Indicazioni agli operatori economici per l’utilizzo del sistema AVCPASS di cui alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
Data: Lunedì, 23 dicembre 2013 ore 05:30:00 CET
Argomento: Istituzioni


Roma, 16 dicembre 2013 - Il prossimo 1 gennaio 2014 è previsto l’avvio, in  regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del  Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.
Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data,  relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a  € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti  esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi  dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il  sistema AVCPASS. Per l’utilizzo del sistema da parte delle  stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di  gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).
Per la generazione di tale documento è necessario  che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei  requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario,  ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed  abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore  dell’operatore economico”.
Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48  ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di  soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali  rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro  delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici  che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo  stesso).
E’ pertanto onere dell’operatore economico  attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di  gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli  operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante  di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis  del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di  gara.

Comunicato  del Presidente dell’Autorità





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