase let­tera morta, ma con­sentì a Luigi Ber­lin­guer di otte­nere la pro­mul­ga­zione del Dpr 275/99 che, di con­se­guenza, estinse l’efficacia della delega che il governo arbi­tra­ria­mente resu­scita, resti­tuen­dole una falsa legittimità. Come abbia potuto fir­mare un simile scon­cio, il Pre­si­dente Mat­ta­rella è un mistero glo­rioso; sta di fatto, però, che il tema della «legit­ti­mità» domina ormai la vita poli­tica di un Paese nel quale invano la Con­sulta ha dichia­rato inco­sti­tu­zio­nale la legge elet­to­rale da cui sono nate le Camere; le stesse che oggi «rifor­mano» la Carta costi­tu­zio­nale, ben­ché prive di una sia pur minima legit­ti­mità etica e poli­tica.

Quelle Camere – va ricor­dato – i cui com­po­nenti, nella ine­dita veste di «grandi elet­tori» che nes­suno ha eletto, ci hanno rega­lato un Pre­si­dente della Repub­blica che, fir­mando la legge sulla scuola, di tutto si è pre­oc­cu­pato, tranne che della sua legit­ti­mità rispetto alla libertà d’insegnamento, ai limiti impo­sti ai poteri dell’Esecutivo e alle regole che fis­sano i cri­teri d’accesso agli impie­ghi nelle pub­bli­che ammi­ni­stra­zioni. A ben vedere, per­ciò, la domanda che, in ultima ana­lisi, «Fuo­ri­re­gi­stro» pone al Paese, non riguarda la scuola, ma la lega­lità repub­bli­cana: come si impone la legit­tima sovra­nità popo­lare all’arbitrio di un Governo sem­pre più illegittimo?

Giuseppe Aragno - Ilmanifesto.info





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