Permessi Sindacali – Comparto scuola – Periodo 1/09/2013 – 31/08/2014
Data: Martedì, 25 marzo 2014 ore 11:53:58 CET
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


Prot.n. 3146 Catania, 24/03/2014 Si trascrive, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza delle SS.LL., il testo integrale della nota  prot.n.6691 datata 13/03/14 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Gabinetto, concernente l’oggetto, con annesso il prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1/09/13 – 31/08/14.
PROVINCIA: CATANIA
SIGLA SINDACALE            ORE DI PERMESSO
 
FLC-CGIL                                     1.000                                                                           
 
CISL – SCUOLA                           1.202
 
UIL – SCUOLA                                500
 
SNALS – CONFSAL                      1.123
 
FED.NAZ.LE GILDA – UNAMS       430
La nota, inoltre, precisa quanto segue:
Permessi sindacali retribuiti.
I Dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocate in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt.8-9-10 del citato contratto stipulato il 7/08/98 nel limite del monte -  ore a ciascuna spettante, di permessi giornalieri ed orari per :
- L’espletamento del loro mandato,
- Partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso , i dodici nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti(CCNQ 18/12/2002,art.6).
Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. Si precisa, inoltre, che qualora le OO.SS. indicate nel prospetto, avessero già usufruito dall’1/09/12di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/08/2014.
Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell’associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell’assenza e della relativa durata, l’esatta imputazione dell’assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per l’espletamento del mandato (art.10 CCNQ 7/08/98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.11 CCNQ 7/08/98) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi – distacco o semi aspettativa sindacale, si richiama l’attenzione sul contenuto del comma 8 dell’art.7 del C.C.N.Q. del 7/08/98 dove è precisato che i citati dirigenti “ non possono usufruire di permessi previsti dagli artt.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario, che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese”.
Cumuli di permessi sindacali retribuiti
Il C.C.N. del 27/01/99, all.8, comma 1 prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai dirigenti scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.
Permessi sindacali non retribuiti.
Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall’art.12 del citato contratto del 7/08/98, si precisa che i dirigenti delle Associazioni sindacali indicati all’art.10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie(R.S.U.)
Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, le SS.LL. vorranno determinare, per il periodo 1/09/13– 31/08/2014 il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme patrizie sopra richiamate.
Si allega il modello di comunicazione GEDAP dei permessi sindacali,aggiornato ricordando l’immediatezza dell’invio non oltre le 48 ore dalla fruizione.
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 095/7161218
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Marcella Visioli
U.S.P. di Catania





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