Istruzione, dopo la malattia il bambino torna a scuola senza certificato medico
Data: Martedì, 08 aprile 2014 ore 06:30:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
Non
c'è più bisogno di portare il certificato medico per far riammettere il
bambino a scuola dopo cinque giorni di assenza: lo stabilisce sentenza
del Consiglio di Stato depositata il 17 marzo scorso.
Secondo i giudici tale decisione è «perfettamente in linea con le
osservazioni del gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa
la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull'assunto che le
malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma
raramente quando il soggetto è convalescente». È quindi legittima
l'abolizione del certificato di riammissione a scuola dopo cinque
giorni d'assenza introdotta dalla Regione Liguria nell'ambito di alcune
semplificazioni. Già nel 2003 la Lombardia aveva fatto da apripista,
abolendo con la legge regionale n. 12/2003 (articolo 3) l'obbligo del
certificato medico.
La vicenda ligure era iniziata nel 2007, quando il Tar Liguria aveva
accolto il ricorso di alcune famiglie che si erano opposte alla
delibera della giunta regionale della Liguria n. 1609 del 2006,
adottata in materia di procedure autorizzative e certificazioni
sanitarie. Secondo i genitori che si erano rivolti al Tar,
«l'abolizione di qualsiasi strumento di prevenzione e profilassi in
materie di igiene scolastica» avrebbe determinato «un rischio
gravissimo per la salute dei loro figli». In sostanza, le famiglie si
opponevano all'abolizione del certificato di vaccinazione per
l'ammissione alle scuole pubbliche; all'abolizione del certificato
medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli
alimentaristi dopo un'assenza di cinque giorni; all'abolizione
dell'obbligo della presenza del medico scolastico a scuola;
all'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico da
parte degli alunni dopo cinque giorni di assenza; all'abolizione
dell'obbligo di disinfestazioni e all'abolizione della tenuta dei
registri di medicina scolastica.
Il Tar aveva in parte accolto il ricorso. La Regione Liguria si è
quindi rivolta al Consiglio di Stato, che ha ritenuto fondato il
ricorso, accogliendo le richieste tranne quella riguardante il
certificato di vaccinazione: la Regione contestava la sentenza del Tar
nella parte in cui «si esclude la possibilità di sostituire, mediante
autocertificazione, il certificato di vaccinazione per l'ammissione
nelle scuole pubbliche».
Per il Consiglio di Stato questo motivo di ricorso non può essere
accolto perché la materia è di competenza esclusiva dello Stato e le
Regioni non hanno quindi il potere di intervenire. «Dobbiamo
approfondire la questione – spiega dal ministero dell'Istruzione
Carmela Palumbo, direttore generale per gli ordinamenti scolastici –
per capire se si tratta di una regola che vale solo per la Liguria o
anche per le altre regioni». In base al Dpr n. 122/2009 e alla
circolare ministeriale n. 20/2011, nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. I
giorni di assenza consentiti, dunque, sono all'incirca 50. «In casi
eccezionali, il Collegio dei docenti può stabilire deroghe motivate a
tale limite – sottolinea Carmela Palumbo - a condizione che le assenze
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione».
Francesca Milano
Ilsole24ore.com
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