Modalità per l'accesso gratuito del personale docente nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale. (G.U. 26.03.2014)
Data: Marted́, 01 aprile 2014 ore 07:45:00 CEST
Argomento: Redazione


Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, concernente «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernente «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica» del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, che ha disposto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, modificando la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la «Soppressione della tassa di ingresso ai musei statali»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», come modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239;

Visti gli articoli 101, 102, 103 e 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» e, in particolare, l'art. 16, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le modalità per l'accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto a termine, nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per il 2014, nonché le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri;

Decreta:

Art. 1 - Accesso gratuito del personale docente della scuola

1. In attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», consente, in via sperimentale per l'anno 2014 nei limiti del Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero stesso con dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a titolo di recupero delle minori entrate, l'accesso gratuito del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento attestante l'appartenenza alle suddette categorie nonché l'attività professionale in corso di svolgimento. A questo scopo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone un modello di documentazione che le istituzioni scolastiche potranno fornire ai docenti in servizio presso le stesse per consentirne l'identificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2 - Monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri e verifica della capienza del Fondo

1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'art. 1 e di prevederne la disponibilità per l'intera durata del periodo sperimentale, il Ministero provvederà alla rilevazione degli accessi gratuiti del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ed al monitoraggio dei conseguenti oneri economici, in modo specifico e differenziato rispetto alle altre tipologie di gratuità. A tal fine gli istituti di cui all'art. 1 potranno emettere biglietti gratuiti da rilasciare al personale docente con una dicitura che li renda immediatamente riconoscibili. In particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente, saranno rilevati il numero dei biglietti gratuiti emessi ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché il conseguente mancato introito riferito a ciascun istituto periferico del Ministero. Gli istituti che hanno affidato i servizi di biglietteria e prenotazione a concessionari esterni, si avvarranno della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero provvederà a disporre l'assegnazione delle relative risorse.

2. I dati di cui al comma 1 dovranno pervenire, come per le altre tipologie di biglietti, all'ufficio statistica del Ministero che effettuerà il monitoraggio complessivo mediante aggregazione per singolo istituto periferico e che provvederà alla successiva trasmissione dei dati rielaborati all'ufficio del medesimo Ministero incaricato di assegnare le risorse di cui all'art. 1 a titolo di rimborso per i mancati introiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate per rimborsare gli istituti, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, dei mancati introiti derivanti dall'emissione di biglietti gratuiti. Le predette risorse saranno destinate alle finalità indicate dalle diposizioni del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplinano la destinazione degli introiti da bigliettazione.

4. Qualora dovesse essere rilevata un'insufficiente disponibilità del Fondo di cui all'art. 1 per il rimanente periodo di sperimentazione, il Ministero provvederà a comunicare ai propri istituti la cessazione anticipata del suddetto periodo e, in conseguenza delle ridotte disponibilità, ad assegnare loro una quota percentuale anziché l'intero ammontare dell'importo spettante. Sarà altresì cura del Ministero comunicare la predetta cessazione al Ministero dell'economia e delle finanze nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affinché ne informi il corpo docente.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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