Docenti INIDONEI - lettera ai sindacati
Data: Venerdì, 24 gennaio 2014 ore 08:15:00 CET
Argomento: Opinioni


Sono note le proiezioni basate su dati forniti al MIUR da 8 Uffici regionali:  facendo le dovute proporzioni il 60% degli inidonei avrebbe sottoscritto il Modello B, che in caso di mobilità inevitabile indicherebbe quella intercompartimentale;  il 6% avrebbe compilato il modello A, che invece darebbe risultati quasi immediati, cioè mobilità interna al comparto scuola, verso i ruoli amministrativo o tecnico; il 34% circa non ha sottoscritto né A né B, pertanto è in attesa della prevista visita. Rileviamo che molti colleghi hanno apposto ad entrambi i modelli una “clausola”, con l’intenzione di salvaguardare la possibilità di una opposizione legale, ritenendo la scelta coercitiva e lesiva di un diritto sancito per contratto collettivo e poi completato da contratto individuale.

Le prime convocazioni a visita sono partite in Toscana, Lazio ed Emilia Romagna; al momento solo alcune Commissioni avrebbero fissato le date per le visite (con convocazione inviata al dipendente).

Quindi è tempo di iniziare a prefigurare comportamenti ed azioni che non possono essere lasciati all'improvvisazione, come invece sembra fare il MIUR.

    La L. 128 appare, nella sua costruzione/sequenza testuale, carente di senso logico a causa del taglia-e-cuci rimediato nelle Commissioni parlamentari per la morsa dei tempi strettissimi, cui vanno aggiunte le spinte antitetiche manifestatesi nella stessa maggioranza parlamentare. Per questo la procedura dettata dagli articoli così risultanti è indubbiamente "SCONNESSA" nel significato complessivo e l’insensato collage fra i DIVERGENTI  emendamenti frettolosamente assemblati non viene poi dipanato nemmeno dalla successiva Circolare 13000, generando i problemi e dubbi di seguito esposti.
  
    1. Se le visite fossero concepite per un  "controllo fiscale"  allora andavano estese a TUTTI. Anche per dar modo alla Medicina del lavoro di verificare a priori le condizioni sanitarie di queste (forzose!) operazioni di mobilità: verso le mansioni originarie (cattedra)  oppure verso mansioni tecniche o amministrative di altro livello e carriera (ATA) oppure ancora verso nuove professioni in altri Enti.
    Se invece le visite servono per consentire il rientro in classe (idoneità alla docenza) è del tutto incomprensibile per quale motivo vengano poi estese anche a chi non vi aspiri:  in altre parole dovevano essere volontarie.

    2. Non è chiaro se le CMV possano pronunciarsi anche per l'INIDONEITA' PERMANENTE ASSOLUTA, con conseguente dispensa (parrebbe che l'operatività delle commissioni sia limitata al semplice accertamento del perdurare dell'inidoneità all'insegnamento).
   3.  Chi ha sottoscritto subito uno dei due modelli lo ha fatto per evitare l’inspiegabile circolo vizioso che pare imporsi a coloro che sostengono visita: stessa scelta ma successiva alla visita.

 Chi non ha sottoscritto i modelli A o B, ha evidentemente “interpretato” le visite mediche come un "prezzo" che l’Amministrazione fa pagare a quanti proprio non riescono ad affrontare una forma di mobilità e tentano di sfruttare i mesi residuali consentiti dalla legge.

In entrambi i casi gli interessati hanno dovuto INTERPRETARE ciò che non era interpretabile!  Per questo occorre una normativa che faccia chiarezza. Soprattutto è necessario comprendere se, una volta confermata l'inidoneità all'insegnamento,  si sia obbligati di nuovo a una scelta. Ma se chiarimento deve pervenire dal livello amministrativo "perché la superiore legge non è comprensibile" allora è opportuno che il testo ATTUATIVO derivi da un confronto fra le parti  e da un lato rimuova gli indubbi e già accertati disagi, dall’altro riduca i possibili contenziosi legali. Sottolineiamo infatti ancora una volta che fra i docenti utilizzati in altri compiti ci sono persone tutelate dalla L. 104/92,  persone con invalidità piuttosto gravi, anziani prossimi alla pensione.

   4. Nessuna disposizione è stata data per l'applicazione del dettato del comma 6 riguardo ai compiti connessi alla prevenzione della dispersione scolastica e alle attività culturali e di supporto alla didattica, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016. Anzi è stata emanata una nota in direzione contraria, ove si "chiarisce" che sono vietati ai docenti inidonei alcuni compiti legati alla gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale (compiti che prevedono un impegno frontale ridotto e di tutoraggio adulti)
    5. Non è stato chiarito quali siano le parti del CCNI 2008 "ancora compatibili con la L. 128".
    6. Non sono state chiarite le modalità di rientro nei ruoli o di assegnazione ai ruoli AA e AT e la possibilità di chiedere trasferimento, se non attraverso una bozza di decreto, finora non ufficiale. Oltretutto la diversa tempistica tra le varie province rischia di produrre disparità di trattamento sia per i docenti confermati inidonei che volessero passare nel ruolo ATA, sia per i docenti dichiarati nuovamente idonei all'insegnamento, che volessero produrre domanda di trasferimento.
    7. Il comportamento di Ambiti Territoriali e Dirigenti scolastici nell'applicazione della Circolare 13000 ha ampiamente confermato che non c'è una visione univoca e coerente che avvii un iter comprensibile e logicamente sensato (se non quello di "cancellare" l'istituto dell'utilizzazione dalla legislazione scolastica) .

Per tali motivi ci sembra che la legge così com'è sia INAPPLICABILE nella pratica e che pertanto sia urgente un confronto tra Miur e Sindacati, per chiarire termini e procedure in maniera mediata e non unilaterale e RESTRITTIVA.

I docenti utilizzati in altri compiti aderenti al
Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici
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