Graduatorie ad esaurimento: il Miur depenna, il giudice reinserisce
Data: Domenica, 21 giugno 2015 ore 02:00:00 CEST Argomento: Giurisprudenza
Con Ordinanza ex
art.700 il Tribunale di Salerno,ha reinserito nelle graduatorie ad
esaurimento un docente che era stato illegittimamente cancellato in via
definitiva. Orbene il ricorrente, in quanto iscritto al corso di laurea
in scienze della formazione primaria risultava già inserito nelle GAE,
fino all’anno 2011, di seguito non era stato informato della necessità
di presentare domanda di aggiornamento e pertanto l’Ufficio Scolastico
aveva provveduto ai sensi del d.m. del 2009 e del d.m. del 2014 alla
sua cancellazione. Il Giudice del Lavoro ha rilevato che legge n.
l43�4 nel disporre che dall'a.s. 2005�6 la mancata presentazione
della domanda diretta alla permanenza nella relativa graduatoria
comporta la cancellazione del docente dalla stessa per gli anni
successivi ha, tuttavia, fatto salva la presentazione della domanda per
il reinserimento nella graduatoria "con il recupero del punteggio
maturato all'atto della cancellazione”. Pertanto, nella perdurante
vigenza della disposizione legislativa non può che disapplicarsi il
d.m. nella parte in cui, risulta in contrasto con tale norma di legge.
Nell’ordinanza si affronta anche la problematica attinente alla
giurisdizione, in relazione alla quale è stato sottolineato che nelle
questioni attinenti alla corretta formazione della c.d. graduatorie
permanenti c.d. ad esaurimento non viene in evidenza alcuna procedura
concorsuale bensì la legittimità delle determinazioni della p.a. che
agisce quale datore di lavoro privato a fronte delle quali non possono
che configurarsi diritti soggettivi. Si è rinvenuto, altresì,
l'ulteriore condizione del "periculum in mora" in relazione agli
effetti dovuti all’imminente riforma del sistema scolastico.
Questo studio legale non può che esprimere la massima soddisfazione per
il docente. Ma la battaglia giudiziaria, non si ferma qui, poiché sono
tanti gli abilitati che avrebbero diritto ad essere inclusi nelle GAE,
i quali invece, sono rimasti relegati nella seconda fascia d’Istituto:
laureati in scienze della formazione primaria ( coloro i quali sono
esclusi in relazione all’ anno accademico di iscr.), docenti con
diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002,
abilitati PAS TFA, riguardo ai quali già si stanno proponendo i
relativi ricorsi presso il Giudice del Lavoro, con la forte speranza
che venga resa giustizia anche nei loro riguardi.
avv. Angelo Tuozzo
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