Gli idonei al concorso ds del 2004 in Sicilia scrivono agli idonei del 2011
Data: Mercoledì, 14 agosto 2013 ore 07:30:00 CEST Argomento: Opinioni
Un gruppo di
idonei al concorso a dirigente scolastico del 2011 in Sicilia aveva
sollevato delle perplessità in ordine alla precedenza nelle nomine,
nonostante già nel bando fosse inserito un asterisco che ratificava
agli idonei del concorso del 2004 la precedenza nell’assegnazione delle
sedi. Da parte proprio di questi ultimi riceviamo una nota che vorrebbe
in qualche modo chiarire questa ulteriore vicenda che ha già avuto
lunghi e travagliati strascichi giudiziari.
Cari colleghi,
ci sentiamo in obbligo di chiarire alcune questioni che riguardano le
nostre rispettive posizioni:
1)Il dimensionamento, così come scritto dall’USR Sicilia nel Decreto
del 29 Maggio 2013, visto il D.L. 98/2011 convertito con modificazioni
in Legge 111/2011, aveva di fatto dimensionato la rete nazionale delle
scuole. Invero, sia la Legge 81/2009 (Inserimento, col decreto-legge
n.154 del 2008, del comma 6-bis all'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008,
convertito nella legge n. 133 del 2008) che la Legge 111/2011, per la
parte riguardante il dimensionamento, sono state abrogate dalla Corte
Costituzionale nel 2009 con la sentenza 200 e nel 2012 con la sentenza
147.
Quindi ambedue i dimensionamenti sono stati “invalidati”.
2) Ad ogni buon conto è pacifico tenere nella giusta considerazione la
specificità della Regione Sicilia a Statuto speciale. Anche perché tale
dimensionamento (Legge 111/2011), nell’eventualità volessimo tenerlo in
considerazione , lo si dovrebbe fare obbligatoriamente nel rispetto
della Legge 6/2000 della Regione Sicilia (provvedimento per l'Autonomia
delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche
regionali) e del D.A. 806 del 6 Marzo 2012, che decreta il
dimensionamento della rete scolastica siciliana parte dall'anno
scolastico 2012/2013.
3) I 48 dirigenti scolastici che sono stati lasciati in servizio per il
2012/2013 di fatto erano, così come previsto dalla Legge,
“proceduralmente” pensionati alla fine dell'anno scolastico 2011/2012.
Solo in un secondo tempo, vista le disponibilità, tenuto conto che le
procedure concorsuali 2004 erano ancora in corso, il MEF ha autorizzato
il mantenimento in servizio, che equivale a tutti gli effetti ad una
“assunzione” e quindi quei 48 posti dovevano e devono essere
conteggiati nelle nostre disponibilità 2011/2012.
4) Ultimo e non ultimo l’art. 29 del Decreto Legislativo n.165/2001 al
2° comma recita:
“Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e
per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e
disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo la
nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si
libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo
per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di
cessazione dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale
del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.”
Se ciò non bastasse, ci giunge dagli Uffici del MIUR una nota che
precisa che, se anche negli a.s. 2010/2011 e 2011/2012 non risultassero
posti vacanti e disponibili, gli idonei del 2004 avrebbero sempre e
comunque la precedenza sugli idonei del 2011.
Per quanto riguarda la distinzione fra la sub procedura C) e C)bis
concordiamo che trattasi di un mero artificio, proprio perché la legge
202/2010 non prevedeva questa sub procedura e, pertanto,
l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla ricorrezione di tutti
gli elaborati nella fase iniziale della rinnovazione.
D’altra parte l’art.4 del D.M.n.2/2011 cita”i candidati di cui
all’art.2,lettera C) del presente decreto sono ammessi alla
rinnovazione della procedura concorsuale mediante una nuova valutazione
degli elaborati”.
Risulta evidente che nulla osta alla pubblicazione di una graduatoria
definitiva con la valutazione delle prove scritte!
Infine ci preme ricordare che proprio il DPR 140/2008 da Voi citato
prevede un corso di formazione, da espletarsi prima della immissione in
ruolo.
Ad oggi solo noi abbiamo concluso integralmente la procedura
concorsuale!
Gli idonei della rinnovazione del concorso a dirigente scolastico ai
sensi della Legge 202/2010
AVELLINA BIAGIA - BILELLO FRANCESCA - BUBELLO GIOVANNA - CALVAGNO
PROVVIDENZA - CAMPO GIUSEPPA - CANTARELLA VINCENZO CAPPUCCIO LAURA -
CARTELLA ROSA - CASALICCHIO ELISA MARIA ENZA - CIRMENA MARIA
TERESA - COSTANZA LUIGI - CROCE MATTEO CROCE MARIA ANGELA -
CUCCINIELLO MARIA ANTONIETTA - DI BELLA SILVANA - DI LIBERTO VINCENZA
AURORA - FERRANTELLI SANTA FERRANTELLI VITO - GAMBARO TOMMASO - GENNUSO
GIORGINA - GIARDINA MARGHERITA - GRECO ROSETTA - IUDICA CONCETTA – LA
PORTA CARMELO - LENTINI SILVANA ROSA - LO NIGRO FRANCESCA - MALTESE
ROSARIA - MANCUSO PASQUALE - MARCELLINO IRENE - MENDOLA VALERIA
- NAVANTERI FABIO - NOBILE FIDANZA VITO LUCIO - PRICOCO LUCIO -
RASPANTI GIOVANNA - SCALIA ROSALIA - SPADA RITA FLORIDIA - TODARO
ANNALIA
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