Art. 7 D.M. 717/2014 – Graduatorie di istituto personale ATA. Verifica dati e controlli
Data: Lunedì, 09 febbraio 2015 ore 07:00:00 CET Argomento: Ufficio Scolastico Regionale
Prot. n. MIUR
AOODRLO R.U. 1463 del 05 febbraio 2015 - In occasione della
pubblicazione delle graduatorie definitive del personale ATA, aventi
validità nel triennio 2014/17, ai sensi del D.M. 717/2014, si
sottolinea la rilevanza delle disposizioni previste nell’art. 7 del
suddetto decreto, relative all’obbligo da parte dei dirigenti
scolastici di procedere, all’atto del primo rapporto di lavoro, ai
controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati relativamente ai
titoli utili per l’accesso e a quelli valutabili ai fini
dell’attribuzione del punteggio nelle suddette graduatorie.
Al proposito si precisa che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo
7, nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo
riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda , sia
per verificare l’ammissibilità della domanda stessa, sia per
determinare l’inclusione dell’aspirante nelle singole graduatorie
richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai
valori indicati nella tabella di valutazione.
Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art.
7, sono effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con
le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Tali
verifiche sono tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto
di lavoro dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza e devono
riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per
tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.
Al comma 6 dell’art. 7 è stabilito che, in caso di mancata convalida
dei dati, il dirigente dell’istituzione scolastica in cui si verifica
la fattispecie assuma le conseguenti determinazioni, sia ai fini
dell’eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, sia ai fini dell’esclusione ovvero della rideterminazione dei
punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle
istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.
In caso di positiva convalida, il dirigente che gestisce il primo
rapporto di lavoro comunica alle altre scuole interessate l’avvenuta
verifica e convalida dei dati.
Si coglie l’occasione per rammentare che il servizio valutabile è
quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi
coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata
retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge. I
periodi per i quali è prevista la conservazione del posto senza assegni
non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni
legislativamente o contrattualmente disciplinate, per le quali la
conservazione del posto senza assegni è computata nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
Nel confidare sulla fattiva collaborazione delle SS.LL. in ordine ai
controlli richiamati dalle vigenti disposizioni, si porgono distinti
saluti.
Il dirigente
Luca Volontè
USR Lombardia
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