Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie
Data: Lunedì, 13 luglio 2015 ore 07:39:49 CEST
Argomento: Ministero Istruzione e Università


L'articolo 459 (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie), è abrogato dalla legge 190 del 23.12.2014", quindi, almeno per il momento, la situazione è questa: fino a quando l'organico della autonomia non verrà attivato, di esoneri e semiesoneri non se ne parla.
1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h),  siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi.
2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.
3. I docenti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.
4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al comma 5, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.
5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.
6. L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.
7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.
8. Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai commi 3 e 4.
9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l'autorizzazione all'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.
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