Legge di stabilità: giallo sul blocco dell’indennità di vacanza contrattuale per gli statali fino al 2017
Data: Lunedì, 21 ottobre 2013 ore 07:30:00 CEST
Argomento: Sindacati


Mera svista o conferma della cancellazione degli scatti di anzianità a partire dal 2015 dopo la proroga del blocco contrattuale per il quadriennio 2010-2014? La nuova finanziaria parla di valori registrati nel 2013 per il triennio 2015-2017, ma questi stessi valori sono stati già ancorati a quelli del 2009. E siccome l’indennità anticipa il successivo aumento contrattuale, se blocchi l’una vuol dire che hai intenzione di bloccare l’altra. Anief riavvia i ricorsi al giudice del lavoro che saranno depositati dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta a seguito dell’udienza di novembre. Scrivi a r.stipendio@anief.net.
Il dubbio nasce dalla mancata pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.R. concernente Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2013 (Atto n. 6/XVII legislatura) recante proroga per il 2012-2014 del blocco dell’indennità contrattuale ai valori stabiliti dalla legge finanziaria del 2008.
E dopo la proroga del blocco degli stipendi, già dichiarato incostituzionale per i magistrati e gli avvocati dello Stato con la sentenza n. 223/12 della Corte costituzionale, in attesa della cancellazione della progressione di carriera per mera anzianità di servizio già preventivata dalla riforma Brunetta (D.Lgs. 150/09) a decorrere dal rinnovo contrattuale (ovvero dal 2015 vista la proroga del blocco al 2014), e comunque da finanziare attraverso nuovi tagli, risparmi e blocchi del turn-over, arriverebbe la proroga del blocco dell’indennità di vacanza contrattuale ai valori del 2009 per ben otto anni, forse proprio perché essendo la stessa pensata come un anticipo dei benefici contrattuali previsti e non essendone appunto previsti neanche per il triennio 2015-2017, non vi è ragione di aggiornarla al costo della vita secondo il protocollo sui redditi del 23 luglio 1993. Il condizionale è d’obbligo, perché ancora il D.P.R. non è stato pubblicato in G.U.
Certo, sarebbe doveroso ricordare come con la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego istituita con il D.Lgs. 23/1993 e ulteriormente disciplinata dal D.Lgs. 165/2001, è stato garantito agli statali un’indennità di vacanza contrattuale che il Governo-datore di lavoro dovrebbe corrispondere a partire dall’aprile successivo alla scadenza del contratto. Ma il contratto è scaduto nel 2009 e il suo rinnovo è stato bloccato dal Parlamento su proposta d’urgenza del Governo-Legislatore fino al 2014 e senza possibilità di recupero; ergo, i valori dell’indennità contrattuale possono rimanere fermi al 2009 visto che non c’è niente da dare fino al 2014. Sempre che la Consulta, in applicazione dell’art. 3 della Costituzione, il prossimo novembre non dichiari incostituzionale la norma (L. 122/2010) laddove blocca gli stipendi anche a insegnanti, professori universitari, dipendenti delle ambasciate e dell’Agcom.
Ma perché, allora, ancorare nella legge di stabilità i valori dell’indennità contrattuali per il triennio 2015-2017 a quelli certificati il 31 dicembre 2013, quando il D.P.R. approvato la scorsa estate dal Governo-Legislatore delegato dal Governo legislatore d’urgenza, dimentico di essere Governo-Datore di Lavoro, proroga il blocco dell’indennità contrattuali ai valori del 2009 (L. 203/2008, art. 2, c. 35) per il biennio 2013-2014? Forse non ci saranno rinnovi contrattuali anche per il 2015-2017? Abbiamo già preventivato di ipotecare quattro anni di aumenti contrattuali? Certo, sarebbe stato più onesto dire a chiare lettere: mai più scatti di anzianità e mai più indicizzazione della vacanza contrattuale, cancellando quell’intesa rimasta sulla carta per l’applicazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali nei comparti del settore pubblico firmata il 30 aprile 2009. Già che ci siamo, qualche saggio potrebbe suggerire di cambiare gli articoli 1, 36 e 39 della Costituzione, non più attuali perché la Repubblica non sembra più essere fondata sul lavoro, sulla tutela dei dignità dei lavoratori e sul loro diritto a un accordo che ne determini le prestazioni e i benefici economici. In questo modo, eviteremmo pure i ricorsi alla Consulta che già una ventina di tribunali hanno avviato per il blocco del contratto e della vacanza contrattuale pregressi.
Il DEF 2013, secondo cui “la valorizzazione del personale docente passa per la definizione di nuove modalità di sviluppo di carriera dei docenti stessi, con l’avvio di un sistema di valutazione delle prestazioni professionali collegato ad una progressione di carriera, svincolata dalla mera anzianità di servizio”.
L’atto n. 9/XVII legislatura e la memoria Confedir illustrata in audizione I Commissione Senato sui profili di incostituzionalità
Articolo 11, Legge di stabilità 2014 (Testo non ufficiale)
“Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Art. 1, c. 1, lettera d), Atto n. 9
D.P.R. concernente proroga del blocco contrattuale come previsto dall’art. 16, c. 1, del D. L. 98/11
(NON ANCORA PUBBLICATO IN G. U., approvato l’8 agosto 2013 dal C.D.M.)
“in deroga alle previsione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed all’articolo 2, comma 35, dellla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta nelle misure di cui all’art. 9, comma 17, secondo periodo, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.”
Art. 47-bis, d.lgs. 165/01, aggiunto dall’art. 59, c. 2, d.lgs. 150/09
Tutela retributiva per i dipendenti pubblici
“1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica [v. indennità di vacanza contrattuale, IVC] che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.”

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