Decreto Legge n. 76 – Misure per il lavoro. Gli articoli che riguardano il sistema scolastico
Data: Luned́, 08 luglio 2013 ore 07:15:00 CEST
Argomento: Sindacati


Anche a seguito del nostro intervento non è prevista la paventata misura sul 30% dei risparmi che rimane quindi destinata alla valorizzazione professionale del personale e comunque ad aspetti retributivi dello stesso personale.
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76. Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché  in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.  (Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013). Art. 2 (Interventi straordinari per favorire l'occupazione,  in  particolare giovanile) (…) 14. Il Ministro dell'istruzione, dell'università  della ricerca  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  decreto da adottare entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto-legge fissa i criteri e le  modalità  per  definire piani di intervento, di durata triennale,  per  la  realizzazione  di tirocini formativi in orario extracurricolare presso  imprese,  altre strutture produttive di beni e servizi  o  enti  pubblici,  destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di  secondo grado, con priorità  per  quelli  degli  istituti  tecnici  e  degli istituti  professionali,  sulla  base  di  criteri  che  ne   premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati  anche  i criteri per l'attribuzione di crediti  formativi  agli  studenti  che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui  al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica.
Art. 6  - (Disposizioni in materia di istruzione e formazione)
 1. Al  fine  di  favorire  organici  raccordi  tra  i  percorsi  di istruzione  e  formazione  professionale  regionale  e  quelli  degli istituti professionali statali, anche in  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  87,  gli  istituti  professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo  anno  del  secondo biennio, spazi di flessibilità  entro il  25  per  cento  dell'orario annuale  delle  lezioni  per  svolgere  percorsi  di   istruzione   e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa,  in attuazione di quanto previsto dall'articolo  13,  comma  1-quinquies, del  decreto-legge  31  gennaio   2007,   n.   7,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40.  L'utilizzazione degli spazi di flessibilità  deve avvenire nei limiti  degli  assetti ordinamentali  e  delle  consistenze  di  organico  previsti,   senza determinare esuberi di personale e ulteriori  oneri  per  la  finanza pubblica.
Segreteria Territoriale Uil Scuola Catania
f.to salvo mavica, segretario generale.





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