Gli idonei al concorso ds del 2004 in Sicilia scrivono agli idonei del 2011
Data: Mercoledì, 14 agosto 2013 ore 07:30:00 CEST
Argomento: Opinioni


Un gruppo di idonei al concorso a dirigente scolastico del 2011 in Sicilia aveva sollevato delle perplessità in ordine alla precedenza nelle nomine, nonostante già nel bando fosse inserito un asterisco che ratificava agli idonei del concorso del 2004 la precedenza nell’assegnazione delle sedi. Da parte proprio di questi ultimi riceviamo una nota che vorrebbe in qualche modo chiarire questa ulteriore vicenda che ha già avuto lunghi e travagliati strascichi giudiziari.

Cari colleghi,
ci sentiamo in obbligo di chiarire alcune questioni che riguardano le nostre rispettive posizioni:

1)Il dimensionamento, così come scritto dall’USR Sicilia nel Decreto del 29 Maggio 2013, visto il D.L. 98/2011 convertito con modificazioni in Legge 111/2011, aveva di fatto dimensionato la rete nazionale delle scuole. Invero, sia la Legge 81/2009 (Inserimento, col decreto-legge n.154 del 2008, del comma 6-bis all'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008) che la Legge 111/2011, per la parte riguardante il dimensionamento, sono state abrogate dalla Corte Costituzionale nel 2009 con la sentenza 200 e nel 2012 con la sentenza 147.
Quindi ambedue i dimensionamenti sono stati “invalidati”.

2) Ad ogni buon conto è pacifico tenere nella giusta considerazione la specificità della Regione Sicilia a Statuto speciale. Anche perché tale dimensionamento (Legge 111/2011), nell’eventualità volessimo tenerlo in considerazione , lo si dovrebbe fare obbligatoriamente nel rispetto della Legge 6/2000 della Regione Sicilia (provvedimento per l'Autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali) e del D.A. 806 del 6 Marzo 2012, che decreta il dimensionamento della rete scolastica siciliana parte dall'anno scolastico 2012/2013.

3) I 48 dirigenti scolastici che sono stati lasciati in servizio per il 2012/2013 di fatto erano, così come previsto dalla Legge, “proceduralmente” pensionati alla fine dell'anno scolastico 2011/2012. Solo in un secondo tempo, vista le disponibilità, tenuto conto che le procedure concorsuali 2004 erano ancora in corso, il MEF ha autorizzato il mantenimento in servizio, che equivale a tutti gli effetti ad una “assunzione” e quindi quei 48 posti dovevano e devono essere conteggiati nelle nostre disponibilità 2011/2012.

4) Ultimo e non ultimo l’art. 29 del Decreto Legislativo n.165/2001 al 2° comma recita:
“Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.”

Se ciò non bastasse, ci giunge dagli Uffici del MIUR una nota che precisa che, se anche negli a.s. 2010/2011 e 2011/2012 non risultassero posti vacanti e disponibili, gli idonei del 2004 avrebbero sempre e comunque la precedenza sugli idonei del 2011.

Per quanto riguarda la distinzione fra la sub procedura C) e C)bis concordiamo che trattasi di un mero artificio, proprio perché la legge 202/2010 non prevedeva questa sub procedura e, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla ricorrezione di tutti gli elaborati nella fase iniziale della rinnovazione.

D’altra parte l’art.4 del D.M.n.2/2011 cita”i candidati di cui all’art.2,lettera C) del presente decreto sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale mediante una nuova valutazione degli elaborati”.
Risulta evidente che nulla osta alla pubblicazione di una graduatoria definitiva con la valutazione delle prove scritte!
Infine ci preme ricordare che proprio il DPR 140/2008 da Voi citato prevede un corso di formazione, da espletarsi prima della immissione in ruolo.
Ad oggi solo noi abbiamo concluso integralmente la procedura concorsuale!

Gli idonei della rinnovazione del concorso a dirigente scolastico ai sensi della Legge 202/2010

AVELLINA BIAGIA - BILELLO FRANCESCA - BUBELLO GIOVANNA - CALVAGNO PROVVIDENZA - CAMPO GIUSEPPA - CANTARELLA VINCENZO CAPPUCCIO LAURA - CARTELLA ROSA  - CASALICCHIO ELISA MARIA ENZA - CIRMENA MARIA TERESA  - COSTANZA LUIGI - CROCE MATTEO CROCE MARIA ANGELA - CUCCINIELLO MARIA ANTONIETTA - DI BELLA SILVANA - DI LIBERTO VINCENZA AURORA - FERRANTELLI SANTA FERRANTELLI VITO - GAMBARO TOMMASO - GENNUSO GIORGINA - GIARDINA MARGHERITA - GRECO ROSETTA - IUDICA CONCETTA – LA PORTA CARMELO - LENTINI SILVANA ROSA - LO NIGRO FRANCESCA - MALTESE ROSARIA - MANCUSO PASQUALE - MARCELLINO IRENE -  MENDOLA VALERIA -  NAVANTERI FABIO - NOBILE FIDANZA VITO LUCIO - PRICOCO LUCIO - RASPANTI GIOVANNA - SCALIA ROSALIA - SPADA RITA FLORIDIA - TODARO ANNALIA






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