Ma di cosa stiamo parlando?
Data: Giovedì, 25 giugno 2015 ore 02:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


Nonostante le ripetute denunce pubbliche fatte dalla emanazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato, che ha immesso nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) migliaia di docenti diplomati magistrale, nessun avanzamento si è avuto nella spinosa vicenda, fatta di difformità procedurale, di tempi diversi da un'amministrazione territoriale all'altra, di valutazioni arbitrarie e dissimili nell'attribuzione del punteggio, ecc.
Per questo, la nostra ricerca di strumenti normativi a sostegno delle azioni di monitoraggio e di pressione, necessarie affinché finalmente l'Ordinanza citata trovi la sua piena attuazione in tempi celeri (ricordiamo che sono passati quasi tre mesi dalla sua pubblicazione), non solo non cessa ma ci ha permesso di avvalorare quanto la logica ci suggeriva. La chiave di tutto è contenuta proprio nel Decreto Ministeriale di aggiornamento n. 235 del 2014, agli articoli 9 e 10. Non crediamo sia compito nostro far rispettare le regole scritte, ma delle amministrazioni stesse che, tra l'altro, dovrebbero sostenere il cittadino nella loro corretta interpretazione, non ignorarle, come sta accadendo in questo frangente.

L'aspetto più grave, oltre alla mancata attuazione delle procedure di inserimento, infatti, che in alcuni casi ha evidenziato anche un certo ostruzionismo, cosa questa che ha imposto l'invio di numerose diffide da parte dei nostri legali, è relativo proprio al calcolo del punteggio, fatto sulla base, è opportuno ricordarlo, su domande che gli UST hanno rigettato, perché difformi rispetto alle regole imposte dal Decreto di aggiornamento. Quando i ricorrenti inoltrarono la loro domanda cartacea, infatti, erano ben consapevoli del fatto che questa fosse una formalità necessaria al fini di dimostrare l'interesse all'inclusione, richiesta formalmente con un atto di impugnazione del Decreto stesso, che li vedeva esclusi. La normale conseguenza dell'esclusione era, come è stato, la dichiarazione di non validità delle domande prodotte, in alcuni casi persino cestinate.

Nel Decreto di aggiornamento, infatti, l'articolo 9 al comma 6 recita: "tutte le tipologie di domande di cui al precedente comma 1 devono essere obbligatoriamente presentate, con la modalità via web sopradescritta". Peccato che le regole siano dimenticate, disattese, travisate solo quando fa comodo, solo quando si debba ostacolare il normale percorso di un iter legale che ha dato ragione a oltre duemila persone. Poco più sotto, infatti, troviamo l'articolo 10 con questa importante precisazione al comma 1: "E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione". In sostanza, già era prevista dal decreto una formula necessaria a favorire la regolarizzazione di domande incomplete.

Allora, perché una domanda dichiarata nulla è adesso considerata valida e a tutti gli effetti vincolante nella definizione del punteggio da attribuire per l'inclusione in GAE dei ricorrenti? Perché in alcune regioni è stato permesso di rettificare le dichiarazioni di teli domande e in altre no? Perché nemmeno le istanze in autotutela avanzate dai nostri ricorrenti hanno indotto le amministrazioni territoriali ad esigere che il MIUR desse indicazioni univoche e avviasse una procedura formale per chi ha ottenuto il provvedimento di inclusione? Ricordiamo, infatti, che la procedura on line non poteva in alcun modo essere utilizzata dai ricorrenti, tanto meno adesso, cosa questa avanzata come scusa da alcuni UST che non provvedono all'inserimento perché "non sanno come fare"!

Chissà se e quando avremo risposte a queste domande o se, invece, dovremo procedere rivolgendoci, ancora una volta, alle autorità competenti!

Valeria Bruccola per Adida





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