Art. 7 D.M. 717/2014 – Graduatorie di istituto personale ATA. Verifica dati e controlli
Data: Lunedì, 09 febbraio 2015 ore 07:00:00 CET
Argomento: Ufficio Scolastico Regionale


Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1463   del 05 febbraio 2015 - In occasione della pubblicazione delle graduatorie definitive del personale ATA, aventi validità nel triennio 2014/17, ai sensi del D.M. 717/2014, si sottolinea la rilevanza delle disposizioni previste nell’art. 7 del suddetto decreto, relative all’obbligo da parte dei dirigenti scolastici di procedere, all’atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati relativamente ai titoli utili per l’accesso e a quelli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle suddette graduatorie.
Al proposito si precisa che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 7, nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda , sia per verificare l’ammissibilità della domanda stessa, sia per determinare l’inclusione dell’aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.
Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 7, sono effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Tali verifiche sono tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.
Al comma 6 dell’art. 7 è stabilito che, in caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell’istituzione scolastica in cui si verifica la fattispecie assuma le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sia ai fini dell’esclusione ovvero della rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.
In caso di positiva convalida, il dirigente che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole interessate l’avvenuta verifica e convalida dei dati.
Si coglie l’occasione per rammentare che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge. I periodi per i quali è prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni legislativamente o contrattualmente disciplinate, per le quali la conservazione del posto senza assegni è computata nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Nel confidare sulla fattiva collaborazione delle SS.LL. in ordine ai controlli richiamati dalle vigenti disposizioni, si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Luca Volontè
USR Lombardia





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