D.L. 104/13: ANIEF propone emendamenti su Idonei, TFA, PAS, SFP in GaE, precari AFAM, Dimensionamento
Data: Venerdì, 20 settembre 2013 ore 06:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Inizia oggi l’iter
presso la VII Commissione Camera Deputati (AC 1574). Il sindacato
invita i Deputati a presentare e approvare alcune modifiche su
graduatorie ad esaurimento e organici, a trovare le relative coperture
finanziarie per eliminare il blocco della ricostruzione di carriera per
i neo-assunti (art. 15, c. 1 e L. 106/11), utilizzare in organico
funzionale gli ITP in esubero e gli inidonei (art. 15, c. 4, e L.
135/12), ripristinare i concorsi per ricercatore (L. 240/10).
Necessario rimuovere l’obbligatorietà della formazione (art. 16, c. 1).
Sulle assunzioni programmate nella scuola è necessario, nel rispetto
della normativa nazionale (D.Lgs 29/93, D.Lgs 165/01) e comunitaria
(direttiva 1999/90/CE) cancellare l’invarianza finanziaria da disporre
con un nuovo contratto che bloccherà la ricostruzione di carriera ai
26.264 docenti di materie curricolari, ai 13.400 ATA e ai 26.684
docenti di sostegno che saranno assunti nei prossimi tre anni su posti
vacanti in organico di diritto ma al di là delle normali facoltà
assunzionali, come già avvenuto per i 90.000 doceni e ATA assunti (CCNL
4 agosto 2011) nell’ultimo biennio in base alla legge 106/11.
Per quanto riguarda la predisposizione di emendamenti senza maggiori o
nuovi oneri a carico della finanza pubblica, Anief ne ha elaborato sei
che migliorano il testo:
• Per i più di mille precari dell’AFAM (con
l’introduzione dell’art. 19, c. 1bis), si propone di inserire nelle
nuove graduatorie ad esaurimento tutti i docenti inseriti nelle
graduatorie d’istituto con 360 giorni di servizio svolti dopo il
2004-2005.
• In tema di dimensionamento (con le modifiche
all’art. 12, comma 1, lettera c) si intende garantire la peculiarità
della sede di dirigenza nelle istituzioni scolastiche collocate in zone
montane e piccole isole.
In tema di graduatorie ad esaurimento, con l’introduzione dell’art.
15bis, si propone:
• il ripristino della giurisdizione del giudice
amministrativo sulle controversie
• la cancellazione del vincolo quinquennale per i
docenti neo-assunti dal 1° settembre 2013 per le domande di
assegnazione provvisoria e di trasferimento
• la cancellazione del divieto di spostamento dei
titoli dichiarati all’atto dell’aggiornamento
• la cancellazione del depennamento dei docenti di
ruolo
• l’assorbimento della IV con la III fascia e
l’inserimento nella terza fascia dei docenti inseriti nelle graduatorie
di merito di cui al D.D.G. n. 82 del 24.9.12, dei docenti iscritti ai
corsi di Scienze della Formazione a partire dall’a.a. 2008-2009, con
riserva se non ancora laureati, dei docenti abilitati con il TFA
ordinario, di tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva
dei docenti che conseguiranno il PAS speciale o che si iscriveranno al
nuovo TFA ordinario.
Gli emendamenti predisposti senza maggiori oneri per la finanza pubblica
AC 1574
Emendamento
Articolo 15 bis
(Graduatorie ad esaurimento)
Prevedere il seguente comma:
“1. I commi 4-quater e 4-quinquies, dell’articolo 1, della legge 24
novembre 2009 n. 167 sono soppressi. Il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, in sede di aggiornamento, per il
triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste
dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al
reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette
graduatorie.”
Relazione tecnica
La norma cancella l’unico intervento del legislatore sulla tabella di
valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento, rimandata ad
atto amministrativo dalla legge 296/2006 e per semplificare anche i
processi di mobilità compartimentale attraverso l’assunzione dalle
graduatorie per scorrimento per altre abilitazioni posseduti dai
docenti di ruolo su altre classi di concorso, vista l’ordinanza di
remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta
dal Tar Lazio, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
AC 1574
Emendamento
Articolo 15 bis
(Graduatorie ad esaurimento)
Prevedere il seguente comma:
“1. All’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14,
infine aggiungere il seguente periodo: “Il Ministro dell’Istruzione
della Ricerca e dell’Università, nel decreto di aggiornamento delle
graduatorie delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi
dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, provvede ad unificare le
suddette graduatorie aggiuntive alle graduatorie di terza fascia. In
occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione
della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti
che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari
attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e
successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle
graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del
concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai
docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della
Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione.
Possono essere inseriti con riserva, invece, gli studenti ancora
iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione
della Ricerca e dell’Università per il conseguimento dell’abilitazione,
ma non in possesso del titolo abilitante con scioglimento della riserva
da disporre all’atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo
al successivo aggiornamento.”
Relazione tecnica
La norma intende garantire la parità di accesso alla professione
insegnante e di trattamento al personale docente che ha superato
sessioni concorsuali per il conseguimento dell’abilitazione presso le
Università o a seguito dell’ultimo concorso a cattedra, unificando le
graduatorie aggiuntive alla terza fascia introdotte durante il periodo
di vigenza delle precedenti graduatorie triennali, senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
AC 1574
Emendamento
Articolo 15 bis
(Graduatorie ad esaurimento)
Prevedere il seguente comma:
“1. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle
graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
Relazione tecnica
La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle
controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, e
semplifica il contenzioso attivato presso i diversi tribunali del
lavoro, riportando al precedente ordinamento, producendo evidenti
risparmi per la finanza pubblica.
AC 1574
Emendamento
Articolo 15 bis
(Graduatorie ad esaurimento)
Prevedere il seguente comma:
“1. Sopprimere il comma 21, dell’articolo 9, della legge 12 luglio
2011, n. 106.”
Relazione tecnica
La norma armonizza la normativa relativa ai trasferimenti, passaggi di
ruolo e assegnazioni provvisorie del personale docente assunto prima e
dopo il 1 settembre 2011, consentendo il ricongiungimento familiare
senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La recente introduzione
della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo,
in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19,
c. 13, L. 111/11), tende a promuovere la riqualificazione del personale
in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. La
disposizioni introdotta mira a riportare al precedente ordinamento
senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della
mobilità per i neo-assunti coniugati o con figli maggiori di 8 anni nel
rispetto della CEDU ed evita il contenzioso generato presso i tribunali
del lavoro nonché possibile condanne dello Stato italiano per
violazione della normativa comunitaria.
AC 1574
Emendamento
Articolo 12
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)
Al comma 1, lettera c), dopo le parole “di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze” inserire le seguenti parole:
“, ed i parametri individuati dal primo periodo del comma 3,
dell’articolo 2, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233”
Relazione tecnica
La norma chiarisce come nell’accordo da raggiungere in Conferenza
unificata debbano essere fatti salvi i criteri derogatori vigenti per
l’assegnazione dell’autonomia scolastica alle scuole collocate in zone
disagiate del Paese, difficilmente raggiungibile o in Comuni situati in
zone montane o piccole isole, senza ulteriori oneri per la finanza
pubblica.
AC 1574
Emendamento
Articolo 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
Al comma 1, alla fine del testo inserire il seguente periodo:
“Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca secondo le procedure valutative già adottate con decreto del 16
giugno 2005, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è inserito
a domanda nelle suddette graduatorie di cui all’art. 2 bis della legge
4 giugno 2004, n. 143 il personale docente, già inserito nelle
graduatorie d’istituto, che ha maturato a decorrere dall’anno
accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni,
con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei
Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati”.
Relazione tecnica
Considerato che sia le graduatorie di cui al decreto direttoriale del
16 ottobre 2001, sia quelle di cui al decreto ministeriale del 16
giugno 2005 per i docenti con 360 giorni di servizio a tempo
determinato dal 1994-1995, non hanno soddisfatto il fabbisogno di
insegnamenti a cui si è ricorso attraverso la stipula di contratti da
graduatorie d’istituto, la norma intende riaprire le graduatorie
aggiuntive previste dal legislatore nel 2004 ai docenti che hanno
maturato gli stessi requisiti, dal 2004-2005 senza ulteriori oneri per
la finanza pubblica.
Anief.org
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