Docente fuori ruolo utilizzata in biblioteca vince vertenza
Data: Sabato, 25 aprile 2015 ore 08:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


Una docente di Bari collocata fuori ruolo ed utilizzata in biblioteca ha prodotto un tentativo di conciliazione presso la DTL di Bari al fine di porre fine alla sua illegittima utilizzazione alla stregua di personale ATA. La stessa evidenziava attraverso il proprio sindacalista di fiducia prof. Bartolo Danzi in apposito atto conciliativo depositato presso la stessa DTL, che:

"L'istante è da 36 anni docente e dal 25/11/2013 collocata fuori ruolo ed utilizzata in compiti di bibliotecaria presso l'istituto convenuto.

Tale utilizzazione però non avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in quanto risulta molto approssimativa e più come personale ATA che nel rispetto della professionalità e della figura di docente dell'odierna istante.

Difatti, alla stessa spesso e volentieri vengono richiesti compiti amministrativi in realtà rientranti nelle mansioni dell'assistente amministrativo ATA e che nulla ha a che vedere con la didattica e il ruolo di docente e tale professionalità, consone all'istante.

Il fatto che in maniera illegittima l'istante sia utilizzata alla stregua di ATA è palesemente dimostrato dal fatto che inizialmente addirittura la stessa era costretta a firmare sul registro di tale personale e ad utilizzare il badge previsto per il solo personale ATA la cui attività è controllata dal DSGA, pur restando ad ogni effetto di legge, anche se collocata fuori ruolo, una docente. Tale erronea convinzione è a tutt'oggi rimasta tale in quanto l'istante risulta ancora inserita nel sito internet dell'Istituto fra il personale della segreteria. Solo a seguito dell'insistenza dell'istante la firma è ultimamente apposta sul registro docente ed eliminato l'utilizzo del badge.

Da tutto ciò ne consegue che il rapporto di lavoro dell'odierna istante è funestato da continue prevaricazioni, talvolta perpetrate anche da qualche esponente dell' Ufficio di segreteria che pensa bene di dettare ordini di servizio (assolutamente privi di legittimazione giuridica e con eccesso di potere), verbali e per iscritto, e poter stabilire di volta in volta le mansioni (pur non avendone potere) che l'istante deve svolgere nel corso della giornata. (vedi allegati presenti nell'elenco).

La documentazione allegata dimostra chiaramente che a seguito di presentazione di relazione di servizio (27/10/2014) da parte della docente, si è scatenato nei suoi confronti una escalation di ingiustificati e artificiosi provvedimenti, in gran parte illegittimi, fino ad arrivare all'atto formale di esilio (perché vi sono pochissimi libri) presso la biblioteca del plesso ................

Per giustificare tale confinamento, l'argomento biblioteca Plesso ..........., è stato portato nel collegio docenti del 10/11/2014 senza che questo facesse parte dell'ordine del giorno e, principalmente, senza neanche avvisare l'istante docente bibliotecaria la quale avrebbe potuto esercitare il diritto di partecipazione al collegio. Non solo. Con la nota prot. 12149/A39 datata 17/11/2014, avente oggetto "Disposizioni per la riorganizzazione dei locali adibiti a Biblioteca. Plessi scuola ...................", oltre ad affermare cose non vere, ovvero che anche la biblioteca del plesso ................ è definita "impropriamente" tale, che è di pertinenza del locale archivio (vedasi agibilità e planimetria allegata) e che la gestione organizzativa della biblioteca è di competenza del DSGA, viene disposto un vero e proprio smembramento (di fatto effettuato solo in minima parte) della biblioteca del plesso ..........., l'unica in tutto l'istituto comprensivo avente le caratteristiche prevista dall'offerta formativa, sia per giustificare la non necessità di una docente bibliotecaria e sia per poter utilizzare la biblioteca quale deposito di libri non facente parte della stessa. Giova precisare che, contrariamente a quanto affermato, il locale archivio e la biblioteca, non possiede i previsti requisiti di prevenzione incendi in quanto la sola presenza della porta REI tagliafuoco non corrisponde alle prescrizioni emanate per il settore.

Tale situazione di estrema pressione esercitata nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro alla stregua del c.d. Mobbing ha causato notevole stato di disagio, ansia e stress post - traumatico nella lavoratrice al punto che la stessa è dovuta più volte ricorrere alle cure dei sanitari in quanto colta da gravi malori fisici. Neanche trascurabili sono gli effetti che tale pressione e prevaricazione ha avuto sulla considerazione e il buon nome in quanto è stata (e continua ad esserlo) sminuita la persona, la dignità e la professionalità della docente e dell'incarico ricevuto agli occhi di tutto il personale (docente e ATA) ma anche a quelli di tutta la collettività che racchiude il bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo.

Inoltre, l'utilizzo copioso del protocollo riservato anche per mere comunicazioni e disposizioni di servizio, con notifica estemporanea da parte di vari incaricati del DS, venendo posto sotto gli occhi di tutti producendo lo stesso effetto di chi viene raggiunto da una "RISERVATA" lasciando intendere che il soggetto è fatto oggetto di chissà quale procedimento a suo carico, e la completa inibizione dell'uso dei videoterminali in orario di servizio in completo disaccordo con quanto previsto nel contratto individuale (è controindicata solo l'attività - sistematica, abituale e superiore alle 20 ore settimanali, e non l'uso normale dei videoterminali - D. Lgs. 81/08), completa in parte il quadro di pressione al quale la docente è stata sottoposta avendone di fatto inibito l'accesso anche all'area riservata del sito internet dell'istituto durante le ore di servizio. In pratica è stato inibita la presa visione di tutta la documentazione di servizio quali circolari, disposizioni, ecc. essendone stato da tempo eliminata la forma cartacea oltre che la possibilità di poter svolgere correttamente il compito assegnato con il contratto individuale di docente bibliotecaria, mansione alla quale la Commissione Medica di Verifica l'ha resa esplicitamente e pienamente idonea.

Tale situazione non ha avuto risoluzione nonostante i vari tentativi e bonari colloqui richiesti ed effettuati dalla docente. Nessun effetto neanche dopo una proposta dell'istante di mettere in contatto la Dirigente dell' istituto con il proprio sindacalista di fiducia, ed anzi ciò è stato causa di un aumento degli attacchi e delle situazioni di disagio nella persistenza della illegittimità dei comportamenti surrichiamati.

Il demansionamento patito dalla ricorrente risulta peraltro ancora più evidente a seguito della richiesta di giustifica ossia di copertura dei periodi di interruzione delle attività didattica (in cui i docenti solitamente stanno a casa senza giustificare alcunché) con richieste di ferie a carico dell'istante.

DIRITTO

L'utilizzazione del personale della scuola - ispettivo, direttivo, docente, educativo ed ATA in altri compiti, per inidoneità fisica all'espletamento delle funzioni istituzionali, è stata introdotta per la prima volta con i decreti delegati del 1974 e , precisamente, dal DPR 31.5.1974 n. 417 , con l'art.113.

Tale materia è stata recepita ed integrata dal T.U. D.lgs 297/94.

L'interessato è utilizzato, di norma 36 o 35 ore , non perché sia utilizzato come ATA.

L'orario di servizio, infatti, concerne l'aspetto organizzativo del lavoro e non lo "status giuridico" che rimane quello di docente( Cons. Di Stato, sez. VI, decisione n.1090 del 15 dicembre 1992).

Le modalità di utilizzazione, quindi, effettuate dal Dirigente scolastico si profilano completamente illegittime ed unilaterali.

Difatti, risulta pacificamente violato l'iter dall'art. 6 comma 2 lettera h) CCNL 2006/09 comparto scuola che prescrive quale materia di contrattazione integrativa d'istituto "le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa.....sentito il personale medesimo".

Il Dirigente scolastico, difatti, non ha mai inteso rispettare tale norma nel caso dell'odierna istante , preferendo una gestione del tutto "libera" del rapporto lavorativo della ricorrente ritenendo , altresì, di poter richiedere alla stessa, qualunque cosa.

Appare, dunque, assai evidente come la mancanza di criteri di utilizzazione della docente istante-peraltro - già impegnata in compiti (Servizio Biblioteca?) di bibliotecaria, rendano tale utilizzazione unilaterale ed illegittima.

Tale scriteriata gestione del rapporto lavorativo ha inciso negativamente sullo stato di salute dell'odierna assistita con conseguente danno biologico ed esistenziale. Il diritto alla integrità fisica della persona nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato trova fondamento generale nell'art. 2087 c.c. che è norma generale, come già avuto modo di affermare la Corte di Cassazione precisando che "la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell'art. 2087 del C.C. In base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro". La norma dell'art. 2087 c.c. Impone,quindi, all'imprenditore un obbligo generale di diligenza; e le norme legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".(Cass. 23.2.1995, GCM, 423).

In tale caso risulta comprovato che al contrario non sia stato rispettato dal Dirigente scolastico l'obbligo di diligenza in quanto nonostante l'espresso invito a rivedere le modalità dio utilizzazione dell'odierna ricorrente lo stesso Dirigente scolastico abbia con tenacia inteso insistere sulle proprie posizioni a danno della ricorrente.

Pertanto, risulta responsabile della lesione del diritto alla salute della ricorrente, ma anche per tutti gli ingiusti turbamenti dello stato d'animo ed in generale della sua integrità psico-fisica messa a serio rischio a causa della continua sminuizione della dignità personale e della professionalità della docente . A conferma dell'intenzione di non voler mettere fine alle prevaricazioni messe in atto anche dal personale ATA vi è la disposizione prot. nr. 11420/B3 datata 31/10/2014 con la quale il dirigente scolastico, a seguito dell'atto di rimostranza di cui all'art. 17 del DPR nr. 3/57 presentato in data 29/10/2014 (ordini di servizio illegittimi ed illegali emessi dal DSGA), rispondendo: "l'atto di rimostranza risulta irricevibile in quanto non diretto all'organo che ha emesso la disposizioni di servizio", se ne lavato le mani anche sotto l'aspetto di comunicazione di atti illeciti, disciplinarmente perseguibili, commessi da un suo dipendente.

Tale comportamento illecito obbliga il Dirigente scolastico al risarcimento del danno biologico ed esistenziale patito dalla odierna istante ai sensi dell'art. 20143 C.C. Che espressamente prevede "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Difatti l'istante gode del diritto soggettivo a vedersi utilizzata UTILMENTE nell'ambito della biblioteca scolastica e comunque in attività che non vadano oltre il proprio status di docente.

Peraltro, l'odierna istante non partecipa ai progetti inseriti nell'ambito del POF, ancorché lo stesso esplicitamente prevede per gli utenti il servizio biblioteca, per cui avrebbe pure diritto ad essere individuata , risultando così discriminata , in palese violazione di quanto previsto dal CCNL 2006/09 applicabile indiscriminatamente a tutto il personale scolastico.

Ciò comporta pure un danno da perdita di Chance favorevoli con conseguente obbligo da parte del Dirigente scolatcio di risarcimento .

Tanto premesso l'istante chiede:

l'utilizzazione in compiti di Responsabile del servizio di biblioteca dell'istituto comprensivo e per quanto espressamente attinente al proprio status di docente sia ricompreso esclusivamente nella didattica.;

L'apposizione delle proprie firme di presenza sul registro del personale docente - non più necessario.

Che venga eliminato il suo nome dal sito internet sezione segreteria e da qualsiasi altro strumento o sistema che riconduca la sua persona al personale ATA;

Che sull'ordine di servizio come Responsabile del servizio Biblioteca venga apposta la corretta dicitura circa la controindicazione all'attività ai video terminali;

Il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (biologico, esistenziale , morale) quantificato in ragione della reiterazione degli atti e del tempo trascorso in 50.000 EUR.

In data 22.4.2015 Rep. 619/15 si è riunito negli Uffici della DTL di Bari la Commssione di conciliazione

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE vista l'istanza di tentativo di concliazione pervenuta in data 18.03.2105 avente ad oggetto quanto contenuto nella medesima in particolare il riconoscimento dello status giuridico di docente , sebbene dichiarata inidonea all'insegnamento e all'utiliazzione in compiti di responsabile dei servizi di biblioteca e comunque relativi alla didattica,; la apposizionedella presenza aul registro docenti , il risarcimento di tutti i danni (bilogico , esistenzaile e morale) in ragione della reiterazione degli atti e del tempo in 50.000 Euro, l'eliminazione del nominativo della ricorrente dal sito internet dell'istituto comprensivo in tutti i punti in cui si ricolleghi al personale ATA; l'inserimento nel servizio biblioteca nella sezione didattica del sito stesso;

VISTA l'adesione dell'Ammnistrazione pubblica perveuta con nota datata 07.04.2015 prot. rise n. 300 e relativa memoria difensiva di cui viene data lettuira;

Approfondita la questione in contraddittorio con le Parti, alla luce della normativa contrattuiale legislativa in materia tra cui il CCNI del 25.06.2008, integrativo sui criteri di utiliazzione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute , richiamato nello stesso contratto individuale di lavoro della docente .....del 2.1.2.2008;

CONSIDERATO che alla luce dell'esame e della discussione le Parti raggiungono il seguente accordo tra loro, nel medesimo spirito conciliativo con l'intento di ristabilire un proficuo e sereno rapproto di lavoro: al fine di evitare la prosecuzione della lite nella sede giudiziaria con l'aggravio di spese nel bilancio pubblico la ...... nella sua qualitàsi impegna e si impegna l'istituto .....dalla stessa rappresentato, fermo restando lo status di docente fuori ruolo ai sensi dell'art.1 lettera A del contratto di lavoro del 25.11.2013, a riconoscere e garantire nei confronti di tutti le funzioni e i compiti attribuiti nel contratto di lavoro alla Docente .....afferenti le mansioni di bibliotecaria presso l'Istituto.....in particolare a titolo meramente esemplificativo, tenuta dei libri, dei sussidi didattici, delle supplettili, inventario catalogazione aggiornata del materiale librario; registrazione dei libri e dei sussidi prestati; collaborazione con i doenti al supporto didattiico ed educativo inerenti al servizio di biblioteca, ricompresi nel POF(piano dell'offerta formativa) biblioteche scolastiche, comunicazioni, ratificate dalla D:S. inerenti l'uso della biblioteca senza assunzione di responsabilità; monitoraggio sul numero dei libri utilizzati suddivisi per tipologia, rapproti con enti e associazioni esterne(es. bilblioteche , presidio dei libri ecc.), con dovere da parte della docente di redigere a fine anno una relazione dettagliata sulle suddette attività. A tal fine la.....nella sua qualità si impegna a istituire in forza del presente accordo un apposito registro dei docenti fuori ruolo sul qualela docente dovrà apporre la prorpia firmna sia entrata che i uscita. La Commssione da atto dell'esperimeto del tantativo di conciliazione con esito positivo.

bartolodanzi@tin.it





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