A seguito di ricorso del SAB, l’ATP di Cosenza rettifica i trasferimenti di alcuni Assistenti Amministrativi; era stata riconosciuta una precedenza per cure continuative non dovuta
Data: Sabato, 14 febbraio 2015 ore 08:15:00 CET Argomento: Sindacati
L’Ufficio
Scolastico Provinciale di Cosenza, a seguito di richiesta di procedura
conciliativa avanzata dall’assistente amministrativo N.C., con delega e
mandato di rappresentanza al sindacato SAB nella persona del segretario
generale prof. Francesco Sola, interviene in autotutela e rettifica
alcuni trasferimenti di assistenti amministrativi già disposti per il
corrente anno in quanto, erroneamente, aveva riconosciuto la precedenza
per cure continuative ad un assistente senza averne diritto.
Nel merito, l’ATP di Cosenza, nel disporre i trasferimenti per l’a.s.
2014/15 trasferiva R.D. c/o l’IIS Liceo Sc-Cl. di Trebisacce con
precedenza per cure a carattere continuativo il quale, con punteggio
inferiore a quello posseduto da N.C., scavalcava quest’ultimo per
effetto della riconosciuta precedenza.
Pare che la certificazione medica esibita, per il diritto alla
precedenza, non è risultata corrispondente a quella prevista dal
contratto che ha regolamentato la mobilità per l’a.s. 2014/15, per non
essere una grave patologia con necessità di terapia assidua tale da
comportare, necessariamente, la residenza nel comune dell’istituto di
cura che, nel caso di specie, era un comune senza strutture pubbliche
sanitarie.
L’art. 4 -Documentazione delle domande- dell’O.M. n. 32/14, di
trasmissione del CCNI del 26/2/14, al comma 5 prevede che “Il bisogno,
da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di
necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura,
deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente
pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale
sanitario o da un medico militare”.
L’art.7 punto III comma 1 del contratto sopra riportato, al paragrafo
2, prevede che “il personale che ha bisogno per gravi patologie di
particolari cure a carattere continuativo, ha diritto alla precedenza
per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la
prima di tali preferenze sia relativa al Comune in cui esista un centro
di cura specializzato”.
L’art. 9, comma 1 lett. a) del predetto contratto - Documentazione e
certificazione - prevede che, “per le persone bisognose di cure
continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve
necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel
quale è effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere
rilasciate dalle competenti Asl”.
Nel caso in questione, non pare che sussistevano tutti i requisiti
previsti per il riconoscimento di detta precedenza da parte dell’ATP di
Cosenza che, dopo l’intervento del SAB, ha verificato la certificazione
allegata alla domanda di trasferimento e, costatato che non era
corrispondente a quella prevista dall’O.M. e contratto citati, ha
ritenuto di intervenire, in autotutela, annullando la precedenza ed il
trasferimento già disposto a beneficio di R.D. e, di conseguenza, ha
rettificato i movimenti assegnando al predetto istituto l’avente
diritto.
Il SAB non può che esprimere soddisfazione per tale decisione che ha
posto limite a una illegittimità già denunciata in materia di
precedenze nei trasferimenti con documentazione non conforme a quanto
richiesto dalle disposizioni che regolamentano la mobilità del
personale scolastico.
F.to Prof. Francesco Sola -
Segretario Generale SAB
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