Vademecum graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2014/17
Data: Lunedì, 21 aprile 2014 ore 08:00:00 CEST Argomento: Redazione
Aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed
educativo - Trasferimenti da una provincia all’altra.
La permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a
esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 10
maggio 2014, entro le ore 14,00, tramite “Istanze on line” sul
sito del Miur.
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione
definitiva dalla graduatoria.
Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con
riserva, nella
I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni
provincia, può chiedere:
a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito
in graduatoria
b. la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della
stessa
c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà
collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con
riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio
spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta,
automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui
l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte
le graduatorie della provincia di provenienza.
Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della
preferenza a
parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di
preferenza)
devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve
presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle
del
relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono
riconfermati
nelle graduatorie ad esaurimento.
In particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a
beneficiare della priorità nella scelta della sede,
di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l’apposito
modulo,
Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I,
II e III si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti
successivamente all’1° giugno 2011, termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla
procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai
sensi
del DM n. 44 del 12 maggio 2011 - ed entro la data di scadenza del
termine di
presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non
presentati entro la suddetta data dell’1° giugno 2011. I servizi svolti
successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se
l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il
punteggio massimo consentito (cioè 12 punti).
Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di IV
fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti
successivamente all’10 luglio termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla
procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai
sensi
del DM n. 53 del 14 giugno 2012 ed entro la data di scadenza del
termine di
presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non
presentati entro la suddetta data del 10 luglio 2012. I servizi svolti
successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se
l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il
punteggio massimo consentito (cioè 12 punti).
A parità di punteggio
precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione
nella medesima graduatoria.
Valutazione
Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie
ad
esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base
della tabella
approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi
dell’art.
1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
Per il personale iscritto nella III fascia e nella IV fascia, la
valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione,
di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25
settembre 2007 (allegato 2).
Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso,
può essere
rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di
altro titolo
abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica,
i
diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano
all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la
laurea
in Scienze della formazione primaria, o il diploma COBASLID.
Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi
della tabella A divalutazione relativa alla terza fascia delle
graduatorie ad esaurimento, da
una graduatoria ad altra.
A decorrere dall’a.s.
2003/04 fino al 31 agosto 2007, rimane la doppia valutazione dei
servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti
penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate
nei comuni di
montagna.
I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o
riconosciute,
dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai
corrispondenti
servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima
dell’ingresso
dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali
servizi,
debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato
estero, è
costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita
commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
Il servizio militare di
leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono
valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S.,
COBASLID,
Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione
primaria,
anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla
formazione dei
docenti di educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30
punti aggiuntivi al voto di abilitazione.
L’attribuzione dei 30
punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio
prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per
il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento,
rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi
di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.
Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari
compilati
in base ai DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009 e n.68 e 80 del 2010 ha
diritto al
riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata
mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. n.1
pag. 4).
Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi
prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento,
ovvero in
quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività
progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla
durata del progetto.
Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento
universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto ( allegato 4 ).
I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella,
sono
valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali
legalmente
riconosciute, italiane o della U.E.
I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati
su 1.500
ore e 60 crediti, che si concludono con l’esame finale previsto dai
rispettivi
statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la
graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della
Tabella di
valutazione dei titoli.
Norme
specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A
Il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe
77/A,
inserito nella II fascia - comprensiva anche dell’eventuale graduatoria
“di
coda” costituita in precedenti aggiornamenti - e nella III e IV fascia
delle
graduatorie a esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio
con il quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di
trasferimento per le graduatorie di altra provincia. La richiesta di
trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il
trasferimento di tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e,
conseguentemente la cancellazione da tutte le graduatorie della
provincia
di appartenenza.
Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la
specifica
tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3.
I titoli
artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati
con la relativa certificazione o attestazione.
Attività
didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori
Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione
delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul
sostegno
secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti
di
sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per
tutti gli
ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie
ad
esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di
specializzazione.
Per gli insegnamenti di
scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono
predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in
cui ciascun
aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col
punteggio conseguito in graduatoria.
Per tutti gli
insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco
relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è
incluso
in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa
nella
graduatoria ad esaurimento di scuola media, nella quale sia inserito
col
massimo punteggio.
In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria
ad
esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente
disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a
quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i
docenti di
strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il
punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di
valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel
medesimo elenco.
Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla
graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento
prestato nello specifico strumento.
Per gli insegnamenti di
scuola secondaria di secondo grado sono
predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di
sostegno,
articolati in fasce.
Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia,
in
quella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo
grado, nella quale risulti inserito col massimo punteggio.
Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli
elenchi di
sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il
conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino
al
termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato
degli
elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del
diploma di
specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi
di
concorso o posto di insegnamento comprese nell’area disciplinare di
appartenenza, a scelta dell’interessato e, relativamente agli istituti
di
istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa,
in
assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto
diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata
obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile
per
il conferimento della nomina.
Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente
figurano negli
elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e
possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del
corrispondente handicap.
Il diploma di
specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per
l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo.
Il personale
che abbia già dichiarato in occasione di precedente
integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo
di
specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di
sostegno, compilando la sezione C2 (ex allegato B), a condizione che non abbia
conseguito né il titolo di specializzazione, né l’idoneità o
l’abilitazione
all’insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.
Per accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario
essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella
didattica differenziata Montessori.
Graduatorie
ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e
dell’udito
L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni
scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, è disposta in
quanto
compatibili ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett.
B della tabella di valutazione dei titoli,.
Sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle
istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti,
corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
La definizione delle graduatorie viene effettuata senza l’intervento
del sistema informativo, con procedura manuale.
Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie
d’istituto
per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni
che
saranno fornite con atto a parte. La scelta delle istituzioni
scolastiche
speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche
della
provincia prescelta.
L’immissione nei ruoli
speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a
permanere nell’istituto di assegnazione per almeno 5 anni.
Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in
alternativa,
per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta
dell’interessato.
Conferma
dell’iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva (modello 1)
Debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il
modello 1:
a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad
esaurimento
in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene
acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle
domande;
b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento,
hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al
Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o
avverso le propedeutiche procedure abilitanti.
I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in
quanto in
attesa del conseguimento di titolo possono chiedere lo scioglimento
della
riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per
la
presentazione delle domande, compilando il modello 1.
I candidati presentano la domanda di permanenza in graduatoria con
riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono
inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento nella provincia
in cui si richiede l’inclusione.
Coloro che, già iscritti
con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai
sensi del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla
graduatoria.
L’iscrizione
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente
all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e
determinato
dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie
d’istituto di I
fascia.
Utilizzazione
delle graduatorie ad esaurimento
Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016 e 2016/17 e sono utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato sui posti annualmente autorizzati.
Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e
quelle
fino al termine delle attività didattiche.
Con successivi
provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di
assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la
scelta della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie
di
circolo e di istituto.
Domande,
regolarizzazioni, esclusioni
La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione
con riserva, di scioglimento della riserva deve essere presentata alla
sede
territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la
relativa domanda
per il biennio 2014/17, mentre la domanda di trasferimento,
anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede
territoriale
prescelta.
Nel modello di domanda (modello
1) dovranno essere dichiarati oltre al
possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli
culturali e di servizio valutabili, nonché gli eventuali titoli
posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua inglese e di
specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il
diritto alla riserva dei posti o alla preferenza nella graduatoria nel
caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
Certificazioni da
consegnare in modalità cartacea direttamente all'ufficio territoriale
della provincia scelta, tramite raccomandata con ricevuta d ritorno o
consegna diretta con rilascio di ricevuta:
- certificazioni sanitarie
attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
- titoli
artistici-professionali;
- servizi di cui
all'art.2, comma 5 del decreto.
E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma
incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna
all’aspirante
un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
E’ motivo di esclusione:
a) la domanda presentata
fuori termine;
b) la domanda presentatà
in modalità difforme;
termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti
prescritti o che
abbiano violato le disposizioni di cui all’art 1, concernenti l’obbligo
di
presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento
in
non più di una provincia.
L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal
candidato
nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli
accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d’Aosta,
vigono le
disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti
per
territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.
Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda
nei
Pubblicazione
graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi
Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente
delegato
dispone la pubblicazione sul sito Internet della sede
provinciale delle graduatorie
provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le
disposizioni
del decreto.
All’atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati
sensibili.
Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento
della lingua
inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione
all’insegnamento
su posto di sostegno o all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico
differenziato Montessori.
Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli
alunni disabili,
sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti
che
hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a
seguito dei
corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all’art. 7, comma 9,
prescrive la
priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini
della stipula
di contratti a tempo indeterminato e determinato.
Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è
predisposto
un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base
della
fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni
personali
conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della
specifica idoneità all’insegnamento della lingua inglese, conseguita
con
procedura concorsuale o di idoneità all’insegnamento nella scuola
primaria
o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è
riportato il
superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso della
laurea
in lingua straniera, inglese.
Entro 5 giorni dalla
pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può
essere presentato reclamo da parte dei candidati all’Autorità
scolastica che
ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene
al
punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. La medesima
Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni
necessarie.
Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le
graduatorie provinciali definitive.
Disposizioni
particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento
slovena di Trieste e Gorizia.
Il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia
provvederà
ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei
tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del
personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di
insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
Emilio Sabatino
- segretario nazionale SISA
sisasindacato@libero.it
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