Ordini del giorno pro ATA-ITP ee.ll
Data: Sabato, 09 novembre 2013 ore 05:00:00 CET Argomento: Opinioni
Nel Disegno di
legge di conversione del decreto - legge 104 è stato inserito
un’ulteriore o.d.g che impegna il Governo compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili, a provvedere ad una soluzione della
nostra annosa vicenda. Apprezziamo il lavoro e l’impegno di
alcuni Onorevoli e del Parlamento nei nostri confronti ma
crediamo che sarà ancora uno dei tanti ordini del giorno
approvati che rimarrà nei cassetti. Infatti di ordini del giorno
in questi anni ne sono scaturiti diversi, ma mai un proseguo serio.
Vorremmo un impegno dei partiti e dal governo per una risoluzione
fattiva senza se e senza ma……per questi motivi chiederemo un ’ulteriore
audizione del Comitato Nazionale ai rappresentanti delle varie
commissioni e del Governo.
Crediamo che nonostante la crisi che incombe si può riuscire a trovare
un compromesso alla questione;l’ impegno assunto della XI^ Commissione
Lavoro della Camera dei Deputati con la Risoluzione n. 8-00196 del 25 luglio 2012 è
rimasta lettera morta.
Chiediamo di sanare questa ingiustizia, che da 14
anni, ha ancora effetti devastanti nell’animo e nella vita di tanti
lavoratori e pensionati della Scuola.
Il Governo si era impegnato con detta Risoluzione, entro tempi brevi,
ché si giungesse ad una equilibrata soluzione della vicenda, con
l’obiettivo di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche
ed economiche alla problematica del personale ITP e del personale ATA.
Nel decreto legge recante,
“disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nella
P.A.”
approvato alla Camera dei Deputati AC 1682/A024, presentato dall’On.
CESARO Antimo (SCELTA CIVICA) il Ministro D’ALIA GIANPIERO ha accolto
un ordine del giorno a tutela delle legittime aspettative
del personale ATA e ITP passati dalle
dipendenze di province e comuni ai ruoli dello stato .
L’impegno del Governo è di valutare
l’opportunità di adottare iniziative anche di tipo normativo volte a
garantire l’applicazione dell’articolo 8, comma 2 della legge 124 del
1999 con il riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata sia
per il personale ancora in servizio, sia per il personale andato in
quiescenza dopo il 1° gennaio 2000 e a disporre il blocco immediato
delle richieste di recupero, in atto, delle somme percepite dal
personale ATA-ITP a seguito di sentenze favorevoli di primo e secondo
grado, precedenti all’intervento normativo e alla norma interpretativa
contenuta nella sopra citata legge finanziaria n.266 del 2005.
Ordine del Giorno La Camera, premesso che:
l’articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 ha stabilito il
transito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, nei ruoli
del personale dello Stato a partire dal 1o gennaio 2000, garantendo a
detto personale, ai fini economici e giuridici, il riconoscimento delle
anzianità maturate presso l’ente locale di provenienza e
l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;
l’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000,
stravolgendo l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha introdotto un
criterio di inquadramento del personale trasferito allo Stato che si
basa solo su quanto percepito nell’ente locale di provenienza fino al
31 dicembre 1999, senza tener conto dell’anzianità di servizio maturata
presso l’ente stesso, trasformando semplicemente la sola retribuzione
tabellare del dipendente in anzianità;
tale accordo ha finito per determinare un’anzianità di servizio
inferiore a quella maturata effettivamente dal personale trasferito e
un inquadramento erroneo della posizione stipendiale, questione di non
poca rilevanza se si considera che il CCNL del comparto scuola,
applicato dal 1o gennaio 2000 a tutto il personale ATA, prevede delle
posizioni stipendiali crescenti con l’anzianità di servizio;
tra il 2001 e il 2005 gran parte del personale ATA interessato ha
presentato ricorso al giudice del lavoro per affermare il diritto al
riconoscimento dell’anzianità effettivamente maturata ed il contenzioso
che ne è derivato ha visto il MIUR sconfitto nella quasi totalità delle
sentenze, dalla prima pronunciata dal tribunale di Milano nel 2002,
alla serie di sentenze pronunciate dalla Cassazione nel 2005;
successivamente la Legge finanziaria per il 2006, all’articolo 1 comma
218, fornendo un’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge
n. 124 del 1999, ha negato, con effetto retroattivo, il riconoscimento
delle anzianità maturate e annullando di fatto gli effetti delle
sentenze favorevoli ai lavoratori,
impegna il Governo
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a provvedere ad
una soluzione della vicenda che vede coinvolto il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali, in servizio
nelle istituzioni scolastiche, transitato nei ruoli del personale dello
Stato, riconoscendo a tali lavoratori l’anzianità di servizio e la
ricostruzione della carriera.
9/1574-A/64. Rampi, Manzi, Malpezzi, Vacca, Luigi Gallo.
lovevin@hotmail.com
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