Permessi Sindacali – Comparto scuola – Periodo 1/09/2013 – 31/08/2014
Data: Martedì, 25 marzo 2014 ore 11:53:58 CET Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale
Prot.n. 3146 Catania,
24/03/2014 Si trascrive, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti
di competenza delle SS.LL., il testo integrale della nota
prot.n.6691 datata 13/03/14 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Gabinetto, concernente l’oggetto, con
annesso il prospetto contenente il numero delle ore spettanti a
ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1/09/13 – 31/08/14.
PROVINCIA: CATANIA
SIGLA SINDACALE ORE DI PERMESSO
FLC-CGIL
1.000
CISL –
SCUOLA
1.202
UIL –
SCUOLA
500
SNALS – CONFSAL
1.123
FED.NAZ.LE GILDA – UNAMS 430
La nota, inoltre, precisa quanto segue:
Permessi sindacali retribuiti.
I Dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto
allegato, non collocate in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi
degli artt.8-9-10 del citato contratto stipulato il 7/08/98 nel limite
del monte - ore a ciascuna spettante, di permessi giornalieri ed
orari per :
- L’espletamento del loro mandato,
- Partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun
dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i
cinque giorni lavorativi e, in ogni caso , i dodici nel corso di tutto
l’anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in
cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi,
fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno
scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le
parti(CCNQ 18/12/2002,art.6).
Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale
giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario
di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto
all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei
permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali
successive modifiche. Si precisa, inoltre, che qualora le OO.SS.
indicate nel prospetto, avessero già usufruito dall’1/09/12di permessi
sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere
scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/08/2014.
Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la
funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa
– comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo
della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il
dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate
in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve
essere chiaramente specificato, a cura dell’associazione sindacale
richiedente, oltre al periodo dell’assenza e della relativa durata,
l’esatta imputazione dell’assenza medesima, specificando se trattasi di
permesso per l’espletamento del mandato (art.10 CCNQ 7/08/98) o di
permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari
(art.11 CCNQ 7/08/98) al fine di evitare contestazioni successive
dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell’effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale
rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di
appartenenza dello stesso.
Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi
– distacco o semi aspettativa sindacale, si richiama l’attenzione sul
contenuto del comma 8 dell’art.7 del C.C.N.Q. del 7/08/98 dove è
precisato che i citati dirigenti “ non possono usufruire di permessi
previsti dagli artt.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di
permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato
senza riduzione del debito orario, che dovrà essere recuperato
nell’arco dello stesso mese”.
Cumuli di permessi sindacali retribuiti
Il C.C.N. del 27/01/99, all.8, comma 1 prevede che i permessi
sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali
possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto
scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità
didattica, vale a dire al personale ATA ed ai dirigenti scolastici. Le
modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà
comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state
definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24
novembre 1999.
Permessi sindacali non retribuiti.
Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure
previste dall’art.12 del citato contratto del 7/08/98, si precisa che i
dirigenti delle Associazioni sindacali indicati all’art.10 hanno
diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie(R.S.U.)
Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, le SS.LL. vorranno
determinare, per il periodo 1/09/13– 31/08/2014 il contingente annuo di
permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi
per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito
nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito
autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo
loro attribuito e delle norme patrizie sopra richiamate.
Si allega il modello di comunicazione GEDAP dei permessi
sindacali,aggiornato ricordando l’immediatezza dell’invio non oltre le
48 ore dalla fruizione.
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 095/7161218
Marcella Visioli
U.S.P. di Catania
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