Vademecum graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2014/17
Data: Lunedì, 21 aprile 2014 ore 08:00:00 CEST
Argomento: Redazione


Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all’altra.
La permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 10 maggio 2014, entro le ore 14,00, tramite “Istanze on line” sul sito del Miur. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria
b. la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa
c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.
In particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l’apposito modulo, Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II e III si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all’1° giugno 2011, termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del DM n. 44 del 12 maggio 2011 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’1° giugno 2011. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito (cioè 12 punti).

Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all’10 luglio termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del DM n. 53 del 14 giugno 2012 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 10 luglio 2012. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito (cioè 12 punti).

A parità di punteggio precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

Valutazione
Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).

Per il personale iscritto nella III fascia e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2). Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, o il diploma COBASLID.

Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella A divalutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.
A decorrere dall’a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna.

I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione.

L’attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009 e n.68 e 80 del 2010 ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. n.1 pag. 4).

Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto ( allegato 4 ). I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o della U.E.

I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l’esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli.

Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A
Il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A, inserito nella II fascia - comprensiva anche dell’eventuale graduatoria “di coda” costituita in precedenti aggiornamenti - e nella III e IV fascia delle graduatorie a esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie di altra provincia. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3.
I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori
Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.

Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola media, nella quale sia inserito col massimo punteggio.

In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in fasce. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in quella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, nella quale risulti inserito col massimo punteggio.

Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nell’area disciplinare di appartenenza, a scelta dell’interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
Il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo.
Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando la sezione C2 (ex allegato B), a condizione che non abbia conseguito né il titolo di specializzazione, né l’idoneità o l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.

Per accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario
essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori.

Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell’udito
L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, è disposta in quanto compatibili ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli,. Sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

La definizione delle graduatorie viene effettuata senza l’intervento del sistema informativo, con procedura manuale. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d’istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite con atto a parte. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto di assegnazione per almeno 5 anni.
Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell’interessato.

Conferma dell’iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva (modello 1)
Debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:
a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.

I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando il modello 1.
I candidati presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento nella provincia in cui si richiede l’inclusione.

Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla graduatoria.
L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia.

Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento
Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/17 e sono utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Domande, regolarizzazioni, esclusioni
La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva, di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2014/17, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.
Nel modello di domanda (modello 1) dovranno essere dichiarati oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli culturali e di servizio valutabili, nonché gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

Certificazioni da consegnare in modalità cartacea direttamente all'ufficio territoriale della provincia scelta, tramite raccomandata con ricevuta d ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta:
- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
- titoli artistici-professionali;
- servizi di cui all'art.2, comma 5 del decreto.

E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

E’ motivo di esclusione:
a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda presentatà in modalità difforme;

termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all’art 1, concernenti l’obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia.
L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.

Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei

Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi
Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione sul sito Internet della sede provinciale delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del decreto.
All’atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili.
Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Montessori.
Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all’art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all’insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera, inglese.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all’Autorità scolastica che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive.

Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.
Il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
Emilio Sabatino - segretario nazionale SISA
sisasindacato@libero.it





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