Scrutini, esami, termine delle lezioni; ulteriori sciocchezze dei COBAS e non solo
Data: Mercoledì, 27 maggio 2015 ore 02:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


Continua la pioggia di mail e di Pec con ridicole diffide da parte dei Cobas e anche di qualche burocrate dei sindacati tradizionali che si cimentano per la prima volta nello sport del contrasto e della sfida ai presidi, unici rimasti a tutelare la legalità e l'utenza. In queste comunicazione/diffide si blatera su un presunto quanto 'illegittimo anticipo delle operazioni di scrutinio finale nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia, citando la norma che prescriveva di effettuare gli scrutini finali al termine delle lezioni che era quella recata dall'art. 192 comma 7 e dall'art. 193 (Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi) comma 1 del Testo Unico 297/94 per le scuole secondarie di secondo grado. Il comma in questione recitava: 1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti.

Nessuna norma precisa esisteva invece per le scuole del primo ciclo, per le quali la normativa si limitava a parlare di "scrutinio finale", ma senza indicare un momento preciso per la sua effettuazione.
La cosa che è sfuggita a questi burocrati sindacali è che l'art. 192 e l'art. 193 sono stati aboliti da una legge successiva e cioè dall'art. 31 comma 2 del DLgs. 226/05.

L'art. 31 così recita: Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

Quindi si tratta di un autogoal sindacale quello di appellarsi a una norma inesistente e per di più gridare al lupo della fantasiosa antisindacalità di un comportamento che invece è pienamente legittimo e regolare.
Pur essendo dunque possibile fissare gli scrutini prima del 9 giugno in Sicilia nelle precedenti note avevamo consigliato e tale consiglio ribadiamo di ripubblicare il calendario degli scrutini inserendoli tutti e comprimendoli entro i due giorni di proclamazione dello sciopero e cioè il mercoledì 10 e il giovedì 11 giugno in maniera tale da sterilizzare l'azione improvvida di sciopero.

Anche le scuole che hanno 50 classi possono calendarizzare mattina e pomeriggio senza soluzione di continuità, con un intervallo di mezz'ora, tutti gli scrutini con una delega esplicita al coordinatore di classe di presiedere gli scrutini in maniera tale da esaurire tutto il monte a disposizione dei sindacati pari a due giorni.

Quindi dando per scontata l'adesione allo sciopero almeno di un docente a classe si può procedere a riconvocare venerdì 12 e sabato 13 giugno tutti i consigli di classe in quanto preclusa la reiterazione degli scioperi pena severissime sanzioni.
Si tratta di dare un saggio di efficienza e di efficacia per smontare il disfattismo e l'anarchia.





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