Promozione di un alunno o ammissione all'esame di terza media con tre o più insufficienze - Assenza giustificata ore funzionali e recupero - Verifica
Data: Domenica, 08 dicembre 2013 ore 05:00:00 CET
Argomento: Redazione


- Promozione di un alunno o ammissione all'esame di terza media con tre o più insufficienze
- Assenza giustificata ore funzionali e recupero
- Verifica debito
- Piano di lavoro annuale


Promozione di un alunno o ammissione all'esame di terza media con tre o più insufficienze: Daniela Resaz
Domanda
Se la promozione di un alunno all'anno successivo o l'ammissione all'esame è decisa con voto di maggioranza dal CdC, come si può non tener conto del fatto che con tre o più insufficienze, i docenti possano ritenere l'alunno idoneo ad affrontare l'anno successivo?
Risposta
Fermo restando il libero apprezzamento dei singoli docenti delle discipline di studio: “ Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale(…), ma è il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (…) per cui si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi (cfr. circolare 20 settembre 1971)”. Spetta al Consiglio di classe, dunque, valutare, caso per caso, quale possa essere la più utile decisione a vantaggio dell’efficacia delle valutazioni avuto riguardo allo sviluppo psico-affettivo del medesimo. In tale processo, il numero di insufficienze proposte assume certamente rilievo, che va valutato alla luce del principio di ragionevolezza, ma non costituisce, di per sé, elemento preclusivo dell’ammissione alla classe successiva.

Assenza giustificata ore funzionali e recupero: Maria Rosaria Cimino
Domanda
E' legittima la richiesta di recupero delle ore di assenza da attività funzionali all'insegnamento (collegio, interclasse,...)in ore di lezione anche a fronte di una regolare certificazione. Nella mia scuola ciò avviene anche in caso di impedimento legittimo a partecipare alla programmazione settimanale. A me sembra che le due tipologie di servizio non siano interscambiabili. Dovrebbe forse intervenire la contrattazione d'istituto?
Risposta
Le attività di insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento costituiscono prestazioni di natura infungibile. Ciò preclude la possibilità di compensare la fruizione del permesso orario fruito durante lo svolgimento di attività funzionali con altrettante ore di prestazione aggiuntiva aventi per oggetto attività di insegnamento (si veda l’art.1243 comma 1 del codice civile).


Verifica debito: Silvano Sechi
Domanda
In occasione del collegio dei docenti di maggio, la nostra Dirigente ha “imposto” ai docenti di presentarsi allo scrutinio finale con un “fac-simile” di prova strutturata da proporre agli alunni con giudizio sospeso come prova di verifica, alla quale gli stessi sarebbero dovuti essere stati “allenati” con simulazioni nell’ultima fase dell’anno scolastico. Io, insieme a pochi altri colleghi, ho obiettato che era mia intenzione sottoporre gli alunni ad una verifica orale e/o pratica, dato che la disciplina che insegno (chimica), prevede una valutazione orale e una pratica, ma non certo scritta, degli argomenti nei quali gli stessi avevano evidenziato lacune e difficoltà durante l’anno scolastico e che in sede di scrutinio avrei, come sempre è stato fatto, indicato in apposita lettera da spedire alla famiglia. La Dirigente non ha neanche sottoposto a votazione la richiesta e ha detto che se non ci fossimo adeguati avrebbe provveduto con un ordine di servizio. Dal momento che io non ho provveduto né alle simulazioni, né alla preparazione di prove strutturate, ma intendo sempre effettuare delle verifiche orali e/o pratiche, vorrei avere un vostro parere sull’argomento. Preciso che in nessun altra occasione, prima di quel collegio, si è mai parlato di simulazioni e prove strutturate, e di ciò non si fa menzione né nel POF, né nelle singole programmazioni dei docenti, né nella programmazione del Consiglio di classe (che, mi risulta, essere l’unico organo preposto a deliberare su tale questione, senza però togliere niente alla libertà del docente).
Risposta
In data 4 marzo 2013, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, in risposta ad un quesito formulato dall’Ufficio scolastico regionale del Veneto, ha chiarito che: “Dal combinato disposto dell’art. 25 del Testo unico del Pubblico Impiego e dall’art. 7 D.L.vo 297/94, si evince che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, che tuttavia devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei docenti e degli altri organi collegiali della scuola.”. Il parere è stato recepito dall’Usr del Veneto ed è stato trasmesso ai dirigenti degli uffici periferici e ai dirigenti scolastici del Veneto con Nota 4252/C1 dell’11 aprile 2013. Tra i poteri del dirigente scolastico non rientra, dunque, la facoltà di imporre unilateralmente ai docenti l’utilizzo di qualsivoglia tipologia di procedura in ordine alle verifiche e alla valutazione in assenza di previa conforme deliberazione degli organi collegiali della scuola in quanto di competenza (si vedano gli articoli 7,10 del decreto legislativo 165/2001).

Piano di lavoro annuale: mariella sammartano
Domanda
Cosa fare se il DS (nuovo della scuola), a fine novembre, non ha ancora predisposto il piano annuale delle attività da far approvare al collegio dei docenti? Grazie per la risposta sicuramente esaustiva. Mariella sammartano.
Risposta
Ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del vigente contratto di lavoro, il dirigente scolastico è obbligato a predisporre il piano annuale delle attività prima dell’inizio delle lezioni, per poi sottoporlo all’approvazione del collegio dei docenti. L’inerzia del dirigente scolastico può essere superata in via sussidiaria dal collegio stesso, che può riunirsi anche a seguito della presentazione di una domanda in tal senso al dirigente scolastico, sottoscritta da un terzo dei suoi componenti. Ciò ai sensi del comma 4, dell’articolo 7, del decreto legislativo 297/94 che così dispone: “Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. “.





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