Legittimità delle visite pastorali e celebrazioni religiose
Data: Sabato, 15 marzo 2014 ore 06:30:00 CET
Argomento: Sindacati


In riferimento alla comunicazione di un sindacato sul "Precetto pasquale ed altre attività di natura religiosa", a parere della scrivente Organizzazione Sindacale, non sussiste alcun impedimento per celebrazioni religiose e benedizioni, oltreché per visita pastorale dell'Ordinario diocesano. La risposta del Ministro Gelmini ad un'interrogazione parlamentare del 12 novembre 2010 afferma che circa: la questione relativa all’ammissibilità o meno delle benedizioni religiose e delle celebrazioni di messe in orario scolastico e/o nella scuola, si ritiene opportuno richiamare il parere n. 41778/08 reso dall’Avvocatura generale dello Stato - Sezione VII - in data 8 gennaio 2009.

Con il predetto parere l’Avvocatura generale, dopo avere preliminarmente affrontato l’intera questione alla luce dei principi costituzionali, tenendo conto della specifica normativa e delle varie pronunce giurisdizionali in materia, ha ritenuto che non sussistano ostacoli alla configurabilità della benedizione religiosa e della messa quali attività extrascolastiche.

L'Avvocatura ha inoltre riconosciuto la legittimità della circolare del Ministro della pubblica istruzione prot. 13377 del 13 febbraio 1992, cui si fa riferimento nell’interrogazione, che ha ammesso la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell’ambito delle iniziative extrascolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Si ricorda infine la sentenza del TAR del Veneto del 15 novembre 2007 che ha dichiarato legittima la delibera del Consiglio d'Istituto autorizzante la visita pastorale e respinto il ricorso a questa delibera; ed ancora quella del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2011 che ha respinto il ricorso presentato per rendere nulli gli atti amministrativi che hanno permesso la visita del Vescovo di Grosseto. Precedentemente a questi atti rammentiamo l'Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 391/93 del 26.3.1993 e l'Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26.3.1993.

Da quanto citato appare evidente che non è possibile negare la possibilità di celebrazioni liturgiche o benedizioni inquadrate in attività extrascolastiche e in alcun modo e per nessun motivo esse possono presentare un'evidente violazione della legge e della Costituzione.

Pippo Denaro – Segretario Generale Cisl Scuola Catania
Coordinamento Provinciale I.R.C. - Prof.ri Carmelo Mirisola, Sergio Manuli, Maria Attinà





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