La giustizia a due pesi, due misure e … due velocità in Lombardia
Data: Venerdì, 01 agosto 2014 ore 08:00:00 CEST
Argomento: Opinioni


Gentile redazione, gentile direttore ... siamo dei cittadini italiani che, causa una  complicità tra Pubblica Amministrazione e Giustizia Amministrativa, si sono visti scippare un diritto che avevano acquisito sul campo superando un concorso pubblico per dirigenti scolastici. Infatti, il 27 agosto 2012, l’Ufficio scolastico della Lombardia emanava il decreto n. 477 relativo alla graduatoria generale di merito definitiva che vedeva noi scriventi inseriti come vincitori e/o idonei del concorso. Ma ....
Questa è la storia che vogliamo raccontare e che vorremmo pubblicaste.

Grazie, Enzo Michelangeli
michelangelienzo@gmail.com

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La giustizia a due pesi, due misure e … due velocità


Fatto.
Il 19 aprile 2012 il direttore generale dell’USR Lombardia emana il decreto 113/2012 relativo ai candidati idonei alle prove scritte del concorso a dirigente scolastico della Lombardia di cui al DDG 13 luglio 2011.

Immediatamente partono i ricorsi da parte di 101 candidati esclusi. La sezione IV del TAR di Milano, presidente il giudice Adriano Leo, smentendo i tempi lunghi che ha mediamente un ricorso amministrativo in Italia, il 18 luglio 2012, quindi in meno di tre mesi, emette la sentenza n. 2035/2012 che annulla gli atti del concorso per la violazione astratta del principio dell’anonimato, dovuta alle ormai famose buste trasparenti, dichiarate tali dal suddetto TAR con semplice verificazione domestica. Trattasi di sentenza breve, per la precisione, senza contraddittorio, né da parte del MIUR, né da parte dei vincitori della prima ora, inseriti in una graduatoria che non verrà mai resa ufficiale e privati, quindi, di qualsiasi titolo a ricorrere.

Dopo lo scampato pericolo della nomina di quei vincitori di concorso (fra cui noi 36 firmatari, per un totale di 96 persone successivamente escluse), la giustizia riprende il suo passo lento: la sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3747/2013, che dispone il reimbustamento delle prove e la loro ricorrezione arriva solamente dopo quasi un anno, per la precisione  l’11 luglio 2013. Tale ricorrezione (effettuata con  commissioni e criteri di valutazione diversi) porta ad un ribaltamento dei risultati precedenti, inspiegabili per qualsiasi statistica e, come detto,  96 candidati prima idonei e ad un passo dalla immissione in ruolo, ora bocciati,  presentano i loro ricorsi. Ricorsi collettivi e individuali, patrocinati da più legali di provata esperienza e serietà, cosa che ci introduce al …

Nuovo fatto.
Il Tar Milano e il giudice Adriano Leo, oggi presidente della III sezione del tribunale amministrativo milanese sembrano, a due anni di distanza, aver perso la capacità di sprint dei tempi migliori.

La prima camera di consiglio del 25 febbraio 2014 riunisce quasi tutti i ricorsi la cui discussione viene però  rimandata (che fretta c’è ???) all’udienza del 1 luglio. Le sorprese non sono finite:  il 24 giugno, ad appena una settimana dall’udienza,  un giudice dà ufficialmente forfait e dichiara la sua incompatibilità: non ci sono altri giudici disponibili, pertanto la discussione di alcuni ricorsi (prima riuniti) non è nemmeno accolta il 1 luglio, ma rinviata ad ottobre 2014 e per altri addirittura a marzo 2015.

Le doglianze dei nuovi ricorsi, a quanto pare concretamente (e non più tanto astrattamente) fondate, sono sostenute da una messe di documenti e argomentazioni presentate dai legali dei 96 ex idonei e dimostrano, de facto, le  irregolarità di questa rinnovazione della procedura concorsuale.

Ebbene, niente sentenza nemmeno questa volta, ma un’ordinanza, relativa al ricorso 00549/2014 depositata il 21 luglio 2014, con la quale i giudici della III sezione, presidente Adriano Leo, impongono all’amministrazione resistente (MIUR e  USR Lombardia) il deposito (entro il 15 novembre 2014) della documentazione relativa alla nuova fase della procedura concorsuale successiva alla sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n.  03747/2013 dell’ 11 luglio 2013. La nuova udienza è fissata, con tutta calma,  per maggio 2015.

Eppure  l’udienza del 1° luglio 2014 era stata decisa sin da marzo 2014 e la sezione del TAR era già in possesso dei documenti presentati dai legali dei ricorrenti e dall’Avvocatura dello Stato.

A che pro, allora, richiedere la  documentazione in originale o copia autenticata già posseduta?  Perché richiedere altra documentazione? Perché non richiederla, se necessario, prima della camera di consiglio già fissata? Se una delle parti non ha presentato ulteriori documenti il TAR decide, o dovrebbe decidere,  in base a quelli in suo possesso.

Esito
L’unica certezza di questa storia  è  che i neo dirigenti (legittimati o meno, meritevoli o meno)  insediatisi il 30 giugno scorso seppur sub iudice ( la loro nomina è stata fissata appena 24 ore prima della camera di consiglio al TAR e, ordinariamente, le nomine, in ambito scolastico, hanno decorrenza giuridica dal 1° settenbre), avranno modo di terminare l’anno di prova e di acquisire quei diritti negati agli altri 96 vincitori del 2012  ora esclusi.  Concludiamo ricordando, a chi legge e a noi stessi, che i giudici,  per il momento, sono riusciti a salvare solo in astratto i principi di imparzialità ed il buon andamento a cui dovrebbero ispirarsi le azioni delle Pubbliche Amministrazione.  La realtà, invece, è  ... questa storia!


Lorenza Badini, Paola Bonazzoli, Norma Bortolotti, Alessandra Canepa, Maria Carfagno, Anna Celso, Tiziana Colarusso, Mariella Conzadori, Paolo D’Alvano, Giuseppina D’Avanzo, Lillo De Gregorio, Maurizia Di Marzio, Marina D’Istria, Margherita Fazio, Marisa Fiorellino, Giorgio Foti, Sabrina Gaspari, Titti Gennaro, Francesca Giuranna, Danilo Guido, Elisabetta Libralato, Maria Teresa Lopez, Maria Rosa Marinaro, Laura Maineri, Enzo Michelangeli, Sabina Minardi, Giovanna Montagna, Mario Parabiaghi, Enrico Piasini, Gian Paolo Residori, Rita Scaglia, Alessandra Schiatti, Paolo Signoroni, Bruno Spechenhauser, Anna Tarallo, Simona Tonali





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