A seguito di ricorso del SAB, l’ATP di Cosenza rettifica i trasferimenti di alcuni Assistenti Amministrativi; era stata riconosciuta una precedenza per cure continuative non dovuta
Data: Sabato, 14 febbraio 2015 ore 08:15:00 CET
Argomento: Sindacati


L’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, a seguito di richiesta di procedura conciliativa avanzata dall’assistente amministrativo N.C., con delega e mandato di rappresentanza al sindacato SAB nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola, interviene in autotutela e rettifica alcuni trasferimenti di assistenti amministrativi già disposti per il corrente anno in quanto, erroneamente, aveva riconosciuto la precedenza per cure continuative ad un assistente senza averne diritto.

Nel merito, l’ATP di Cosenza, nel disporre i trasferimenti per l’a.s. 2014/15 trasferiva R.D. c/o l’IIS Liceo Sc-Cl. di Trebisacce con precedenza per cure a carattere continuativo il quale, con punteggio inferiore a quello posseduto da N.C., scavalcava quest’ultimo per effetto della riconosciuta precedenza.
Pare che la certificazione medica esibita, per il diritto alla precedenza, non è risultata corrispondente a quella prevista dal contratto che ha regolamentato la mobilità per l’a.s. 2014/15, per non essere una grave patologia con necessità di terapia assidua tale da comportare, necessariamente, la residenza nel comune dell’istituto di cura che, nel caso di specie, era un comune senza strutture pubbliche sanitarie.   

L’art. 4 -Documentazione delle domande- dell’O.M. n. 32/14, di trasmissione del CCNI del 26/2/14, al comma 5 prevede che “Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare”.

L’art.7 punto III comma 1 del contratto sopra riportato, al paragrafo 2, prevede che “il personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo, ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al Comune in cui esista un centro di cura specializzato”.

L’art. 9, comma 1 lett. a) del predetto contratto - Documentazione e certificazione - prevede che, “per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale è effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti Asl”.

Nel caso in questione, non pare che sussistevano tutti i requisiti previsti per il riconoscimento di detta precedenza da parte dell’ATP di Cosenza che, dopo l’intervento del SAB, ha verificato la certificazione allegata alla domanda di trasferimento e, costatato che non era corrispondente a quella prevista dall’O.M. e contratto citati, ha ritenuto di intervenire, in autotutela, annullando la precedenza ed il trasferimento già disposto a beneficio di R.D. e, di conseguenza, ha rettificato i movimenti assegnando al predetto istituto l’avente diritto.

Il SAB non può che esprimere soddisfazione per tale decisione che ha posto limite a una illegittimità  già denunciata in materia di precedenze nei trasferimenti con documentazione non conforme a quanto richiesto dalle disposizioni che regolamentano la mobilità del personale scolastico.

F.to Prof. Francesco Sola - Segretario Generale SAB
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