Ennesima condanna da parte del Tribunale di Castrovillari nei confronti dell’ATP di Cosenza che dovrà pagare anche 800 euro di spese
Data: Martedì, 19 novembre 2013 ore 05:30:00 CET
Argomento: Sindacati


Nonostante decine di ordinanze in merito all’inamovibilità delle RSU del sindacato SAB, elette nelle varie scuole della provincia di Cosenza, emesse dai vari Tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola, l’ATP di Cosenza continua a perseverare nel non riconoscere la inamovibilità delle stesse senza il preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza, peraltro mai richiesto.  Anche per il corrente anno, nonostante sia cambiato il dirigente reggente dell’ATP di Cosenza, il SAB, rappresentato in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari, si è visto costretto, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola a riproporre ricorso per comportamento antisindacale davanti al Tribunale di Castrovillari per far riconoscere il diritto dell’inamovibilità delle RSU del SAB.
 Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con propria ordinanza dell’11/11/2013, accoglie il ricorso, dichiara antisindacale il trasferimento dei dirigenti e ne ordina il reintegro degli stessi nelle mansioni già svolte presso i rispettivi istituti di provenienza e precisamente i prof.ri F.G. c/o ITC di Castrovillari, A.C. c/o scuola media di Longobucco, C.D.C. c/o la scuola media di Firmo, l’ins. S.P. c/o l’I.C. Morano Calabro-Saracena e la prof.ssa A.M. R. D. c/o la scuola media di Morano Calabro e condanna i resistenti alla rifusione delle spese della procedura che liquida in complessivi 800,00 euro oltre iva e cpa, come per legge, con distrazione.
 Nel merito, il Giudice, richiamando il primo comma dell’art. 42 del dlgs n. 165/01 che testualmente stabilisce “nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni; che l’art. 51, secondo comma, a sua volta, ribadisce che la legge n. 300/70 si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”.
 Dalla lettera della legge e ancor più della volontà del legislatore, di equiparare integralmente la disciplina del pubblico impiego alla normativa vigente in materia di lavoro privato, discende, dunque, l’applicabilità dell’intero Statuto dei Lavoratori ai pubblici impiegati.
 Nel caso di specie è pacifico che i docenti rivestissero la qualifica di dirigente sindacale e che si sia in presenza di un vero e proprio trasferimento avvenuto, per ciascun docente, da un istituto scolastico ad un altro, in diversa città e che la ratio dell’art. 22 che indica il mutamento di “unità produttiva” come presupposto per la richiesta del nulla osta sindacale, mostra chiaramente la volontà legislativa di salvaguardare il dirigente sindacale dall’arbitrario spostamento da un ambiente lavorativo ad altro.
 L’esigenza del nulla osta nasce, infatti, dalla volontà del legislatore di evitare che l’inclusione del dirigente sindacale in una realtà produttiva diversa e autonoma impedisca, proprio per la netta separazione fra l’ambiente lavorativo di provenienza e quello di destinazione, ogni contatto con la “base” e con la realtà produttiva in cui il dirigente ha svolto fino a quel momento la propria attività sindacale.
 E’ evidente, infatti, come la distanza, anche fisica, dal precedente ambiente di lavoro, riduca fortemente la capacità del sindacalista di comprendere (e quindi tutelare) le istanze dei lavoratori addetti a quell’ambiente lavorativo e, nel caso di specie, lo spostamento dei docenti dirigenti era potenzialmente idoneo a ridurre le rispettive capacità di controllo e partecipazione alla realtà lavorativa di provenienza e, peraltro, andava sottoposto al nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
 Discende in via diretta dalle considerazioni sopra svolte, l’antisindacalità della condotta degli istituti convenuti, e che le argomentazioni del MIUR non appaiono idonee a superare il dettato normativo dal momento che la norma invocata (art. 5 CCNQ) non sembra esimere il sindacato dal rispetto dell’art. 22 e, pertanto, il ricorso merita l’accoglimento e il MIUR va condannato a cessare la condotta antisindacale con la revoca dei provvedimenti di trasferimento, riammettendo i docenti nelle mansioni svolte presso le rispettive sedi di provenienza.  www.sindacatosab.it

 F.to Prof. Francesco Sola - Segretario Generale SAB
sindacatosab@sabcs.it





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