Le prestazioni aggiuntive oltre le 40 ore, previste dall’art. 29 contratto comparto scuola, devono essere sempre retribuite
Data: Martedì, 07 gennaio 2014 ore 07:30:00 CET Argomento: Sindacati
L’art. 29 -
attività funzionali all’insegnamento - del Contratto Nazionale di
Lavoro 29/11/07 comparto scuola prevede, per i docenti, al comma 3
lett. a), la partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti, ivi
compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno
e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40
ore annuali. Nell’a.s. 2010/11 c/o un Istituto d’Istruzione Superiore
di Catanzaro, il prof. P. B., anche in qualità di RSU del SAB e
responsabile dell’ufficio contenzioso della sede sindacale di
Catanzaro, in fase di contrattazione, aveva avvisato il dirigente
scolastico che, in quell’ istituto, si stavano superando le 40 ore per
attività a carattere collegiale anche perché, era abitudine tenere
collegi fiume, riunioni di dipartimenti, incontri scuola famiglia, ecc..
Di riscontro il dirigente si era impegnato a retribuire, con il fondo
d’istituto, le ore eccedenti le 40, tant’è che fece distribuire, fra i
docenti, dei moduli-richiesta di tutte le attività svolte. In data
8/8/2011 forniva alle RSU informativa successiva sulla ripartizione del
fondo d’istituto e, stranamente, non vi era nessuna voce che andava a
coprire la liquidazione delle predette ore in eccedenza.
A nuova richiesta della RSU, il dirigente giustificava la mancata
liquidazione di dette ore con la mancanza di fondi, da qui il ricorso
davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro che,
nell’udienza del 5/7/2013 sollecitava le parti convenute a una bonaria
definizione della vicenda rinviando la causa al 27/9/2013.
Nel merito interveniva anche l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro la quale chiedeva l’acquisizione della documentazione
riguardante il giudizio al fine di rendere parere di congruità, dato
dopo in senso positivo per il pagamento della somma di 393,75 euro
oltre interessi legali.
A seguito della definizione bonaria, l’ATP di Catanzaro procedeva
all’accredito di dette somme al prof. P.B. a titolo di prestazioni
aggiuntive svolte nell’a.s. 2010/11 ed interessi, nonché per il
versamento di contributi ed imposte a carico dell’amministrazione, per
la complessiva somma di 540,99 euro accreditata in data 16/12/2013.
Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, non può
che esprimere soddisfazione per l’esito della vicenda sollevata,
portata avanti e conclusa positivamente dal prof. P.B. che ricopre
anche il ruolo di RSU nel proprio istituto; nel merito fa rilevare che
le prestazioni dovute da contratto per attività funzionali
all’insegnamento previste dal comma 3 lett. a) e lett. b), prevedono un
impegno massimo di ore fino a 40 per ciascuna delle predette lettere e
che le eccedenze, se prestate, anche se non dovute, vanno sempre
retribuite.
Infine, è il caso di richiamare l’art. 28 - attività d’insegnamento -
del predetto contratto che obbliga i dirigenti scolastici, prima
dell’inizio delle lezioni, a predisporre il piano annuale delle
attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono
conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.
Detto piano è deliberato dal Collegio dei Docenti nell’ambito della
programmazione dell’azione didattico - educativa e con la stessa
procedura (nuova delibera del Collegio) è modificato nel corso
dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze e non come spesso
avviene: convocazioni straordinarie o d’urgenza generiche senza
sussistenza di dette condizioni che autorizzano il dirigente scolastico
a travalicare la sovranità collegiale sulla modifica del piano.
F.to Prof. Francesco Sola - Segretario Generale
SAB
sindacatosab@sabcs.it
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