Ennesima condanna da parte del Tribunale di Castrovillari nei confronti dell’ATP di Cosenza che dovrà pagare anche 800 euro di spese
Data: Martedì, 19 novembre 2013 ore 05:30:00 CET Argomento: Sindacati
Nonostante decine di
ordinanze in merito all’inamovibilità delle RSU del sindacato SAB,
elette nelle varie scuole della provincia di Cosenza, emesse dai vari
Tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola, l’ATP di Cosenza
continua a perseverare nel non riconoscere la inamovibilità delle
stesse senza il preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza,
peraltro mai richiesto. Anche per il corrente anno, nonostante
sia cambiato il dirigente reggente dell’ATP di Cosenza, il SAB,
rappresentato in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela
L’Avena del foro di Castrovillari, si è visto costretto, tramite il
segretario generale prof. Francesco Sola a riproporre ricorso per
comportamento antisindacale davanti al Tribunale di Castrovillari per
far riconoscere il diritto dell’inamovibilità delle RSU del SAB.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con propria
ordinanza dell’11/11/2013, accoglie il ricorso, dichiara antisindacale
il trasferimento dei dirigenti e ne ordina il reintegro degli stessi
nelle mansioni già svolte presso i rispettivi istituti di provenienza e
precisamente i prof.ri F.G. c/o ITC di Castrovillari, A.C. c/o scuola
media di Longobucco, C.D.C. c/o la scuola media di Firmo, l’ins. S.P.
c/o l’I.C. Morano Calabro-Saracena e la prof.ssa A.M. R. D. c/o la
scuola media di Morano Calabro e condanna i resistenti alla rifusione
delle spese della procedura che liquida in complessivi 800,00 euro
oltre iva e cpa, come per legge, con distrazione.
Nel merito, il Giudice, richiamando il primo comma dell’art. 42
del dlgs n. 165/01 che testualmente stabilisce “nelle pubbliche
amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle
forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300 e
successive modificazioni ed integrazioni; che l’art. 51, secondo comma,
a sua volta, ribadisce che la legge n. 300/70 si applica alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”.
Dalla lettera della legge e ancor più della volontà del
legislatore, di equiparare integralmente la disciplina del pubblico
impiego alla normativa vigente in materia di lavoro privato, discende,
dunque, l’applicabilità dell’intero Statuto dei Lavoratori ai pubblici
impiegati.
Nel caso di specie è pacifico che i docenti rivestissero la
qualifica di dirigente sindacale e che si sia in presenza di un vero e
proprio trasferimento avvenuto, per ciascun docente, da un istituto
scolastico ad un altro, in diversa città e che la ratio dell’art. 22
che indica il mutamento di “unità produttiva” come presupposto per la
richiesta del nulla osta sindacale, mostra chiaramente la volontà
legislativa di salvaguardare il dirigente sindacale dall’arbitrario
spostamento da un ambiente lavorativo ad altro.
L’esigenza del nulla osta nasce, infatti, dalla volontà del
legislatore di evitare che l’inclusione del dirigente sindacale in una
realtà produttiva diversa e autonoma impedisca, proprio per la netta
separazione fra l’ambiente lavorativo di provenienza e quello di
destinazione, ogni contatto con la “base” e con la realtà produttiva in
cui il dirigente ha svolto fino a quel momento la propria attività
sindacale.
E’ evidente, infatti, come la distanza, anche fisica, dal
precedente ambiente di lavoro, riduca fortemente la capacità del
sindacalista di comprendere (e quindi tutelare) le istanze dei
lavoratori addetti a quell’ambiente lavorativo e, nel caso di specie,
lo spostamento dei docenti dirigenti era potenzialmente idoneo a
ridurre le rispettive capacità di controllo e partecipazione alla
realtà lavorativa di provenienza e, peraltro, andava sottoposto al
nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
Discende in via diretta dalle considerazioni sopra svolte,
l’antisindacalità della condotta degli istituti convenuti, e che le
argomentazioni del MIUR non appaiono idonee a superare il dettato
normativo dal momento che la norma invocata (art. 5 CCNQ) non sembra
esimere il sindacato dal rispetto dell’art. 22 e, pertanto, il ricorso
merita l’accoglimento e il MIUR va condannato a cessare la condotta
antisindacale con la revoca dei provvedimenti di trasferimento,
riammettendo i docenti nelle mansioni svolte presso le rispettive sedi
di provenienza. www.sindacatosab.it
F.to Prof. Francesco Sola - Segretario Generale
SAB
sindacatosab@sabcs.it
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