La nuova circolalre sui BES: la famiglia cresce
Data: Mercoledì, 15 gennaio 2014 ore 07:00:00 CET
Argomento: Rassegna stampa


L’ingresso nella normativa scolastica italiana dei cosiddetti BES (Bisogni Educativi Speciali), ha registrato (dopo la Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012, la CM 8 del 6.3.2013, la nota 1551 del 27.6.2013) l’emanazione di una nuova Circolare, la 2563 del 22.11.2013, recante: “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti”
Obiettivo dichiarato del provvedimento, quello di fornire chiarimenti in merito a quanto previsto dai precedenti atti, che non poco sconcerto e confusione avevano creato nelle scuole, chiamate a confrontarsi nuovamente con problemi antichi della scuola post-repubblicana (il decondizionamento e la dispersione scolastica, la personalizzazione dell’apprendimento, la valutazione idiografica o comparativa…) ma ad un livello di formalizzazione e di assunzione di responsabilità mai richiesto prima, il tutto nel contesto di depauperazione di risorse che ben conosciamo.
La CM tranquillizza anzitutto le scuole, preoccupate di non trovarsi in regola con gli adempimenti previsti, ricordando che “il corrente anno scolastico dovrà essere utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative, con l'obiettivo comune di migliorare sempre più la qualità dell'inclusione”
Riguardo alla responsabilità dei Consigli di Classe nell’individuazione dei BES e nella conseguente personalizzazione degli apprendimenti, la CM, dopo aver ricordato che la personalizzazione degli apprendimenti è una prerogativa della funzione docente e dell’autonomia scolastica già presente nella normativa (a partire dalla garanzia costituzionale della libertà di insegnamento, alla previsione dell’art. 4 del DPR 275/99, alla legge 53/2003) ribadisce la piena autonomia del Consiglio di Classe nel decidere se e come individualizzare e personalizzare percorsi di apprendimento e con quale livello di formalizzazione: “È quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare - eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti - casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.”
Relativamente, in particolare, alla scelta se adottare o meno un PDP si pongono quindi i seguenti casi:
1.    l’alunno è accompagnato da una certificazione ai sensi della Legge 104/92 (art. 3, commi 1 o 3), rilasciata dagli organi competenti (unità multidisciplinare presso la AUSL e/o verbale della Commissione medico-legale istituita presso l’INPS per il riconoscimento dell’invalidità civile): il Consiglio di Classe deve formulare, in collaborazione con la famiglia e con i servizi sociosanitari, un Piano Educativo Individualizzato; la scuola dovrà inoltre costituire un GLH operativo e richiedere, ove previsto, le risorse specifiche previste dalla legge (insegnante per le attività di sostegno e/o assistenti educativi forniti dagli EE.LL.)
2.    l’alunno è accompagnato da una certificazione ai sensi della Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento, DSA), rilasciata da una ASL, da un Centro Accreditato o da un Centro Ospedaliero; il Consiglio di Classe deve formulare un Piano Didattico Personalizzato, condiviso con la famiglia; non è prevista l’assegnazione di risorse specifiche
3.    l’alunno è accompagnato da una diagnosi clinica (non una certificazione), oppure da relazioni dei servizi sociali o altra documentazione attestante una difficoltà o un disturbo (ad es. ADHD, oppure disagio del nucleo familiare); il Consiglio di Classe deve prendere visione della documentazione e può (non deve), se lo ritiene opportuno, procedere alla personalizzazione dell’apprendimento, eventualmente formulando un PDP; qualora non lo ritenga opportuno, avrà comunque cura di verbalizzare le motivazioni
4.    l’alunno non è accompagnato da alcuna documentazione clinica o sociale, ma il Consiglio di Classe può comunque concordare (a maggioranza) che sia necessario procedere a una personalizzazione dell’apprendimento e a una sua formalizzazione in un PDP, soprattutto se ritiene che il livello di personalizzazione richiesto imponga adeguamenti nelle modalità di valutazione in itinere e soprattutto finali (prove di verifica, scrutini, esami)
In ogni caso, agli alunni destinatari di un PDP, con certificazione o meno, possono essere applicati tutti gli strumenti dispensativi e compensativi, nonché “progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita” (CM 8 del 6.3.2013)
La CM ribadisce infine che “…in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.”
In merito al Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) e al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) la CM ribadisce, in linea con la nota prot. 1551 del 27.6.2013, che non si tratta di ulteriori adempimenti burocratici, ma di strumenti e procedure che le scuole adattano allo specifico contesto ambientale e organizzativo, con la finalità di incrementare il livello di inclusività delle scuole stesse.
Una Circolare utile e opportuna, come si vede; L’ASAL, che ha dato fin dal’inizio un giudizio positivo, nel suo complesso, al nuovo approccio ministeriale alle tematiche dell’inclusione, non può però esimersi dal rilevare che, proprio al fine di non svuotare di significato questi provvedimenti, è necessario sciogliere in tempi rapidi alcuni “nodi” rimasti irrisolti, primi tra tutti:
    l’aggiornamento delle norme sulla valutazione: è necessario che, nelle more della auspicata modifica del DPR 122/2009 (più volte richiesta dall’ASAL) l’annuale ordinanza e circolare sugli esami facciano chiarezza sulle modalità di valutazione degli alunni con BES
    l’allocazione di risorse specifiche disponibili per l’allargamento dell’arco dei BES dalla sola disabilità alle altre aree di svantaggio, a partire dall’organico “funzionale” di sostegno previsto dall’art. 50 della Legge 35/2012
È intenzione dell’ASAL realizzare nei prossimi mesi un evento che faccia il punto sul tema, dando anche voce alle tante esperienze e buone pratiche presenti nelle scuole laziali...

Giuseppe Fusacchia
Le scuole del Lazio n. 88  del 14 gennaio 2014





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