Gli spezzoni orari fino a 6 ore settimanali, devono essere conferiti fino al termine delle attività didattiche e non fino all’avente diritto
Data: Domenica, 02 febbraio 2014 ore 08:00:00 CET Argomento: Sindacati
L’art. 25 comma 4
lett. b e c) del contratto nazionale del comparto scuola vigente –Area
docenti e contratto individuale di lavoro- prevede che, ogni contratto
stipulato a tempo indeterminato o determinato deve riportare, oltre la
data di inizio del rapporto di lavoro, anche la data di cessazione del
medesimo. L’art. 1 commi 4 e 5 del D.M. n. 131/2007 –Regolamento per le
supplenze- prevede, per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore
settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si
dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge
finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso
degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella
scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive
oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2 e
comunque, in mancanza di aspiranti interessati, le relative supplenze
annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono
conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la
disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di
istituto.
Le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo e ATA che annualmente vengono diramate dal
MIUR, per l’a.s. 2013/14, sono riportate nella nota prot. n. 1878 del
30/8/2013 che alla voce conferimento di ore d’insegnamento pari o
inferiore a 6 ore settimanali, richiama integralmente l’applicazione
del predetto regolamento.
In giurisprudenza, dopo, la Corte di Appello di Potenza, ha
confermato il principio giurisprudenziale secondo cui “l’opposizione
del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto
scritto, deve essere coeva o anteriore all’inizio del rapporto
lavorativo, anche se non è richiesto.
La dichiarazione di volontà e l’opposizione del termine siano
contenute in un unico documento, in quanto il requisito della forma
scritta deve ritenersi osservato anche quando la sottoscrizione del
lavoratore sia contenuta in un documento a sé, costituente accettazione
di una proposta, anch’essa scritta, di contratto a termine formulata
dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell’art.
1326 cod. civ., prima o contemporaneamente all’inizio della
prestazione”.
Difatti è fuor di dubbio che un contratto a termine, come quello
di una supplenza, debba avere una data d’inizio e di scadenza del
rapporto di lavoro (per i docenti: art. 25 comma 4 lettera B) e C) CCNL
2006/09). La prescrizione di un termine generico come quello inserito
di solito nei contratti “standard” utilizzati dal MIUR “fino alla
nomina dell’avente diritto” non è palesemente legittima alla luce delle
citate fonti contrattuali e non giustifica una risoluzione “improvvisa”
del medesimo quando, intervenendo una nuova graduatoria si proceda
all’individuazione di altro aspirante supplente, anche se meglio
graduato, per effetto della medesima.
L’avente diritto non può mai essere considerato chi riveste la
medesima qualifica di “supplente” al pari di chi è depositario di
analogo contratto, anche se meglio graduato nella nuova graduatoria.
L’avente diritto è chi, per effetto di trasferimento, passaggio
utilizzazione o assegnazione provvisoria o per nuova nomina in ruolo,
ha titolo a ricoprire prima del supplente tale posto.
Nel merito, c/o l’IIS ITI-IPA-ITA “E. Majorana” di Rossano,
per l’a.s. in corso, risultavano libere e vacanti, fra le altre, n. 6
ore della classe A074 Zootecnia e Scienza della produzione animale, il
dirigente scolastico conferiva le predette ore a docente precario
attingendo dalla graduatoria d’istituto con contratto “fino all’avente
diritto” e non fino al termine delle attività didattiche.
Il docente interessato, con delega al sindacato SAB, proponeva
istanza conciliativa davanti all’ATP di Cosenza contestando la
mancanza del termine certo di scadenza del contratto anche perché lo
stesso ATP, con circolare n.10166 dell’8/10/13 aveva invitato i
dirigenti scolastici a revocare i contratti stipulati con scadenza fino
all’avente diritto, viste le graduatorie d’istituto definitive da pari
data; a tale disposizione, il predetto dirigente non aveva adempiuto.
In fase conciliativa, il segretario generale del SAB prof.
Francesco Sola, delegato, richiamando la normativa di cui sopra,
chiedeva la modifica del precedente contratto da “fino all’avente
diritto” a “fino al termine delle attività didattiche”; il dirigente
scolastico aderiva a tale proposta per cui il tentativo di
conciliazione, con verbale n. 2/2014 del 30/1/14, si concludeva
con esito positivo.
Il SAB esprime soddisfazione per il risultato ottenuto anche
perché, per effetto della positiva conciliazione, a beneficiare della
modifica dei contratti, saranno moltissimi docenti, atteso che presso
l’Istituto “Majorana” di Rossano esiste un elevato numero di
spezzoni orari residui inferiori a 6 ore, già conferiti tutti “fino
all’avente diritto”.
F.to Prof. Francesco Sola -
Segretario Generale SAB
sindacatosab@sabcs.it
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