L'ITP (insegnante tecnico pratico) deve o non deve utilizzare il registro elettronico! A quanto pare, la deportazione non è ancora iniziata
Data: Martedì, 15 ottobre 2013 ore 21:30:00 CEST
Argomento: Opinioni


Ecco cari colleghi un altro esempio di "mala" scuola:
Sto ricevendo da tutta Italia, dall'inizio dell'anno scolastico, diverse richieste di chiarimenti in merito al fatto che viene negato il registro elettronico agli ITP(insegnanti Tecnico Pratici). In diversi istituti tecnici e professionali, con l'introduzione del registro elettronico, a molti docenti tecnico pratici (ITP) viene tolto e negato il registro secondo un'allegorica interpretazione da parte di alcuni presidi kapò.

Ricordo a questi "emeriti" dirigenti, non so se definirli personaggi gattopardiani o quaquaraquà che il decreto legislativo 1277/48 introduce nel Comparto Istruzione italiano il profilo dell’Insegnante Tecnico Pratico (ITP) il cui titolo di accesso all’insegnamento è il Diploma quinquennale;

ai sensi dell’art.5 della Legge 124 del 1999 viene riconosciuta al profilo dell’ITP piena autonomia e completa priorità di voto sia in sede di valutazione sia nelle operazioni di scrutinio, dotando lo stesso di registro personale, al pari degli altri docenti;

al profilo dell’ITP viene affidata la responsabilità di conduzione delle attività di laboratorio nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dapprima in piena autonomia e successivamente, con ore parziali, in compresenza riconoscendogli, giuridicamente ed economicamente, il ruolo e la dignità di “docente”;

le attività didattiche cosiddette “tecnico-pratiche”, ancorché in compresenza, si svolgono nei laboratori alla presenza di un assistente tecnico di laboratorio che, non appartenente al profilo docente ma al personale ATA, al quale spetta di provvedere alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nonché il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, mentre la conduzione dell’attività didattica è esclusiva competenza dell’insegnante tecnico pratico nella sua funzione e ruolo di docente;

il profilo di ITP opera in sinergia, e mai in subordine nè gerarchico né funzionale, col docente teorico condividendo, insieme, strumenti , criteri ed obiettivi sia didattici che valutativi;

l’ITP in virtù dei livelli operativi succitati, si configura come un profilo appartenente al ruolo docente e non va confuso con la figura dell’Assistente di Cattedra soppressa fin dal 1999, o con quella dell’Assistente Tecnico, appartenente al ruolo ATA (Ausiliari, Tecnici, amministrativi);

Gli ITP sono docenti devono avere il registro elettronico con tanto di firma e argomento trattato!

Forse qualche preside ha scambiato la norma sul demansionamento come una vera deportazione... strano cari colleghi ITP che non vi abbiano ancora  obbligato ad indossare la fascia al braccio con scritto ITP... (grazie al Governo Berlusconi - Ministro Gelmini, al Governo Monti - Ministro Profumo e adesso il Governo Letta - Ministro Carrozza... anche se quest'ultimi hanno promesso che nella conversione in legge del decreto Scuola cancelleranno la norma del demansionamento dei docenti inidonei e degli iTP).

Insomma se qualche dirigente vi tratta in questa maniera avvisate il vostro sindacato e le RSU della vostra scuola e se nel caso di risposta negativa contattatemi su unicobas.lombardia@gmail.com e vi aiuterò a denunciarlo.

Ci sono già sentenze in merito al demansionamento in Ata cari colleghi ITP che vi danno ragione.
Buona scuola a tutti!

prof Paolo Latella - Segretario Unicobas Scuola Lombardia
paolo.latella@alice.it





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