Proposta di legge sull’Istituzione dell’Albo professionale Nazionale degli insegnanti, ai membri della VII Commissione Cultura e d'Istruzione
Data: Mercoledì, 06 novembre 2013 ore 06:00:00 CET Argomento: Sindacati
Al Ministro Maria Chiara Carrozza
Al Presidente On. Giancarlo Galan
Alla VII Commissione della Camera dei
Deputati
Egregi Ministro Carrozza, Presidente Onorevole Giancarlo Galan e membri
della VII Commissione della Camera dei Deputati, con la presente, il
sindacato Unicobas Scuola chiede una discussione in merito alla
proposta sull’istituzione dell’Albo professionale nazionale degli
insegnanti.
Spunti di
riflessione:
L’Unicobas Scuola è d’accordo con Gian Paolo Prandstraller (avvocato e
libero docente di sociologia generale, Professore Ordinario di
Sociologia nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Bologna nel 1977 fino alla conclusione della carriera accademica. Ha
scritto diversi testi filosofici) che è opportuno far partire questa
riflessione, sulla professione di insegnante, dal tipo di società in
cui viviamo. La società “industriale” è finita da circa trent’anni; ci
troviamo oggi bene addentro alla società che l’ha sostituita, cioè la
società "postindustriale". Qual è il carattere di fondo di questo tipo
di società? Che la produzione si basa sulla conoscenza
scientifico-tecnica prodotta dalle scienze, siano esse fisiche,
biologiche, comportamentali, psicologiche o altro. La conoscenza
scientifica diventa dunque il fattore assiale della produzione,
l’elemento senza il quale nessun contesto economico può reggere il
confronto con altri contesti, né partecipare con successo alla
competizione economica internazionale.
Nella società postindustriale i gruppi umani che controllano i processi
produttivi sono due. Da una parte gli industriali, che hanno acquistato
un’alta coscienza di sé, al punto che parlano apertamente di “egemonia”
delle imprese, nel mondo d’oggi; dall’altra i knowledge workers, i
“lavoratori della conoscenza”, ossia i professionisti, categoria che
incorpora e applica i saperi specifici per risolvere i principali
problemi esistenziali e sociali, basandosi sui principi indotti dalle
scienze. Il tentativo degli industriali di ignorare il contributo dei
knowledge workers, è a mio avviso, destinato a fallire: i knowledge
workers detengono infatti quel bagaglio di conoscenze che è ormai
indispensabile per poter realizzare prodotti aggiornati, o servizi
volti a risolvere problemi difficili, come quelli che di regola sono
affidati alle professioni.
Considero gli insegnanti una categoria rientrante di pieno diritto nei
knowledge workers, professionisti di quello specifico che è la base
stessa del teaching, sia dal punto di vista della conoscenza effettiva
delle materie insegnate, sia delle tecniche didattiche idonee a
riversare tali materie sugli allievi. Qualsiasi società di tipo
postindustriale ha perciò bisogno di un corpo di insegnanti che siano
professionisti, essendo indispensabile per tale società che ogni
insegnante possieda completamente la materia che è chiamato ad
insegnare. La scuola che tiene nel proprio seno insegnanti privi di
questa caratteristica è destinata a rimanere priva del supporto
essenziale offerto dalla conoscenza, a meno che non compia
un’operazione di acquisto in grande stile di insegnanti validi presso
contesti che ne dispongano in eccesso. Il che può costituire una
strategia soltanto temporanea, che, se prolungata troppo a lungo,
risulta rovinosa perché impoverisce il tessuto culturale locale, con la
conseguenza che si produce un grado insopportabile d’ignoranza nella
popolazione.
Si pone per gli insegnanti il problema del “gruppo di riferimento”, al
quale guardare per una futura immedesimazione. Per gli insegnanti vi
sono attualmente due soli gruppi di riferimento: a) le professioni
intellettuali e il loro movimento verso l’unità delle professioni
mediante enti di rappresentanza generale del lavoro intellettuale; b)
la burocrazia ministeriale nella forma e nella struttura che la
connotano attualmente. Le differenze tra questi due poli sono evidenti.
Le professioni infatti sono segnate: 1) da una base cognitiva
specifica, un settore dello scibile che ciascuna di essa si ritaglia e
in un certo senso controlla, e al quale fa capo nel proprio
aggiornamento e perfezionamento; 2) dal principio di autonomia, per cui
il gruppo professionale non prende ordini né dalla politica, né dal
capitale, né da altra forza o entità, ma si attiene alle regole e
nozioni derivanti dalle scienze che ne costituiscono la base; 3)
dall’esistenza di un’etica, normalmente incorporata in un codice
etico-deontologico, mirato soprattutto a proteggere il fruitore delle
prestazioni professionali, rispetto all’ovvia preminenza del
professionista, che conosce la materia meglio di chi non la conosce. –
La burocrazia invece è caratterizzata da: 1) applicazione continua del
funzionario al proprio ufficio; 2) principio di gerarchia, ossia
subordinazione di ogni ruolo ad un ruolo superiore; 3) tessuto rigido
di regole (regolamenti) che impediscono al funzionario di dare risposte
personali ai problemi che gli vengono sottoposti, e che garantisce la
completa uniformità e impersonalità delle risposte.
Sembra inevitabile riconoscere che, tra questi due poli, gli insegnanti
devono guardare con maggiore interesse al primo, dato che se si
integrassero nel secondo perderebbero la propria identità, riducendosi
a funzionari di basso rango soggetti ad una disciplina ministeriale
insopportabile, densa di circolari e di regolamenti. Neppure se
volessero definirsi come una “burocrazia professionale” (quella forma
di burocrazia che riunisce, nei funzionari, competenze burocratiche e
nello stesso tempo professionali derivanti dalle professioni tipiche)
gli insegnanti potrebbero, in un quadro di riferimento burocratico,
ritenersi soddisfatti perché le burocrazie professionali non hanno il
requisito dell’autonomia, che gli insegnanti invece considerano
essenziale.
La scelta del polo professionale come gruppo di riferimento comporta
che gli insegnanti tengano presente: a) qual è il percorso strategico
che le professioni italiane stanno compiendo a partire dall’ultimo
quinquennio del XX secolo; b) perché diventa logico collegare la
professione docenziale alla richiesta di ottenere un Ordine, del tutto
simile agli Ordini che caratterizzano le professioni riconosciute.
Link proposta di legge http://www.unicobas.it/propordine.htm
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ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI DOCENTI
TITOLO I - CAPO I
DEL FONDAMENTO E DELLA LEGITTIMAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE.
ART.1- DELL'ISTITUZIONE DELL'ORDINE PROFESSIONALE DEI DOCENTI
1. E' istituito l'ordine professionale dei docenti. Hanno il titolo di
docente e possono esercitare le attività di insegnamento di cui
all'art.3,comma 2,coloro che sono iscritti all'albo.
ART.2-DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
1. Per l'iscrizione all'albo è necessario aver conseguito
l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'esame di stato. Per
accedervi è necessaria, oltre al possesso di un titolo idoneo,
accademico o ad esso equipollente, in una delle discipline comprese
nelle classi di concorso, l'avvenuta frequenza di un tirocinio annuale,
tranne che non sia stato esperito durante la formazione universitaria
nel ciclo specialistico appositamente indirizzato all'esercizio della
professione docente.
ART.3- DELLA NATURA DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. La professione docente trova il suo cardine nella libertà di
insegnamento e la sua connotazione nel primario diritto all'istruzione
ed è garanzia per la concreta attuazione del pluralismo di idee, valori
e orientamenti nella scuola.
2. Essa si configura in tutte quelle attività indirizzate
all'attuazione dei processi di apprendimento ed è esercitata nel
rispetto del codice deontologico.
ART. 4-DELL'AGGIORNAMENTO IN ESONERO
1. Ogni docente ha diritto ogni 5 anni ad un anno appositamente
destinato all'aggiornamento, senza perdita del trattamento economico in
caso di attività svolta in rapporto di lavoro subordinato. Esso è un
obbligo per tutti i docenti, e si assolve principalmente per ciascuno
di essi durante l'anno appositamente destinato; tuttavia a richiesta
può essere frazionato nel corso del quinquennio.
ART.5-DELL'ALBO DEI DOCENTI
1. L'albo dei docenti è istituito presso ogni Consiglio dell'ordine di
ciascuna provincia. Esso si diversifica in due sezioni: la prima
contiene i docenti degli istituti di istruzione primaria; la seconda
comprende i docenti degli istituti di istruzione secondaria e
superiore. Nell'ambito di ciascuna sezione l'iscrizione avviene secondo
la classe di concorso individuata dal titolo abilitante. Se esso si
estende a più di una si ha diritto all'iscrizione in ciascuna di essa.
2. E' altresì istituito un albo dei tirocinanti. La permanenza in esso
non può superare i cinque anni.
3. Per l'esercizio dell'attività di insegnamento di cui all'art.3,comma
2, è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che le funzioni siano
svolte in forma autonoma che in rapporto di lavoro subordinato.
4. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la
professione in tutto il territorio dello Stato e dell' Unione Europea,
nonché in tutte le scuole italiane all'estero.
ART. 6-DEI MODI DELL' ESERCIZIO PROFESSIONALE
1. Il docente inquadrato in rapporto di lavoro subordinato può al
contempo esercitare autonomamente attività d'insegnamento, purché
l’attività di non insegnamento non siano di pregiudizio al regolare e
corretto assolvimento delle funzioni nell'istituzione scolastica da cui
dipende.
ART. 7-DELL'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PROFESSIONALE
1. Il docente al momento dell'assunzione può scegliere l'inquadramento
in rapporto di esclusività impegnandosi a non svolgere alcuna attività
d'insegnamento in forma autonoma. In tal caso il trattamento economico
è differenziato secondo il C.C.N.L. della scuola.
ART. 8-DEI LIMITI ALL'APPARTENENZA AD ALTRI ORDINI
1. Il docente iscritto all'albo può al contempo appartenere ad altro
ordine ma l'esercizio professionale corrispondente non deve essere
attività di insegnamento in altri ambiti.
Se il pregiudizio si traduce in un grave danno al diritto
all'istruzione e le cause non sono state rimosse, malgrado diffida, il
Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione.
CAPO II
DELL'ORDINE E DELLE SUE ATTRIBUZIONI
ART. 9-DEGLI ORDINI PROVINCIALI
1. L'ordine si articola territorialmente secondo dimensioni
provinciali, ed i rispettivi consigli sono elettivi e hanno durata
biennale. Ogni ordine provinciale è persona giuridica di diritto
pubblico.
ART.10-DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI.
1. I consigli provinciali sono composti da 9 membri se gli iscritti non
superano i 20.000, 13 membri se gli iscritti non superano i 40.000 e 15
membri se gli iscritti superano i 40.000.
ART.11-DELL'ELETTORATO PASSIVO
1. Sono eleggibili i docenti con almeno 6 anni di iscrizione all'albo.
ART.12-DEI LIMITI AL MANDATO CONTINUATIVO
1. I componenti del Consiglio dell'Ordine provinciale sono rieleggibili
per non più di due volte consecutivamente.
ART.13-DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE
1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni :
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre
disposizioni in materia;
b) vigila sul rispetto della dignità e della libertà della professione
e svolge tutte le azioni a tutela. Intraprende ogni iniziativa diretta
alla repressione dell'esercizio abusivo dell'attività professionale;
c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) propone modifiche e promuove aggiornamenti al codice deontologico e
ai regolamenti;
e) vigila sulla condotta degli iscritti in ordine al rispetto delle
norme deontologiche, e adotta i provvedimenti disciplinari;
f) cura la formazione iniziale post titolo e gli aggiornamenti
professionali, secondo le direttive del Consiglio Nazionale e
sovraintende alle verifiche periodiche;
g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine, e
compila annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) propone al Consiglio Nazionale la misura della quota annuale dovuta
dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento;
i) emana norme integrative se previste dal regolamento;
l) propone all'assemblea degli iscritti, se lo ritiene, l'indennità
aggiuntiva di mandato a favore dei consiglieri.
ART.14-DELLE CARICHE
1. Ogni consiglio elegge un presidente, un vice presidente, un
segretario e un tesoriere.
2. Il Presidente rappresenta all'esterno l'ordine; convoca e presiede
il consiglio e l'assemblea degli iscritti ed esercita ogni altra
attribuzione conferitagli dal presente ordinamento.
3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento. Se l'assenza o l'impedimento riguardi entrambi ne fa le
veci il membro più anziano per iscrizione e in caso di pari anzianità
il più anziano per età.
ART.15-DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
1. Oltre alle sedute che periodicamente il presidente convoca per le
attività ordinamentali sia ordinarie che straordinarie egli deve
convocare l'assemblea degli iscritti annualmente entro il mese di
Aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo.
2. Esso è predisposto dal consiglio sui dati raccolti e elaborati dal
tesoriere che provvede altresì a dare attuazione alle delibere di spesa
di concerto con il presidente.
ART.16-DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
1. Tutte le volte che il consiglio lo delibera o quando lo richieda un
quinto degli iscritti con apposito ordine del giorno, il presidente
deve convocare l'assemblea degli iscritti entro 15 giorni dalla
deliberazione dalla richiesta. L'assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è obbligatoria se il Consiglio propone
indennità aggiuntive per i consiglieri.
CAPO III
DELL' ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
ART.17-DELL'INDIZIONE E DELLA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno 45
giorni prima della scadenza della consiliatura dalla Commissione
elettorale composta da un Presidente, un Segretario e 5 membri tutti
estratti tra gli iscritti ad altro ordine provinciale e nominati,
almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica, dal
Presidente. La convocazione si effettua mediante notifica per pubblica
proclamazione tramite il giornale dell'ordine almeno 15 giorni prima a
tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo o dei luoghi, del
giorno o dei giorni, delle ore sia della prima che della seconda
convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di dieci
giorni dalla prima.
3. L'elezione è valida in prima convocazione, quando abbia votato
almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia
stato il numero dei votanti.
ART.18-DELLA NOMINA E DELL'INSEDIAMENTO DEI SEGGI
1. La Commissione elettorale dieci giorni prima dell'inizio delle
operazioni di voto, nomina un presidente e due scrutatori per ogni
seggio, fra gli elettori.
2. Durante la votazione è sufficiente la presenza nel seggio di due
componenti.
ART.19-DELLE MODALITA' DELLE ELEZIONI
1. L'elezione avviene secondo il sistema adottato dal Consiglio
nazionale con proprio regolamento.
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi per
schieramenti fino al doppio di quello dei componenti del Consiglio
dell'Ordine. Non è ammesso il voto per delega.
2. Decorso il termine stabilito dal Consiglio per le operazioni di
voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori
che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la
votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle
operazioni di scrutinio.
3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e
trasmette i verbali alla Commissione elettorale
4. Il presidente della Commissione elettorale proclama eletti coloro
che hanno ottenuto la maggioranza dei voti secondo il meccanismo
indicato nel regolamento.
5. Dopo l'elezione, il presidente del Consiglio nazionale, sulla scorta
dei dati trasmessi dal Presidente della Commissione elettorale,
comunica al Ministro della giustizia, al Ministro dell'Istruzione e al
Provveditorato agli Studi della provincia l'avvenuta proclamazione
degli eletti.
ART.20-DEL RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI.
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi
dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine,
entro dieci giorni dalla proclamazione.
2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia
accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non
superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel
regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.
CAPO IV
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOCENTI
ART. 21-DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
1. E' istituito con sede presso il Ministero dell'Istruzione, il
Consiglio Nazionale dei docenti. Esso è composto da 21 membri eletti su
base regionale. Ogni Regione esprime un rappresentante ad eccezione del
Lazio che ne esprime due in considerazione della alta densità di
istituti di formazione superiore.
2. Sono eleggibili i docenti con almeno 12 anni di iscrizione all'albo.
ART.22-DELLA DURATA IN CARICA
1. I componenti del consiglio nazionale dei docenti restano in carica
tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.
2. Se per qualsiasi causa viene a mancare alcuno dei membri lo
sostituisce il primo dei non eletti della stessa lista.
ART. 23-DELL' INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE
1. Non si può essere contemporaneamente membro di un consiglio
dell'ordine e del consiglio nazionale dei docenti. Chi viene eletto
membro del Consiglio nazionale non può avere alcuna carica, a qualsiasi
titolo, nel consiglio dell'ordine.
2. Qualora il consigliere eletto al Consiglio nazionale non si sia
dimesso nei 10 giorni successivi alla proclamazione, dalla carica di
consigliere di un ordine provinciale o non abbia rinunciato alla nomina
presso il Consiglio nazionale si intende decaduto.
3. Ogni altro mandato elettivo o di rappresentanza sindacale o politica
è incompatibile con l'espletamento della carica di consigliere
provinciale e nazionale.
ART.24-DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio nazionale dei docenti ha la rappresentanza
istituzionale dell'ordine sul piano nazionale.
E' ente di diritto pubblico ed esercita, oltre a quelle demandategli da
altre norme, le sottoindicate attribuzioni:
a) dà pareri al Ministro della istruzione sui progetti di legge e di
regolamento che riguardano la formazione primaria, secondaria,
superiore e permanente.
b) emana norme regolamentari comuni per la disciplina delle attività
dei consigli provinciali.
c) emana il codice deontologico e ne cura periodicamente
l'aggiornamento.
d) stabilisce annualmente il piano delle attività di aggiornamento per
l'attuazione delle quali si avvale principalmente degli ordini
provinciali e delle università.
e) coordina e promuove le attività culturali dei consigli tese al
miglioramento e al perfezionamento della professionalità.
f) regola la formazione del tirocinio e verifica periodicamente
mediante gli ordini provinciali l'adempimento da parte degli iscritti
delle attività di aggiornamento.
g) intraprende ogni iniziativa a carattere nazionale a tutela della
reputazione, della dignità e della libertà dei docenti.
h) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli
ordini in materie di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi
dell'albo e relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e in
appello sui ricorsi in materia disciplinare.
i) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi degli affari di
sua competenza, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni da
approvarsi dal ministro della giustizia.
l) dà parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini ai sensi
dell'art. 29.
m) determina con deliberazione sottoposta al visto dal ministro della
giustizia e con aggiornamento biennale la misura delle quote annuali
dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento e degli ordini
provinciali.
n) stabilisce l'equipollenza dei titoli.
ART. 25-DELLE CARICHE
1. Il Consiglio nazionale dei docenti elegge secondo un proprio
regolamento il presidente, il vice presidente il segretario e il
tesoriere. Elegge altresì un comitato esecutivo composto da dieci
membri tra cui di diritto sono compresi il presidente, il vice
presidente, il segretario e il tesoriere.
2. Il Presidente rappresenta all'esterno l'ordine; convoca e presiede
il consiglio e l'assemblea dei presidenti degli ordini provinciali ed
esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente ordinamento.
3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento. Se l'assenza o l'impedimento riguardi entrambi ne fa le
veci il membro più anziano per iscrizione e in caso di pari anzianità
il più anziano per età.
ART. 26- DEL COMITATO ESECUTIVO
1. Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del
consiglio e supporta il presidente nella gestione ordinaria
dell'ordine. Adotta inoltre in caso di assoluta urgenza le delibere di
competenza del consiglio escluse quelle di cui al punto a, b, c, g, i
con obbligo di ratifica nella prima riunione da convocarsi non oltre 15
giorni.
ART. 27- DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
1. Oltre alle sedute che periodicamente il presidente convoca per le
attività ordinamentali sia ordinarie che straordinarie egli deve
convocare l'assemblea dei presidenti degli ordini provinciali
annualmente entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo.
2. Esso è predisposto dal consiglio sui dati raccolti e elaborati dal
tesoriere che provvede altresì a dare attuazione alle delibere di spesa
di concerto con il presidente.
CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 28- DELLE RIUNIONI DEI CONSIGLI E DEL COMITATO ESECUTIVO
1. Per la validità delle sedute di un Consiglio provinciale o del
Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza
dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in
carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
ART. 29-DELLO SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI PROVINCIALI
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli
dell'Ordine.
2. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio
nazionale, sciogliere un Consiglio provinciale che non sia in grado di
funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza
che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il
Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti,
persista nel violarli.
3. Con lo stesso decreto il ministro nomina, scegliendo fra i docenti
un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino
all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta
giorni dal decreto di scioglimento.
TITOLO II - CAPO I
DELL'ALBO
ART. 30-ISTITUZIONE
1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine provinciale è istituito l'Albo dei
docenti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella
circoscrizione del Consiglio. L'albo è ripartito in due sezioni, l'una
dei docenti della formazione primaria, l'altra dei docenti della
formazione secondaria e superiore.
2. I docenti cha abbiano la loro abituale residenza fuori dal
territorio della Repubblica o che non abbiano la cittadinanza italiana
sono iscritti nell'albo di Roma ad un apposito elenco.
ART. 31-REGOLAMENTO
1. Il Consiglio Nazionale fissa con regolamento le modalità di
iscrizione all'Albo.
ART. 32- CONTENUTO
1. L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la
residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione,
il titolo in base al quale è avvenuta e la classe o le classi di
concorso. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di
iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine
di iscrizione. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
all'Albo. A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.
2. I tirocinanti sono iscritti all'apposito Albo.
ART. 33-RIGETTO DELLA DOMANDA
1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo o
anche dei tirocinanti deve essere motivato e deve essere comunicato
all'interessato con il mezzo più efficace nel termine di 15 giorni
dalla deliberazione.
CAPO II
DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO
ART. 34-DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIU' DI UN ALBO PROVINCIALE
1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In
caso di cambiamento di residenza, il docente deve chiedere il
trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre
mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio
dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del docente
che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale
cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo
della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il docente nel
proprio Albo.
ART. 35-DELLA CANCELLAZIONE
1. Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio o a richiesta del
Ministro dell'Istruzione o di un organo ad esso sottoordinato la
cancellazione dall'Albo:
a) in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque
titolo derivata o di perdita della cittadinanza italiana. In questo
secondo caso, tuttavia il docente è iscritto nell'elenco speciale per
gli stranieri, a domanda.
b) nei casi di incompatibilità ex art. 8;
c) quando la sospensione ex art. 37 si sia protratta per più di due
anni;
d) quando il docente non osservi l'obbligo della residenza;
e) quando il docente trasferisca la sua residenza in altra provincia;
f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione;
g) quando l'iscritto sia moroso delle quote annuali di iscrizione per
più di tre anni e non abbia ottemperato alla diffida.
2. La cancellazione, tranne nel caso indicato alla lettera f, non può
essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.
3. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di
cancellazione sono notificate, entro 15 giorni, all'interessato ed al
Ministro dell'Istruzione tramite i Provveditorati agli Studi.
L'interessato ed il Ministro dell'Istruzione possono presentare ricorso
al Consiglio nazionale forense nel termine di 15 giorni dalla
notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto
sospensivo.
4. I docenti cancellati dall'albo, a termini del presente articolo,
hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino la
cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e
l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono
originariamente iscritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.
5. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 30 e
segg.
6. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un
procedimento penale o disciplinare.
Art. 36-DELLE CONDANNE PENALI
1. Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato
condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di
interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti
dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o
dell'ordine.
3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di
cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento
disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal prima comma
dell'art.39.
ART. 37- DELL' INOTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
1. E' disposta la sospensione dall'Albo dei docenti se risultano
inottemperati, dopo due diffide infruttuose, gli obblighi minimi di
aggiornamento periodico tranne che non siano causate da legittimo
impedimento per malattia, mandato o altro.
2. La sospensione è revocata una volta ottenuta la certificazione
dell'aggiornamento.
3. Se la sospensione supera i due anni si provvede alla cancellazione.
ART. 38- DELLA REISCRIZIONE
1. Il docente cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere
riammesso quando sono cessate le ragioni che ne hanno comportato la
cancellazione.
TITOLO III - CAPO I
DELLA DISCIPLINA E DELLE SANZIONI
ART. 39-DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE
1. I docenti che si rendano colpevoli di abusi o mancanze e violazioni
delle regole del codice deontologico nell'esercizio della loro
professione o comunque di fatti non conformi alla dignità, alla
correttezza ed al decoro professionale sono sottoposti a procedimento
disciplinare.
2. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al
Consiglio dell'Ordine che ha la custodia dell'albo in cui il
professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del
quale è avvenuto il fatto per cui si procede. Il Consiglio dell'ordine
che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è
tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Consiglio.
3. Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta
del Provveditorato agli Studio o dell'Ufficio ad esso sovraordinato,
ovvero su ricorso dell'interessato.
ART. 40-DELL'AUDIZIONE DEI TESTIMONI
1. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio
dell'Ordine ha facoltà di sentire testimoni.
ART. 41-DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
1. Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
a) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla
mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con
lettera del Presidente del Consiglio dell'Ordine;
b) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa
e del biasimo incorso;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non
inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è
stabilito nell'art. 43;
d) la radiazione dall'albo.
ART. 42-DELLA RADIAZIONE
1. La radiazione è pronunciata contro il docente che abbia comunque,
con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la
dignità della categoria.
Importano parimenti la radiazione dagli albi:
a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a
5 anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata,
nelle quali il docente sia incorso;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art.
222, comma secondo c.p. e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad
una casa di lavoro.
2. La radiazione nei casi preveduti nel presente articolo è dichiarata
dal Consiglio dell'Ordine, sentito, qualora lo creda, il condannato.
ART. 43-DELLA SOSPENSIONE
1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione
preveduti nel c.p. importano di diritto la sospensione dall'esercizio
della professione:
a) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a
tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti
nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di
custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non
detentive prevedute nell'articolo 215 c.p., comma terzo, numeri 1, 2 e
3;
c) l'emissione di un’ordinanza di custodia cautelare;
d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di
sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 c.p.
2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine, sentito, ove
lo creda, il professionista.
3. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la
sospensione del docente soggetto alla sorveglianza speciale della P.S.
o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o
di accompagnamento senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.
Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione
non è assoggettata al limite stabilito nell'art. 41, n.° 3
ART. 44-DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OBBLIGATORIO
1. Salvo quanto è stabilito negli artt. 42 e 43, il docente che sia
stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non
sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare
per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso
che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non
sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o patteggiamento della
pena.
Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente
dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il docente contro il
quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una
misura di sicurezza, o sia soggetto alla sorveglianza speciale della
P.S.
2. Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti dànno
immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al
Consiglio dell'Ordine che ha la custodia dell'albo, in cui il
professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite
l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della
sospensione cautelare.
3. Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene di pronunciare la
sospensione del professionista soggetto alla sorveglianza speciale o
contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di
accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero
presso il Tribunale con rapporto motivato.
ART. 45-DELL'AUDIZIONE DELL'INCOLPATO
1. Fermo il disposto dell'art. 42, comma primo, lettera b, e dell'art.
43, comma secondo. Il Consiglio dell'Ordine non può infliggere nessuna
pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire
davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di 10
giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.
ART. 46-DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROVVEDIMENTI DI RADIAZIONE
1. I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli
dell'Ordine dei docenti della Repubblica, al Ministro dell'Istruzione
ed al Ministro della Giustizia.
ART. 47-DELLA REISCRIZIONE DOPO LA RADIAZIONE
1. Il professionista radiato dall'albo può esservi reiscritto purché
siano trascorsi almeno 5 anni dal provvedimento di radiazione, e, se
questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione
TITOLO IV - CAPO I
NORME DI SALVAGUARDIA
ART. 48-DEI TERMINI PER IMPUGNARE
1. Tutti i provvedimenti dei Consigli degli ordini provinciali sono
impugnabili con ricorso davanti al Consiglio nazionale dei docenti
entro 30 giorni dalla loro formale comunicazione.
ART. 49-DELL'ESONERO DAL SERVIZIO PER MANDATO
1. Ciascun consigliere esercita il proprio mandato in esonero dal
servizio e dalle funzioni, conservandone il trattamento economico, per
tutta la durata della consiliatura.
ART. 50-DELLA RISERVA DELL'AZIONE SINDACALE
1. Ogni azione o tutela che abbia natura prettamente sindacale resta di
pertinenza delle organizzazioni del settore.
TITOLO V - CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 51-DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER I RAPPORTI DI LAVORO CORRENTI
1. Tutti i docenti che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o che abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo
determinato hanno titolo per l'iscrizione all'albo alla sezione
corrispondente.
ART. 52-DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. Il Consiglio nazionale provvederà all'emanazione del codice
deontologico entro un anno dal suo primo insediamento.
ART. 53-DELLE REGOLE TRANSITORIE DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE
1. I consigli degli ordini predispongono regole minime di comportamento
professionali da valere fino a quando il Consiglio nazionale non abbia
provveduto a emanare il codice deontologico.
ART. 54-DELLE MODALITA' PROVVISORIE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
1. Ogni Consiglio dell'Ordine provvederà ad indicare le modalità per
l'iscrizione all'Albo ordinario e dei tirocinanti fino a quando il
Consiglio nazionale non abbia emanato apposito regolamento.
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Ci auguriamo che la nostra proposta sia votata ed approvata in
Commissione. Che il Vostro voto, da cui dipendiamo, possa produrre i
risultati da noi tutti desiderati e creare finalmente un Albo
professionale dei docenti, ridando importanza e valore a questa
professione, ricordiamo che gli insegnanti non lavorano ma insegnano.
Paolo
Latella - Segretario Unicobas Scuola Lombardia
paolo.latella@alice.it
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