Docenti con precedenza, spunta il vincolo del comune
Data: Domenica, 29 dicembre 2013 ore 06:00:00 CET
Argomento: Rassegna stampa


Ai docenti titolari delle precedenze previste dalla legge 104/92 non potranno essere assegnate cattedre su più comuni. La preclusione vale solo se nella scuola di servizio si verificano contrazioni di classi. A patto che in organico vi sia almeno un altro docente non titolare di tali precedenze, al quale assegnare il completamento esterno in luogo del titolare con precedenza. La precisazione è contenuta nell’ipotesi di accordo integrativo sui trasferimenti firmata il 17 dicembre scorso (si veda l’art. 7 comma 3, lettera c). In buona sostanza, dunque, l’esclusione dalla graduatoria di istituto finalizzata all’individuazione del perdente posto comporta l’inamovibilità d’ufficio del docente interessato. A nulla rilevando che il movimento interessi tutta la cattedra o una frazione di essa. La precisazione contenuta nel nuovo contratto, peraltro, non fa che recepire l’inamovibilità d’ufficio del docente interessato. A nulla rilevando che il movimento interessi tutta la cattedra o una frazione di essa. La precisazione contenuta nel nuovo contratto, peraltro, non fa che recepire l’orientamento della giurisprudenza di merito. La quale ha spiegato a più riprese che il divieto di trasferire il docente portatore di handicap o che assiste un familiare gravemente handicappato, previsto dagli articoli 21 e 33 della legge 104/92, non fa distinzioni. E dunque non ha alcuna importanza che si tratti di trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni e trasformazioni da cattedre interne a cattedre orario esterne su più comuni. Ciò che conta è che intervenga una modificazione della sede geografica della prestazione. Così come chiarito definitivamente dalla Suprema corte di cassazione. E quindi l’amministrazione e i sindacati hanno ritenuto di introdurre questo ulteriore chiarimento, nella  speranza di mettere un freno al contenzioso. In modo tale da scongiurare movimenti in corso d’anno, con relativi sconvolgimenti degli assetti consolidati all’interno delle istituzioni scolastiche. Fermo restando che le parti hanno ritenuto che il divieto non debba applicarsi alle trasformazioni da cattedra interna a cattedra orario esterna che comportino l’assegnazione di spezzoni di completamento all’interno dello stesso comune.

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