Le leggende metropolitane sulle assemblee studentesche
Data: Giovedì, 13 marzo 2014 ore 08:36:37 CET
Argomento: Comunicati


In alcune scuole si svolgono dei veri e propri controversie sulle modalità di conduzione e di gestione delle assemblee studentesche basate spesso sul nulla o meglio su pregiudizi strumentali.
1 Questione sui doveri di vigilanza dei docenti.
Spesso i docenti trascurano i doveri di vigilanza posti a loro carico sostenendo addirittura che la loro presenza durante l’assemblea sia in contrasto con la libertà di discussione degli studenti.
L’argomentazione oltre ad essere speciosa è destituita di qualsiasi fondamento; l'articolo 2048 del codice civile e le altre norme (in particolare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) prevedono obblighi di vigilanza. L’art. 2048 c.c. prevede che “ i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza….le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”.
E’ principio pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici.
Sulla vigilanza durante le assemblee di Istituto è intervenuto l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto con la nota 2561 del 24 aprile 2007.
La Nota Min. prot. n. 4733 del 26.11.03 impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni.
Anche per le assemblee svolte al di fuori dei locali è stato altresì ritenuto operante l'obbligo di vigilanza (con accompagnamento degli alunni nei locali in cui l'assemblea si svolgerà e conseguente vigilanza durante il suo svolgimento) in quanto, trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti,
Pertanto la scuola è tenuta alla vigilanza: il dovere in capo al dirigente, quale rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica di vigilare sulla incolumità degli alunni
2- Funzionamento dell’assemblea studentesca
Il Consiglio di Istituto stabilisce nel proprio regolamento le norme per l’esercizio del diritto all’assemblea degli studenti a livello di classe, di corso e di istituto. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside che le autorizza esplicitamente. Non è consentita una semplice comunicazione a cui non faccia seguito esplicita autorizzazione del preside fornita in genere attraverso una circolare pubblicato sul sito web della scuola in maniera tale che i genitori ne vengano a conoscenza.
Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
3- Durata dell’assemblea studentesca
Il dirigente scolastico fissa di volta in volta un orario di riferimento - concordandolo con i promotori dell'assemblea - e ne da comunicazione con la stessa circolare con cui autorizza lo svolgimento della riunione.
In caso di esistenza di succursali la soluzione migliore è quella di prevedere lo svolgimento di assemblee parallele e distinte nelle diverse sedi. Si potrebbe autorizzare qualcuno degli studenti promotori dell'assemblea principale a partecipare all'assemblea della succursale, per assicurare il coordinamento. Oppure rinunciare a far svolgere la prima ora di lezione in succursale (in quanto questo comporta l'assunzione di responsabilità per il trasferimento in sede) e dare appuntamento agli alunni della succursale direttamente in sede per l'ora di inizio prevista.
Nessuno degli studenti si può allontanare dalla scuola prima dell’orario stabilito per la terminazione dell’assemblea. E’ evidente la responsabilità del dirigente scolastico rispetto ad un alunno che si sia allontanato;  è evidente che un conto è se il minore si è allontanato eludendo un servizio di vigilanza comunque predisposto ed attivo, un altro è se dovesse risultare che non era stata predisposta alcuna forma di vigilanza.
E’ ovvio che questa lettura del complesso normativo urti contro le abitudini consolidate, che fanno considerare i giorni di assemblea come giorni di vacanza supplementare, non meno per gli studenti che per il personale docente: ma ciò non toglie che – in caso di contenzioso, soprattutto se relativo a danni personali arrecati o subiti – il dirigente che avesse preventivamente rinunciato ad avvalersi delle risorse umane affidategli,per evitare tensioni o conflitti interpersonali o sindacali, finirebbe con l’assumere per intero ed in esclusiva la responsabilità dell’evento.
Si tratta quindi, in qualche modo, di scegliere su quale versante accettare l’assunzione di rischi.

Salvatore Indelicato





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