Una personale analisi sulla riforma
Data: Domenica, 02 agosto 2015 ore 01:30:00 CEST Argomento: Opinioni
Vi invio
il seguente testo che costituisce una personale analisi di alcuni
aspetti della riforma, di cui ancora molti sanno davvero poco.
Art.1 comma 2 l’istituzione scolastica effettua la programmazione
triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura
della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento
delle istituzioni e delle realtà locali.
Perché triennale ? E' vero che è prevista una revisione annuale entro
ottobre nei commi successivi, ma le esigenze didattiche, educative,
relazionali con il territorio possono cambiare in tempi brevi. Ad es.
la collaborazione con gli enti territoriali (come i Comuni) determinano
spesso la realizzazione di progetti che vengono elaborati dalle scuole
sulla base di esigenze che cambiano e approvati, finanziariamente dai
comuni normalmente in via annuale, non triennale, a meno che non si
decida di portare avanti gli stessi progetti per tre anni !
Art.1 comma 6 Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte
in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari,
extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali
Ma poi chi le compra ? Le scuole di base fanno capo ai comuni che ormai
non possono più neanche garantire la mobilia, figuriamoci il resto: le
province (cui fanno capo gli istituti superiori) che stanziano in
bilancio somme per il funzionamento di queste scuole si contano sulle
dita di una mano, a meno che non vengano previsti finanziamenti ad hoc.
Art.1 comma 7, punto i) potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio
è il cane che si morde la coda: la stragrande maggioranza delle scuole
italiane non ha laboratori, non ha reti informatiche, ha pochi PC. In
altre parole, si tratta di costruire un grattacielo con la cazzuola.
Art. 1, comma 7, punto n) apertura pomeridiana delle scuole
per i docenti si può fare riferimento al cosiddetto organico
funzionale, ma per il personale ATA ?
Art.1 comma 20. Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e
dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati,
nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati
all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze
certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri
gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata
una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al
comma 124.
Premesso che la presenza di specialisti per l'insegnamento della musica
e dell'educazione motoria nella scuola primaria può essere considerata
positiva, il comma ha due implicazioni. In primo luogo, riduce il
numero delle ore curriculari del docente su posto comune adibito ad
oggi all'insegnamento della musica o di motoria e ciò si traduce in un
taglio di posti con lo stesso identico sistema che ha comportato la
graduale eliminazione degli specialisti di lingua inglese; in secondo
luogo, i docenti abilitati per altri gradi di istruzione dovrebbero
essere in possesso del titolo d'accesso per l'insegnamento nella scuola
primaria (Laurea in scienze della formazione primaria o diploma
magistrale o di liceo socio-psico-pedagogico), altrimenti il comma
cozza clamorosamente con la L. 169/2008 e il DI del 10/3/97.
Art. 1 comma 22. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le
istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con
le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e
del terzo settore, possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive.
In pratica, la scuola si trasforma in un grande centro estivo dove gli
insegnanti-animatori (saranno quelli dell'organico funzionale? Saranno
scelti dal DS ?) dovranno intrattenere gli alunni con attività
disparate, per le quali magari non hanno competenze adeguate e comunque
non previste dall' attuale CCNL. Diciamo che sarebbe stato meglio
rendere la cosa su base volontaria, anche perché nei periodi di
sospensione dell'attività didattica, il CCNL prevede la fruizione delle
ferie da parte del personale (a meno che il governo non voglia
esplicitamente abrogarlo).
Art.1 comma 72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti
amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria
sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di
contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera,
trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli
ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola
istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base
a specifici accordi.
Senza un'adeguata formazione del personale (peraltro già ridotto
all'osso dopo l'effetto tagli/dimensionamento), si profilano guai seri
per gli adempimenti relativi alla ricostruzione di carriera e di
pensionamento (ammesso che tale istituto esisterà ancora...), reso
ancora più complicato dagli iter che seguono le due pratiche.
Art.1 comma 73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge
conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza.
Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le
procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito
all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva
destinazione alla sede defi nitiva. Il personale docente assunto ai
sensi del comma 98, lettere b) e c) , è assegnato agli ambiti
territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale
docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è
assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la
mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra
gli ambiti territoriali.
Atteso che l'attuale sistema di mobilità non esisterà più, non viene
affatto chiarito con quali modalità avverrà la mobilità del personale,
chi stabilirà le regole. L'impressione è che il docente faccia domanda
per accedere ad un albo territoriale e da lì verrà nominato dal
Dirigente in base “alla coerenza con il POF e ai titoli posseduti”,
creando così una sorta di libero mercato del docente, senza sede di
titolarità, e a tempo determinato per tre anni. Lo stesso avverrà per
chi resterà perdente posto (ma chi lo deciderà ? Esisteranno ancora le
graduatorie interne o il tutto sarà demandato al Dirigente ?).
Inaccettabile.
Art.1 comma 78. Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e
alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente
scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali,
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto
allo studio, garantisce un’effi cace ed effi ciente gestione delle
risorse umane, fi nanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli
elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon
andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione,
organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle
risorse fi nanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo
quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.
Si dovrebbe specificare cosa si intende con l'espressione “é
responsabile”, capire chi lo controlla e a cosa va incontro un
dirigente “irresponsabile”.
Art.1 comma 2. Per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica,
il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo
assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto
delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente
scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da
quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio
validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
Viene meno il concetto di “abilitazione specifica”, ma basta il solo
titolo di studio per insegnare una disciplina. Pertanto, un laureato in
lingue, fornito di specifica idoneità, può anche non essere chiamato ad
insegnare inglese, ma anche tecnologie tessili (cdc 70/A), purché abbia
un titolo specifico. In qualche caso, potrebbe rappresentare
un'opportunità, in altri una gestione poco oculata delle risorse umane,
in altre ancora un modo per assumere chi si vuole...
Art.1 comma 79. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico
in coerenza con il piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 2.
L’incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano
dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e
le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.
La formulazione dell'incarico da parte del Dirigente deve SOLO essere
coerente con il POF, poi diventa triennale: si assumo 100.000 docenti
che passeranno dalla qualifica di “stagionali” a quella di triennali,
il cui rinnovo dipende dalla coerenza con il POF (?!?!) e sempre da
quanto disposto dal Dirigente. Inquietanti i criteri: dalla
POSSIBILITA' di svolgere colloqui alla presentazione dei curriculum, ma
tranquilli: per la trasparenza, verranno indicati sul sito internet
della scuola i criteri di selezione (magari fatti su misura per
un candidato “particolare”). Domanda: ma la Costituzione non stabilisce
che anche nella scuola si venga assunti tramite concorso ? E se questa
non è chiamata diretta, in quale altro modo la si potrebbe definire
? Il concorso previsto al comma 114 si configura pertanto solo
come una sorta di canale di accesso a copertura delle nomine che i DS
faranno o per singola istituzione o per reti di scuole.
Art.1 comma 81. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è
tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da
rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con
i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.
Basta mettersi d'accordo tra Dirigenti e assumere i parenti “ad
incrocio” per aggirare questa norma ridicola, un po' come avviene
spesso per i segretari di seggio durante le elezioni.
Art.1, comma 84. Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico
dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche,
disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe
rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di
migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze
formative degli alunni con disabilità.
Dunque il Dirigente può abbassare il numero degli alunni per classe
“nell'ambito delle risorse assegnate e disponibili”, ergo senza
aumentare il numero dei docenti e delle classi. Quindi, un Dirigente
che ha 3 classi formate da 26 alunni e intende portarle tutte a 23,
dove mette i 9 alunni residui ?
Art. 1 comma 85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le
sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze
temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico
dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore,
conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di
appartenenza.
Niente di strano che il personale dell'organico funzionale venga
impiegato ANCHE per la copertura dei colleghi assenti, ma impiegare un
docente della scuola secondaria di I grado in una scuola primaria, è
illegale perché, nella stragrande maggioranza dei casi, il docente non
è in possesso né di titolo di studio, né di abilitazione, né tanto meno
di percorsi che possano giustificare e legittimare la sua
presenza in un'aula della scuola primaria (e viceversa). E poi se un
docente della scuola secondaria di I grado che va alla primaria
percepisce lo stesso stipendio, uno della primaria che supplisce nella
scuola secondaria di I grado avrebbe diritto ad un aumento...
Art. 1 comma 86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti
scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico
nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e
della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato
in misura pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni
annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello
Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro
per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per l’anno 2017 da
corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum
Il Dlgs 165/01 e il DPR 80/13 prevedevano che a valutare il dirigente
scolastico, fossero due esperti esterni indicati dall’INVALSI e
un dirigente tecnico. La legge ora prevede che tale composizione possa
essere diversamente articolata “in relazione al procedimento e agli
oggetti di valutazione”. Che vuol dire tutto e niente. Ecco un altro
dei (tanti) motivi per cui questa riforma piace tanto a molti Dirigenti
Scolastici: più soldi, più poteri, responsabilità solo sulla
carta...meglio di così !
Art. 1 comma 108 lettera c. […] Limitatamente all’anno scolastico
2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno
scolastico 2014/ 2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra
citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale.
Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico
dell’autonomia disponibili e autorizzati.
Forse l'idea è positiva, ma quanto previsto nell'ipotesi di CCNI,
all'art. 7 comma 13: “le operazioni di assegnazione provvisoria da
altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o
grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di
assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2015/2016”, rende
questo passaggio impraticabile perché si tratta degli stessi posti su
cui dovrebbero essere effettuate le immissioni in ruolo. Quindi, delle
due, l'una: o il piano di assunzioni verrà rivisto sul piano dei numeri
o le assegnazioni provvisorie resteranno una chimera (almeno nella fase
interprovinciale).
Art. 1 comma 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e
utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l’importo da assegnare
nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto
del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le
modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati
alla Carta medesima.
“Nell'ambito delle risorse disponibili”, dunque i 500 € non saranno per
tutti...l'impressione però è che i criteri per l'assegnazione
degli stessili definirà il Dirigente, un po' come le risorse per il
preunto merito. Si accettano scommesse.
Art.1 comma 123. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall’anno 2015.
Facciamo qualche calcolo: i docenti italiani sono 690.871. 381.137.000
di € diviso 690.871 significano 551, 67 €, quindi la somma sarebbe
sufficiente (anche includendo i docenti di religione). Ma se l'organico
aumenterà a seguito dell'introduzione dell'organico funzionale ? Allora
si torna al comma precedente...
Art.1 comma 126. Per la valorizzazione del merito del personale docente
è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200
milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello
territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla
dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di
complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Ancora qualche calcolo: 200 milioni diviso i 690.871 docenti
significano 289, 49 € in più annui, cioè la bellezza di 24,13 €
mensili. Sempre se non il numero dei docenti resterà invariato,
altrimenti la quota si abbasserà. Il governo ha già fatto sapere che i
docenti meritevoli sono il 66% (operazione politica: si fa credere
all'opinione pubblica di valorizzare il merito e in realtà si fa cassa
alla grande perché mentre gli scatti di anzianità andavano corrisposti
gradualmente al 100% dei docenti, qui siamo solo al 66% e per somme
molto più esigue), quindi 455.975 docenti meritevoli che incasserebbero
438,62 € annui, ossia 36,55 € mensili in più. C'è solo da vergognarsi a
fare certe proposte.
Art.1 comma 129 lettera b. Il comitato ha durata di tre anni
scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai
seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto: a) due
docenti dell’istituzione scolastica; b) due rappresentanti dei
genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di
istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei
genitori, per il secondo ciclo di istruzione.
Quindi un genitore che ha un bambino in prima potrebbe essere chiamato
a valutare un docente che insegna in quinta. Innanzitutto, non si
capisce quali competenze possa avere un genitore per esprimere un
parere su quelle del docente; infine, al povero docente non resta altro
che coltivare bene i rapporti con i genitori, altrimenti rischia di
diventare incompatibile con il POF triennale della scuola...
Art. 1 comma 131. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la
copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la
durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi
Occorreva aggiungere che, dopo i 36 mesi di servizio, il docente deve
essere assunto a tempo indeterminato, come nel resto d'Europa. Ma non
c'è. Ho idea che ci sarà tanto lavoro per i miei amici Walter Miceli e
Fabio Ganci.
Art. 1, comma 151, lettera e “bis”. Le spese sostenute per la
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro
per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni
scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il
beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con
quello di cui alla presente lettera;».
Pienamente d'accordo sul fatto che la legge 62/2000 ha riconosciuto la
paritarietà a molte scuole private e che le stesse rappresentano ormai,
soprattutto nel primo ciclo, solide realtà del panorama scolastico
italiano, ma avvalersi di queste scuole è una scelta del genitore
che non andrebbe incentivata perché lo stesso può avvalersi
GRATUITAMENTE della scuola pubblica; viceversa, non c'è bisogno di
sgravi e/o agevolazioni. Il tutto sembra un po' uno screditamento nei
confronti del sistema d'istruzione pubblico statale.
Art.1, comma 180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla
semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di
cui alla presente legge.
“Riordino”, “semplificazione” e “codificazione”...manca solo
“razionalizzazione”, ma sono state parole che nella scuola, aldilà del
loro significato, hanno fatto solo danni. In particolare, il punto 3.2)
prevede “un periodo di apprendistato” sembra individuare il
docente neoassunto come apprendista: c'è da chiedersi quale stipendio
gli verrà corrisposto, visto che l'attuale CCNL non prevede la figura
dell' “apprendista” e il punto C1) la ridefinizione del ruolo del
personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso
l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria”
Va bene la formazione, ma cosa si intende per “ridefinizione del ruolo
del docente di sostegno” ?
Punto C5) “La revisione delle modalità e dei criteri relativi alla
certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue
al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di
concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o
convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge
8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per
l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali”;
Passaggio da brividi: rivedere le certificazioni basandole sulle
abilità residue, significa porre l'accento esclusivamente sulle
potenzialità dell'alunno, ergo si tradurrebbe in una riduzione di
numero di posti e/o ore di sostegno. Per la serie “come ti aggiro le
sentenze sul numero dei posti di sostegno”.
Art.1 comma 192. Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli
atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere
dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola .
Art.1 comma 196. Sono ineffi caci le norme e le procedure contenute nei
contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente
legge.
Ascoltiamo tutti, ma decidiamo noi, dice Renzi...ma anche non
ascoltiamo nessuno. Punto. La mancanza di dialogo con chi la scuola la
“fa” e la vive, oltre che con i sindacati, è tutta espressa in questi
due passaggi.
ASPETTI POSITIVI
Art.1, comma 11 Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche statali, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di
euro 126 milioni annui dall’anno 2016 fino all’anno 2021.
Art.1, comma 26 I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico
delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2022.
Art.1 comma 121. Al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la Carta elettronica
per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può
essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e
di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili
all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software,
per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito
del piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non
costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
art. 1 comma 124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa di cui all’articolo 2 e con i risultati emersi
dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
...anche se i 40 milioni previsti dal comma successivo sono invero poca
cosa
Art. 1 comma 152. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad
attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di
personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia
Premesso che il piano straordinario di assunzioni è un fatto
positivo, che non comporta un aumento d'organico di 102.734
unità, né l'esaurimento delle GaE, ma copre in parte il turn over,
resta da capire se lo svolgimento di operazioni così imponenti sul
piano numerico non determinerà caos all'inizio dell'anno scolastico,
atteso che non si concluderanno prima di dicembre. Rimane ignoto il
destino di alcune categorie di docenti (PAS, TFA, II fascia delle
graduatorie d'istituto). E gli ATA ? Spariti.
Postille a margine: l'espressione “senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica” ricorre nel testo ben 32 volte...un po'
tante per un governo che si vanta di aver investito 3 miliardi di euro
sulla scuola, ma dimentica di dire che la copertura finanziaria
per assumere (speriamo) i 100.701 precari non deriva
sfortunatamente da nuovi investimenti ma dal solito gioco delle 3
carte. Non bisogna dimenticare infatti, il blocco del contratto e
degli scatti di anzianità che comportano risparmi per di circa 3
miliardi. Inoltre, nella legge di stabilità per il 2015, sono previsti
un miliardo di euro di tagli derivanti dai tagli degli esoneri e
semiesoneri dei collaboratori dei dirigenti (240 milioni), dei comandi
presso gli Uffici Regionali (96 milioni), dell’organico del personale
ATA (118 milioni), delle supplenze per assistenti e tecnici
amministrativi (149 milioni), delle supplenze giornaliere nella scuola
dell’obbligo (315 milioni), del fondo per l’autonomia scolastica (100
milioni), dei coordinatori per la pratica sportiva (7 milioni) e altro
ancora. Insomma, non il governo che investe sulla scuola, ma la scuola
che investe su se stessa !
Carlo Priolo
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