D. L. semplificazione: confermato taglio di 1.130 posti di dirigenti e dsga previsto dalla norma dichiarata incostituzionale
Data: Domenica, 23 giugno 2013 ore 06:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Ancora una volta il
Governo interviene per ragioni di finanza sulla scuola, dopo che il
ministro Carrozza ha richiesto una legge-delega per elaborare un nuovo
testo unico. Si va verso la soglia di 900 alunni per l’autonomia delle
scuole, per evitare i ricorsi. A rischio le scuole situate in comunità
montane, piccole isole o alto flusso immigratorio. ANIEF chiede a
Regioni e Parlamento di rispettare, comunque, gli interessi del
territorio e delle famiglie. “Prima delle scuole autonome, dovrebbero
chiudere i Comuni, meglio ridurre i costi della politica piuttosto che
quelli sull’istruzione dei nostri figli”: così commenta Marcello
Pacifico (presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola) il
comunicato del Governo sul nuovo intervento legislativo sulla scuola
approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 giugno 2013: “Tenuto
conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n.147/2012, si dettano disposizioni in materia di dimensionamento delle
scuole, rimettendo ad un accordo da definire in sede di Conferenza
Unificata l’individuazione di un parametro che consenta di determinare
il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna
Regione”. Dopo la sentenza n. 147/11 che ha ribadito la materia
concorrente Stato-Regioni sui criteri legati al dimensionamento
scolastico da declinare sul territorio tenuto conto delle esigenze
dell’utenza, abolendo il c. 4 dell’art. 19 della legge 111/11 (che
creava istituti comprensivi di 1.000 alunni), il Governo approva una
norma che rimanda alla Conferenza unificata la sede dove individuare
nuovi criteri, comunque, in linea con i risparmi ottenuti dai tagli già
effettuati (- 1.130 scuole autonome). E l’unico criterio finora
trovato, all’attenzione del MEF, che sostituisce quelli precedenti
garantendo l’invarianza finanziaria, cioè i tagli di stipendio
effettuati sui posti dei dirigenti, dsga e ata, è quello già proposto
nei mesi scorsi di innalzare a 900 alunni la soglia per ogni ordine di
scuola così da garantire la quota di 8.900 scuole autonome rispetto
alle 10.000 precedenti. Le conseguenze non riguardano soltanto il
personale con il blocco dei concorsi per i direttori amministrativi,
l’assenza di posti per i vincitori del concorso per dirigente
scolastico, la riduzione di posti ATA, ma anche le famiglie,
specialmente nelle scuole situate in comunità montane, isolane con seri
problemi di collegamento o in quartieri difficili o zone periferiche
dove la scuola autonoma costituisce spesso l’unica presenza dello
Stato. Per questa ragione, dopo aver promosso il contenzioso a seguito
dell’individuazione dei sovrannumerari nelle scuole illegittimamente
dimensionate, l’ANIEF chiede alle Regioni di mantenere le deroghe
previste dal DPR 233/98, in particolare sulla soglia dei 300 alunni
nelle comunità appena evidenziate. La presenza della direzione
scolastica e amministrativa, difatti, non può essere considerata come
irrilevante ai fini dell’erogazione del servizio, come si evince dal
alcune brevi considerazioni sul loro ruolo. Iniziamo con il considerare
le funzioni e responsabilità del dirigente scolastico. Egli è preposto
al corretto ed efficace funzionamento delle istituzioni, agendo nel
contesto normativo delineato con gli articoli del D.P.R.275/1999 e
rapportandosi con soggetti esterni, in qualità di legale rappresentante
della scuola; esercita compiti autonomi di direzione, coordinamento e
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, portandone la
responsabilità in ordine ai risultati (legge n.59/1997, art. 21, comma
16). Non occorre dilungarci sulla complessità e specificità della
funzione del dirigente scolastico, qual è stabilita nel D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165. Occorre, però, non sottovalutare il fatto che, con
l’attribuzione della personalità giuridica, nonché per effetto del
trasferimento di quasi tutte le competenze relative alla gestione del
personale dal Ministero verso le istituzioni scolastiche), il Dirigente
scolastico è soggetto legittimato alla stipula dei contratti; in quanto
legale rappresentante della scuola, è su lui che ricade una serie di
connessi oneri e responsabilità connesse. Il d.s., nell’ambito della
sua normale attività, è chiamato a stipulare «atti di natura
contrattuale», da quelli per l’assunzione del personale a quelli per
l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione
del POF e per il buon funzionamento della scuola. Nei confronti del
personale scolastico, il d.s. è datore di lavoro. L’art 36 del D.Lgs.
29/93 prevede che «L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro…»; da ciò deriva che il dirigente
scolastico - fatte salve tutte le procedure selettive previste da
leggi, regolamenti, ordinanze e circolari applicative varie,
nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro con il personale
previsto annualmente dalle tabelle organiche – procede alla stipula ed
alla sottoscrizione, congiuntamente all’avente diritto, di contratti
per: assunzione di personale di ruolo (contratto a tempo
indeterminato), previa individuazione da parte dell’Ufficio scolastico
regionale; assunzione di personale non di ruolo per l’intero anno
scolastico (ossia fino al 31 agosto), e di personale non di ruolo fino
al termine dell’attività didattica, e/o delle lezioni, previa
individuazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale; assunzione
di personale non di ruolo per il tempo necessario alla sostituzione del
personale assente, che egli stesso individua scorrendo le graduatorie
di istituto. Come titolare delle relazioni sindacali interne, il d.s.
rappresenta la parte pubblica datoriale nella contrattazione
integrativa a livello d’Istituto, con riferimento, ad es., a: -
utilizzazione del personale e articolazione dell’orario di servizio in
rapporto al POF; - ripartizione del salario accessorio retribuito con
il Fondo di Istituto; - individuazione del personale da designare (e
conseguente attribuzione dei compensi); - attuazione delle norme per la
sicurezza sul posto di lavoro. La qualità professionale del dirigente
scolastico emerge maggiormente quanto più ampi sono i poteri di
direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse che il D.Lgs.
n. 165/2001 gli attribuisce nella triplice veste di pubblico
funzionario, presidente degli organi interni dell’istituto, e membro di
diritto del Consiglio d’Istituto. Dal testo del D.Lgs. n. 165/2001
emerge la figura di dirigente scolastico non legato al modello
burocratico, ma ricco di tratti dinamici, capace di coordinare l’azione
educativa della scuola, pronto a qualificarsi non per le funzioni
esecutivo-amministrative, ma per quelle promozionali ed innovative. Si
consideri, a questo proposito, che ogni dirigente non può che cucire la
propria stoffa, quando è chiamato ad intervenire in materie che
contemplano tratti di discrezionalità. La “vigilanza didattica” è una
di queste materie delicate: consiste nell’apprezzamento discrezionale
dei contenuti di merito dell’esercizio della funzione del personale
scolastico, che il d.s. effettua con criteri regolativi ispiranti ai
principi di legalità, imparzialità, giustizia, eguaglianza, buon
andamento, congruenza. Si intende che, nella valutazione della
prestazione professionale dei docenti in rapporto alla destinazione di
scopo della funzione docente, ogni d.s. porta una responsabilità
personalissima, trattandosi di accertare situazioni di inadempimento
funzionale, casi di incapacità didattica, di persistente insufficiente
rendimento nella prestazione professionale del personale. Con attinenza
alla questione dell’accorpamento, un compito del d.s. che ci interessa
segnalare è quello di attivare i necessari rapporti con gli enti locali
e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti sul territorio, per raccoglierne le istanze e le risorse, in
funzione del Piano dell’Offerta Formativa. Il coinvolgimento degli enti
e delle associazioni della locale realtà economica e culturale, nelle
scelte educative della scuola, è stabilito negli artt. 138 –139 del
D.lgs. 31 marzo 1998 n.112 e nell’art.9 Commi 1 e 2 del D.P.R. 8.3.1999
n.275: “Le istituzioni scolastiche… realizzano ampliamenti dell’offerta
formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico delle realtà locali.. I predetti ampliamenti
consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in
favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative
promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e
degli adulti.... “. Nella fase preliminare dell’elaborazione del POF,
le funzioni del d.s. nel coinvolgere la comunità locale sono
espressamente previste: “Il dirigente scolastico attiva i necessari
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio” (art.3 del
D.P.R.n.275/1999). La procedura d’elaborazione del POF è compito del
capo d’istituto d’intesa con il Collegio dei docenti e col Consiglio
d’Istituto. Ai sensi dell’art.10, D.lgs. 14 aprile 1994 n.297, il
Consiglio d’Istituto è l’organo elettivo rappresentativo di tutte le
componenti della comunità scolastica; i genitori degli studenti vi sono
adeguatamente rappresentati (come pure lo sono nella Giunta esecutiva).
Ecco alcune delle sue funzioni di gestione e indirizzo generale:
definisce le scelte generali di gestione e amministrazione della
scuola; adotta il POF.; approva gli accordi con altre scuole; adotta il
regolamento interno dell’istituto; delibera l’acquisto, la
conservazione e il rinnovo delle attrezzature tecnico scientifiche e
dei sussidi didattici; adatta il calendario scolastico alle specifiche
esigenze ambientali; delibera su iniziative concernenti educazione alla
salute e prevenzione delle tossicodipendenze; - stabilisce i criteri di
funzionamento dei servizi amministrativi; - valuta le iniziative
riservate agli alunni, quali ad es, concorsi a premi e distribuzione
borse di studio. Al Collegio dei docenti, organo sovrano in materia
educativa e didattica, il d.s. presenta il Programma annuale (gli
obiettivi didattici e amministrativi della scuola), per l’approvazione.
All’inizio dì ogni anno scolastico, il d.s. predispone altresì il
«Piano annuale delle attività e degli impegni del personale docente»
(le attività d’insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento), e
ugualmente lo sottopone alla delibera del Collegio, nel quadro della
programmazione dell’azione educativa. In questa materia, il D.P.R.
275/1999 ha avviato un processo innovativo: prima dell’avvento
dell’autonomia scolastica era il Ministro dell’istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a disporre i programmi
di insegnamento. Le scuole secondarie di secondo grado hanno il potere
di effettuare, con riferimento ai piani di studio e alle Indicazioni
nazionali, la programmazione curricolare e di stabilire, tenuto conto
delle richieste degli studenti e loro famiglie, i contenuti delle quota
del curricolo ad essi riservata, complementare della quota nazionale;
la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni
scolastiche varia, a seconda dell’ordine di studi e del grado delle
classi, dal 20 al 40% del monte ore complessivo. Mantenendo inalterato
il monte ore annuale complessivo, le singole istituzioni scolastiche
possono modificare il quadro orario mediante lo spostamento di alcune
ore da una disciplina ad un'altra; ciò (ed è questo in cuore
dell’Autonomia) al fine di caratterizzare la propria identità culturale
e didattica anche in funzione delle istanze del territorio di
riferimento. Quanto rilevanti siano le funzioni del Collegio dei
docenti si può desumere dal testo dell'art.7 del D.lgs 16 aprile 1994,
n. 297: “…2) Il Collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in
materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In
particolare cura la programmazione dell'azione educativa…. Esso
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico
o al preside per la formazione, la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario
delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche,
tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di circolo o
d'istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e
unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in
due o tre periodi; d) valuta periodicamente l'andamento complessivo
dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; e)
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di
interclasse o di classe e… alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta
o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione…; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti
del circolo o istituto; … i) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio
di circolo o istituto; l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno
parte del comitato per la valutazione del servizio del personale
docente; m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli
alunni portatori di handicap; n) nelle scuole dell'obbligo che
accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di
lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli
articoli 115 e 116; o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per
ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva
classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; p)
esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla
sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale
docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza.. ; q) esprime
parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette
alla educazione della salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze….”.
Passiamo a considerare alcuni degli effetti permanenti che si
produrrebbero per la modifica dell’assetto del Collegio e dei Consigli
di classe (componente docenti) in sede di scrutinio conclusivo. In
materia di valutazione degli alunni del Primo e del Secondo ciclo, il
provvedimento più recente (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) conferma
il ruolo di centralità del Consiglio di classe, ristretto alla
componente docenti (“La valutazione è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia
individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche”), e il ruolo del dirigente scolastico che lo
presiede, nonché la procedura in caso in cui l’ammissione alla classe
successiva sia deliberata in presenza di carenze relativamente al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (“debito scolastico”),
e la procedura per l’integrazione del “credito scolastico” (Art.4 “… A
conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero
delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione
dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze
formative, da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno
e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo,
comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e
l’attribuzione del credito scolastico”). La valutazione scolastica è
già di suo la crux desperationis del rapporto educativo e didattico,
non ha certo bisogno di essere ulteriormente distorta. Tralasciamo, per
brevità, di esporre le conseguenze, anche queste rilevanti,
dell’assetto del personale A.T.A., eventualmente arbitrariamente
stabilito; né possiamo soffermarci sull’importanza della figura del
direttore dei servizi generali ed amministrativi (funzione, anche
questa, su cui interverrebbe il mal augurato accorpamento) che
sovrintende - con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di
massima impartite e degli obiettivi assegnati -, ai servizi generali
dell’istituzione scolastica, coordinando il personale (art. 25, comma
5, del D.lgs n. 165/2001). Gli effetti riguardano anche il personale di
ruolo, perché l’accorpamento di istituti (sempre finalizzato a
contrarre gli organici) produce soprannumerarietà e trasferimenti
d’ufficio di personale con contratto a t.i., se non di peggio (cassa
integrazione e poi licenziamento), nei casi previsti con norme recenti.
Anief.org
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