Giovani e lavoro: il contratto di somministrazione
Data: Domenica, 07 luglio 2013 ore 11:00:00 CEST
Argomento: Rassegna stampa


Nel momento di profonda crisi occupazionale odierno, i giovani hanno sempre maggiori difficoltà a collocarsi nell’insidioso mondo del lavoro fatto di precariato, part-time, contratti a termine o subordinati tramite partita Iva, collaborazioni sporadiche e spesso fittizie. Si tratta di definizioni che nella maggior parte dei casi sfuggono a chi è in procinto di fare il suo ingresso nella realtà professionale, specie se la sua esperienza si riduce a quella descritta nel curriculum scolastico. Il portale specialistico Skuola.net ha realizzato alcune mini-guide per introdurre gli studenti al mondo dei contratti lavorativi, partendo proprio da quello di somministrazione, uno di quelli maggiormente proposti ai giovani che cercano un impiego.
UN CONTRATTO A “TRE”
Introdotto dal D. Lgl. 276/2003, più comunemente noto come Legge Biagi, il contratto di somministrazione di lavoro ha sostituito quello interinale, riprendendone di fatto alcune caratteristiche basilari. Si tratta di un accordo stipulato fra tre parti: il somministratore, vale a dire l’azienda di lavoro interinale denominata anche Agenzia per il lavoro, la persona alla ricerca di un impiego, e l’azienda che richiede il lavoratore. Quest’ultima, l’utilizzatrice, si rivolge pertanto direttamente all’agenzia interinale che funziona da intermediaria tra la prima e il lavoratore. La somministrazione, attraverso i contratti collettivi di lavoro, va dalle imprese private alla pubblica amministrazione.
ADDIO STABILITÀ
Questa tipologia di contratto prevede che il lavoratore non venga direttamente assunto dall’impresa, ma tramite l’Agenzia per il lavoro alla quale è legato da un contratto di assunzione che può prevedere eventualmente un periodo di prova. Si tratta di un meccanismo che, se da un lato consente maggiori possibilità di reperimento di un impiego, dall’altro non garantisce la stabilità del posto. Infatti i contratti di somministrazione sono perlopiù a tempo determinato, vale a dire della durata legata all’esigenza di produzione dell’azienda utilizzatrice, dalla quale dipende esclusivamente il controllo e la direzione sulla prestazione del lavoratore. Quest’ultimo, invece, è infatti formalmente e giuridicamente dipendente dalle società fornitrici. Anche la retribuzione, generalmente pari a quella prevista per i dipendenti dello stesso livello interni all’azienda utilizzatrice, rientra nelle competenze dell’Agenzia per il lavoro.
VANTAGGI E SVANTAGGI
I contratti di somministrazione consentono l’assorbimento di manodopera giovanile all’interno del mondo dell’impiego, rimediando in parte anche alla piaga sociale ed economica della disoccupazione attraverso la creazione di posti di lavoro. Il risvolto negativo della medaglia sta appunto nel fatto che non assicurano un posto stabile, anzi si reggono proprio sulla flessibilità e la temporaneità degli impieghi. Molto spesso, inoltre, i giovani soggetti a questa tipologia di contratto lavorativo non usufruiscono degli stessi diritti dei lavoratori a tempo indeterminato e lavorano, quindi, in condizioni meno vantaggiose magari a parità di mansioni.

Ansa.it





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