Personale docente educativo ed ATA a.s. 2015/2016: Sottoscritta l’ipotesi di CCNI
Data: Lunedì, 05 gennaio 2015 ore 09:13:48 CET
Argomento: Sindacati


Nella serata del 26/11/2014, è stata sottoscritta, al MIUR, l’ipotesi di CCNI per la Mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per l’a.s. 2015/2016. E’ terminato, così, il confronto, breve, ma serratissimo, avviatosi al MIUR in data 17/11 u.s.. L’Amministrazione era rappresentata dal Direttore Generale per il personale scolastico, dott.ssa Maddalena Novelli e dalle dott.sse Maria Assunta Palermo e Valentina Alonzo della Direzione Generale del personale della scuola. Vi precisiamo che, nella copia da noi pubblicata, è stato utilizzato il carattere “grassetto”, al fine di evidenziare le modifiche apportate rispetto al testo del CCNI 26/2/2014, relativo alla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015.  Vi segnaliamo, inoltre, che alcune modifiche derivano dal recepimento delle Sequenze contrattuali al CCNI 26/2/2014, quali, ad esempio, quelle effettuate agli art.3 bis e 30. Rinviandovi, comunque, ad un attenta lettura del testo della Ipotesi, vi segnaliamo soltanto alcune modifiche effettuate rispetto al CCNI 26/2/2014, omettendo quelle ovvie, quali, ad esempio, le variazioni di anno scolastico o l’aggiunta, ad alcuni specifici richiami normativi, della dizione “e successive modifiche e integrazioni”. Vi precisiamo, altresì, al fine di non ripeterlo in tutti gli articoli interessati, che in tutte le parti dell’Ipotesi di CCNI in cui si parla dei Centri territoriali è stata aggiunta la dizione “che si riorganizzeranno nei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263”.
Evidenziamo, inoltre, analiticamente, quanto segue.
-    Premessa all’Ipotesi di contratto
La stessa è stata notevolmente sintetizzata, ma sono stati lasciati sia i riferimenti al CCNL 29/11/2007, sia la sottolineatura (già prevista nel precedente contratto) della volontà delle parti, della necessità di assicurare, con la massima tempestività, l’avvio delle operazioni relative al nuovo anno scolastico.
All’art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO - vi evidenziamo una maggior sintesi di tale articolo e l’inserimento, nello stesso, della possibile riapertura del confronto e conseguente stipulazione di un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da interventi normativi.
All’art. 3 – MOBILITA’ PROFESSIONALE-DESTINATARI – è stata integrata la nota 1 al comma 1, riferendola anche alla validità, ai fini dei passaggi per la scuola dell’infanzia, dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/97.
Ciò, a seguito della recente Sentenza del Consiglio di Stato, già recepita dall’Amministrazione ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto, nelle quali i docenti in questione sono stati inseriti nella seconda fascia di istituto.
All’art. 3 bis – MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA TRANSITATO NEI RUOLI STATALI – è stato integrato il titolo. Inoltre, essendo terminati, ormai, i passaggi nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara, l’art. 3 bis, nella sua nuova formulazione, recependo, altresì, i contenuti della Ipotesi di sequenza contrattuale all’art. 3 bis del CCNI 26/2/2014, riguarda soltanto il personale docente ed ATA transitato nei ruoli statali dai rispettivi ruoli comunali e provinciali del comune di Bologna e della provincia di Enna.
All’art. 9 – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE – al comma 1 punto a), sono stati effettuati aggiornamenti ed adeguamenti al D.L. n. 90 del 24/6/2014, prevedendo, in via provvisoria, la presentazione della documentazione sostitutiva, necessaria ad attestare lo stato di disabilità, rilasciata ai soli fini degli artt. 21 e 33 della L. 104/92 e dall’art. 42 del D.Lvo 26/3/2001 n. 151, da parte di un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL da cui è assistito l’interessato, nel caso di mancata pronuncia della commissione medica nel termine di 45 giorni, come previsto dal D.L. n. 90/2014.
Segnaliamo che è stata inserita anche la precisazione che la commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92 si deve pronunciare, per gli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.
All’art. 30 – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – sono state effettuate modifiche, recependo i contenuti della specifica Sequenza contrattuale all’art. 30 del CCNI 26/2/2014, effettuata in attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128/2013, che ha previsto l’unificazione delle aree disciplinari.
All’art. 37 bis – MOBILITA’ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA – al comma 8, per il personale di religione cattolica già interamente utilizzato in altra scuola, non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, è stata prevista, per l’a.s. 2015/16, una precedenza nel caso di richiesta di utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’a.s. 2012/13 o nell’a.s. 2013/14.
All’art. 47 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO – è stato inserito uno specifico comma 9, relativo alla mobilità dei DSGA su posti attivati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti. In particolare, al punto I, è stata prevista la mobilità a domanda, con procedura manuale e con precedenza assoluta rispetto al restante personale, (prima delle operazioni di mobilità previste dall’art. 5 della ipotesi contrattuale), per i DSGA già utilizzati nell’a.s. 2014/2015 nei CPIA di cui al D.P.R. 263/2012, che richiedano di essere trasferiti alla sede del CPIA di utilizzo. Al punto II di tale comma è stata riconosciuta, successivamente all’operazione prevista dal punto I, per i DSGA già titolari delle istituzioni scolastiche cui afferiscono i centri territoriali riorganizzati in CPIA la precedenza per il trasferimento sul CPIA. In caso di più richieste è stata prevista la formulazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione, a domanda, (con specifica precedenza rispetto alle operazioni di cui all’art. 5, e con procedura manuale) secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti, allegato E.
Si allega il C.C.N.I. relativo alla mobilità per l’a.s. 2015/2016, precisando che dovrà essere emanata l’Ordinanza applicativa che stabilità i termini di scadenza per la presentazione delle domande da presentare per via web. Con la stessa Ordinanza saranno trasmessi i relativi modelli da utilizzare. Sarà nostra cura, appena in possesso di quanto sopra, trasmetterli.
Lillo Giarrizzo segretario generale SNALS Enna
Nel caso residui il posto di DSGA nel CPIA, non richiesto dai soggetti che fruiscono delle precedenze descritte nei punti I e II del comma 9, (determinate da un riconoscimento di una specificità del servizio), la sede CPIA sarà messa a disposizione per le operazioni di mobilità e potrà essere assegnata a chi ne faccia specifica richiesta, ovviamente nel rispetto dei punteggi e delle precedenze previste dal CCNI.

TABELLE DI VALUTAZIONE

Nessuna modifica è stata apportata alle tabelle di valutazione. Vi segnaliamo, tuttavia, che nella premessa alle note comuni, è stato precisato, al comma 2: “non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con gravi disabilità di cui all’art. 5 del D.Lvo n. 151/2001”.
Inoltre, sono stati apportati alcuni aggiornamenti normativi, sia nelle premesse comuni che nelle note alle tabelle del personale docente.
Vi segnaliamo, altresì, in riferimento all’allegato E) – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA, oltre ad alcuni aggiornamenti normativi, l’inserimento, alla nota 3 della tabella, relativamente al servizio prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole che comportano il raddoppio del punteggio la precisazione “anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative”.


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